Legge regionale 4 settembre 1979, n. 58. (Testo coordinato) Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. (B.U. 11 settembre 1979, n. 37) [1] La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio della abilitazione all'esercizio venatorio.
[1] La tassa di cui al precedente articolo si corrisponde con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte. [1] Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale a decorrere dall'anno finanziario 1979 e saranno destinati al finanziamento degli interventi per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.
Art. 1, 2, 3
[2] L'abilitazione di cui al precedente comma e' soggetta a rinnovo annuale. 1-><-1
[3] Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia e' disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29-12-1971 n. 1.
[4] La tassa di rinnovo non e' dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.