Legge regionale 22 aprile 1980, n. 24. (Testo coordinato)

Istituzione del Centro Gianni Oberto.

(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)

Modificata da l.r. 05/1983, l.r. 03/2015

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Istituzione del centro)

[1] La Regione Piemonte istituisce, sulla base delle competenze attribuitele dall'articolo 49 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, come settore della propria attivita', il Centro Gianni Oberto.


Art. 2
(Compiti del Centro e sede)
1=>1. I compiti del Centro sono:
1) acquisire a titolo oneroso o gratuito scritti inediti o copie autografe di opere edite di scrittori piemontesi;
2) tenere in deposito a titolo gratuito materiali analoghi a quelli indicati al punto precedente di proprietà di enti pubblici o di privati che gliene affidino la custodia;
3) custodire e catalogare i materiali di cui ai punti precedenti;
4) mettere a disposizione di studenti e studiosi i materiali di cui ai punti precedenti per la consultazione nella sede stessa del Centro;
5) proporre l'istituzione di premi di studio, da attribuirsi a laureati in discipline letterarie ed umanistiche all'Università di Torino, per tesi e contributi scientifici relativi alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura piemontese, alla storia del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte ed al teatro piemontese;
6) proporre iniziative tendenti alla divulgazione e all'approfondimento dei punti precedenti. <=1
[2] Il Centro Gianni Oberto ha sede presso la biblioteca del Consiglio Regionale ed e' diretto dal responsabile di questo servizio.

Art. 3.
(Comitato consultivo)

[1] 2=>Le decisioni relative ai punti 1, 2, 3 e 5 del 1° comma dell'art. 2, sono assunte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Comitato consultivo. <=2
[2] Il Comitato consultivo e' composto dall'Assessore ai Beni e alle Attivita' Culturali e da quattro membri di nomina consiliare con voto limitato a 2.
[3] I membri di designazione consiliare sono scelti fra persone di provata competenza.

Art. 4.
(Finanziamento)

[1] Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita' esistenti al capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.




=1 Sostituito dall'art. 58 della l.r. 3/2015.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 5/1983.