Legge regionale 3 luglio 1979, n. 37. (Testo coordinato)

Adeguamento dell'indennita' di residenza fissata dalla legge statale 8-3-1968, n. 221, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali.

(B.U. 10 luglio 1979, n. 28)

Modificata da l.r. 06/1998

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

[1] A decorrere dall'1-4-1978, la indennita' di residenza prevista dall'art. 2 della legge 8-3-1968, n. 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in localita' o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' fissata nelle seguenti misure:
- L. 2.500.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in localita' con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- L. 1.250.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 850.000 per farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
[2] L'onere della indennita' di residenza grava, come spesa fissa obbligatoria, sul bilancio del comune in cui e' ubicata la farmacia rurale nella misura di L. 80.000 annue e sul bilancio regionale per la rimanente parte.
[3] Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono direttamente farmacie rurali e' elevato, in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennita' stabilite nel primo comma del presente articolo a favore dei farmacisti rurali, ridotto della quota a carico del Comune.
[4] Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, in localita' con popolazione inferiore a 3000 abitanti, a norma del 3°, 4°, 5° comma dell'art. 1 della legge 8-3-1968, n. 221, dall'1-4-1978 spetta una indennita' di gestione, posta a carico del bilancio regionale, nella misura di L. 500.000 annue, ridotte alla meta' nel caso che il dispensario sia ubicato nei locali messi a disposizione del Comune.
La somma di cui al precedente comma e' comprensiva delle indennita' di gestione di cui all'art. 3, comma 2° della legge 8-3-1968 n. 221.

Art. 2.

[1] Le indennita' di residenza per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' il contributo annuo spettante ai Comuni gestori di farmacie rurali in localita' con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, previsti dalla legge 8-3-1968, n. 221, sono aggiornati ogni biennio con deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro il 30 giugno degli anni pari e con effetto dal 1° gennaio.
[2] L'aggiornamento viene effettuato sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto Centrale di Statistica, con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 1977, considerato uguale a 100, valutati ai fini della indennita' di contingenza del settore della industria e commercio al 31 dicembre degli anni dispari.
[3] Per ogni punto di variazione in aumento l'indennita' di residenza o il contributo sono maggiorati di L. 2.000.
[4] Il sistema di rideterminazione della misura dell'indennita' e del contributo si applica a decorrere dall'anno pari di ciascun biennio.
[5] In via transitoria, limitatamente all'anno 1979 del biennio 1978-1979 l'ammontare dell'indennita' di cui all'art. 1 della presente legge e' ricalcolato con riferimento all'indice del costo della vita accertato al 31 dicembre 1978.

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Art. 3

1. Le domande da presentare, a norma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, devono essere corredate anche da un certificato del Sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali).
2. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i farmacisti incaricati della gestione dei dispensari farmaceutici che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari, in localita' con popolazione inferiore a tremila abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennita' o contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. L'accertamento in ordine al diritto ed alla misura dell'indennita' e' attribuito alla competenza del direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria locale (USL) e viene effettuato nel corso del secondo anno del biennio di riferimento. < 1 2 >< 2

Art. 4.

[1] In caso di trasferimento della titolarieta' successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarieta', dovra' chiedere, entro il 90° giorno dall'atto di acquisto, la erogazione a proprio favore dell'indennita' gia' determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato la istanza nei termini.

Art. 5.

[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1979, con la disponibilita' esistente al capitolo n. 10720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
[2] Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il periodo dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1978 si provvedera' con la legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1979.




1 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 6/1998.

2 Vedi anche l'art. 2 della l.r. 37/1979.