Legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5. (Testo coordinato)

Recepimento dei contenuti del 2° accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17-12-1979, n. 74. 1 >< 1

(B.U. 4 febbraio 1981, n. 5)

Modificata da l.r. 40/1984, l.r. 34/1989, l.r. 33/1993, l.r. 51/1997

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.Inquadr, 20, 21, 22, 23, 24, 25

TITOLO I. FINALITA'

Art. 1.
(Finalita' della legge)

[1] Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979/1981 la cui scadenza e' stabilita al 31-12-1981.

TITOLO II. STATO GIURIDICO

Capo I. Modalita' di selezione

2 >

Art. 2
(Modalita' di selezione del personale)

(...) < 2

Capo II. Doveri e diritti connessi all'esercizio delle Funzioni

3 >

Art. 3
(Orario di lavoro)

(...) < 3

4 >

Art. 4
(Prestazioni di lavoro straordinario)

(...) < 4

Art. 5.
(Interruzione ferie)

[1] All'art. 17 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' integrato nel penultimo comma:
L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi, adeguatamente documentati. 5 >6 >Art. 12. (Formazione e aggiornamento professionale)

(...) < 6

Art. 6.
(Congedo per gravidanza e puerperio)

[1] La lettera g) dell'art. 18 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' abrogata e sostituita dalla seguente lettera g):
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della L. 30-12-1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria, anteriore e successiva al parto.
7-><-7

Art. 7.
(Congedo per cure)

[1] L'art. 20 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' integrato dal seguente secondo comma:
E' considerato assenza per malattia il congedo fruito per attendere a cure idropiniche e termali.
Il dipendente e' tenuto a documentare tale necessita', tramite produzione di certificato rilasciato dal medico curante attestante il tipo di cura cui deve sottoporsi, la durata delle stesse e la localita' prescelta.
Al suo rientro il dipendente deve documentare all'Amministrazione l'avvenuta terapia.

Capo III. Diritti sindacali e politici

8 >

Art. 8
(Informazione)

(...) < 8

Art. 9.
(Contrattazione decentrata)

[1] Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la Giunta Regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale:
9-><-9
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente.
10-><-10
[2] Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali, si provvedera' all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
[3] A tal fine la Regione procedera' mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
11-><-11


Art. 10
(Scioperi brevi)
12-><-12
[1] I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
[2] Possono altresi' riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.
[3] Il 1° comma dell'art. 27 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' abrogato.

Capo IV. Mobilita' e Formazione

Art. 11.
(Trasferimento di personale tra Regioni e gli Enti locali)

[1] Ferma restando la normativa di cui agli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.
[2] Il relativo provvedimento e' adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'Ente di provenienza.

13 >

Art. 12
(Formazione e aggiornamento professionale)

(...) < 13

TITOLO III. TRATTAMENTO ECONOMICO

14 >

Art. 13
(Trattamento economico di livello)

(...) < 14

Art. 14.
(Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale)

(...) < 5


Art. 15
(Compenso per la funzione di coordinamento)
15-><-15
[1] L'art. 42 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' abrogato.

16 >

Art. 16
(Servizio ordinario festivo, notturno, festivonotturno)

(...) < 16

17 >

Art. 17
(Retribuzione del lavoro straordinario)

(...)< 17

TITOLO IV. NORME TRANSITORIE

Art. 18.
(Beneficio da riparametrazione)

[1] A decorrere dall'1-2-1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:

Livelli Stipendi iniziali annui Benefici mensili

I 2.160.000 45.000
I (dopo sei mesi) 2.400.000 51.500
II 2.688.000 51.500
III 3.012.000 55.000
IV 3.372.000 61.200
V 4.140.000 101.250
VI 4.920.000 128.700
VII 5.964.000 133.600
VIII 8.700.000 180.416

Art. 19.Inquadr.
(economico nei nuovi livelli)

[1] L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge decorre dall'1-2-1981.
[2] La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico cosi' costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31-1-1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;
c) riconoscimento dell'anzianita' di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di L. 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.
[3] L'inquadramento economico avviene con le modalita' di calcolo previste dall'art. 49 della L.R. 17-12-1979, n. 74.
[4] Il maturato in itinere e' relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 20.
(Assegni ad personam)

[1] Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e' in godimento in virtu' della L.R. 74/79, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.
[2] L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 21.
(Inquadramento di personale comandato tra le Regioni)

[1] I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22-7-1980, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalita' di cui al precedente art. 11.
[2] I dipendenti di altre Regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalita' di cui al precedente art. 11.

TITOLO 5. NORME FINALI

Art. 22.
(Anticipazione dei benefici)

[1] I benefici mensili di cui alla deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13a mensilita' del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50%.

Art. 23.
(Attribuzione dei livelli)

[1] Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianita' occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dall'1-1-1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.

Art. 24.
(Norma di rinvio)

[1] Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla L.R. 17-12-79, n. 74.

Art. 25.
(Oneri finanziari)

[1] All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilita' di 3.000 milioni e di 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.




1 Le disposizioni della presente legge sono in parte superate per effetto del d.lgs. 29/1993, della l.r. 51/1997

2 Articolo abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

3 Articolo abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

4 Articolo abrogato dall'art. 39 della l.r. 40/1984.

5 Disposizione poi abrogata dall'art. 4 della l.r. 29/1989.

6 Articolo abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

-7 Abrogato dall'art. 6 della l.r. 33/1993.

8 Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 40/1984.

-9 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 40/1984.

-10 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 40/1984.

-11 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 40/1984.

-12 Abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

13 Articolo abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

14 Articolo abrogato dall'art. 34 della l.r. 40/1984.

-15 Abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

16 Articolo abrogato dall'art. 35 della l.r. 40/1984.

17 Articolo abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.