Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57. (Testo coordinato)

Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali.

(B.U. 6 gennaio 1982, n. 1)

Modificata da l.r. 04/1986, l.r. 14/1994, l.r. 69/1995, l.r. 35/1997, l.r. 09/1999

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

[1] In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.
[2] 1=>L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma. <=1
[3] 2+>L'Ufficio di Presidenza ha facolta' di stipulare a favore dei Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore degli aventi diritto; alle relative convenzione si applica l'articolo 3, secondo comma. <+2

Art. 2.

[1] 3=>L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo č a carico del bilancio regionale. <=3
[2] Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprira' cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea del Consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere e' a carico del Consigliere stesso.
[3] 4=>L'indennitā in caso di morte, l'indennitā in caso di invaliditā permanente e l'indennitā giornaliera in caso di invaliditā temporanea sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. <=4
[4] La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita' e' stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3.

[1] La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del Bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
[2] In ogni caso a carico del Bilancio regionale non potra' essere posto piu' del 70% del premio cumulativo.

Art. 4.

[1] L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al cap. 10 del Bilancio regionale "Spese per indennita' di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".

Art. 5.

[1] La legge regionale 25 marzo 1974, n. 8, e' abrogata.




=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 35/1997.

+2 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 35/1997.

=3 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 35/1997.

=4 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 9/1999.