Legge regionale 8 giugno 1981, n. 20. (Testo coordinato)

Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(B.U. 17 giugno 1981, n. 24)

Modificata da l.r. 51/1986, l.r. 02/1992, l.r. 65/1994, l.r. 69/1995, l.r. 33/1998, l.r. 26/1999, l.r. 50/2000, l.r. 39/2006, l.r. 16/2012, l.r. 04/2014, l.r. 09/2014

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A


Art. 1
1-><-1
2-><-2
3-><-3
4=>4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. <=4
5=>4 bis. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma 4, a ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale. <=5
6=>4 ter. La quota di finanziamento corrispondente ai sensi del comma 4 è ridotta del 20 per cento per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. <=6

7 >

Art. 2

(...) < 7


Art. 3
8=>1. I gruppi, nel limite minimo del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, si avvalgono:
a) di dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
b) di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;
c) di dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il Consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura. <=8
9+>1 bis. Il periodo di aspettativa di cui al comma 1:
a) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza;
b) nel caso di conferimento di incarico con contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, è utile ai fini dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. <+9
10+>1 ter. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 1, lettera c), è computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale. <+10
11=>2. I gruppi, nel limite massimo del 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresì stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a personale diverso da quello di cui al comma 1. Tale limite non si applica ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. <=11
12=>3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l'attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso. <=12
13-><-13
14-><-14

15 >

Art. 4

(...) < 15

Art. 5.
(16 >< 16)

[1] L'orario di servizio del personale di cui ai precedenti articoli, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

17 >

Art. 6

(...) < 17

18 >

Art. 7

(...) < 18

19 >

Art. 8

(...) < 19

20 >

Art. 9

(...) < 20

Art. 10.

[1] All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1981, per quanto riguarda gli articoli 1, 3 e 4 con lo stanziamento iscritto ai cap. 200-220 dello stato di previsione della spesa e per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 con lo stanziamento iscritto al cap. 50 dello stato di previsione stesso. 21 >< 21
[2] Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

22 >

Art. 11

(...) < 22

Art. 12.

[1] La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

23 >

Allegato A

(...) < 23




-1 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 50/2000.

-2 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 50/2000.

-3 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 50/2000.

=4 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 4/2014.

=5 Sostituito dall'art. 15 della l.r. 16/2012.

=6 Sostituito dall'art. 15 della l.r. 16/2012.

7 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

=8 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 9/2014.

+9 Aggiunto dall'art. 16 della l.r. 16/2012.

+10 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 9/2014.

=11 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 9/2014.

=12 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 4/2014.

-13 Abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

-14 Abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

15 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

16 Disposizione superata da successiva normativa regionale.

17 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

18 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

19 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

20 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

21 Disposizione superata da successiva normativa regionale.

22 Articolo abrogato dall'art. 21 della l.r. 16/2012.

23 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 50/2000.