Legge regionale 8 marzo 1979, n. 12. (Testo coordinato)

Istituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte.

(B.U. 13 marzo 1979, n. 11)

Modificata da l.r. 23/1980

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TITOLO I. REGIME GIURIDICO E FINALITA'

Art. 1.
(Natura e regime giuridico dell'Istituto)

[1] La Regione Piemonte promuove la costituzione della societa' per azioni secondo le norme del Codice Civile "Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A." a prevalente partecipazione regionale.
[2] Con la Regione possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.) enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, societa' ed imprenditori, pubblici e privati, consorzi di artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione.
[3] L'Istituto opera a fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Statuto 1 >< 1 e dagli artt. 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.
[4] Lo Statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 2.
(Finalita' dell'Istituto)

[1] L'Istituto ha come finalita':
l) lo studio e la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;
2) lo studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.

Art. 3.
(Attivita' dell'Istituto)

[1] L'Istituto svolge attivita' di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale, consulenza per conto della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici regionali, nell'ambito della programmazione economica e della pianificazione territoriale.
[2] Esso puo' inoltre assumere commesse di lavoro da parte di altri Enti pubblici e privati nazionali ed esteri.
[3] L'Istituto gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalle sue attivita' di ricerca, nel rispetto della convenzione con la S.p.A. Burgo in ordine al brevetto n. 920755 e completivi; conduce aziende agricole e forestali connesse alla sua attivita' e produce in esse, provvedendo altresi' alla loro commercializzazione, materiale vegetale ed animale.

TITOLO II. CAPITALE FONDI DI GESTIONE ORGANI SOCIALI

Art. 4.
(Capitale sociale)

[1] La Regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

Art. 5.
(Interventi specifici)

[1] La Regione determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 6.
(Obbligazioni)

[1] La Regione puo' prestare con legge propria garanzia ai titoli obbligazionari emessi dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 7.
(Bilancio e relazione previsionale)

[1] L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, una relazione sull'attivita' svolta, e il bilancio di cassa, da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.
[2] L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attivita', che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.
[3] In riferimento a quanto disposto dall'art. 12 comma terzo dello Statuto regionale, i Consiglieri regionali possono, nel corso dell'anno, chiedere informazione sulle operazioni dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente.

Art. 8.
(Nomina degli Amministratori e dei Sindaci)

[1] La Regione, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.
[2] Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.
[3] Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e' designato dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione delle nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
[4] Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale, secondo le norme dell'articolo 24 dello Statuto della Regione.
[5] Il Direttore e' nominato dal Consiglio d'Amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica.

TITOLO III. NORME FINALI Dl ATTUAZIONE

Art. 9.
(Autorizzazioni al Presidente della Giunta Regionale)

[1] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l 'ambiente secondo le norme dei titoli I e II.

Art. 10.
(Dotazione del capitale sociale)

[1] 2=>Per il finanziamento della quota del capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e' autorizzata la spesa di 900 milioni.
[2] All'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per 300 milioni mediante utilizzo di una disponibilita' di pari ammontare iscritta, per 120 milioni a residuo e per 180 milioni in competenza al capitolo n. 1430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;
- per 600 milioni mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 2330 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma medesima al capitolo n. 1430 dello stato di previsione stesso.
[3] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.<=2

Art. 11.
(Attuazioni amministrative)

[1] Il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato e' autorizzato ai provvedimenti conseguenti all'applicazione del precedente articolo 10.

Art. 12.
(Norma transitoria)

[1] L'Istituto puo' provvedere alla prima costituzione del proprio organico con il personale dipendente dell'Istituto piante da legno "Giacomo Piccarolo".
[2] A tale personale verra' conservato il trattamento economico, normativo e giuridico in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riconoscimento a tutti gli effetti delle anzianita' maturate. A tale fine saranno introitati dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente i fondi di indennita' di quiescenza del personale di cui al precedente comma, accantonati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la precedente proprieta' dell'Istituto e trasferiti dall'1-1-1979 all'INPL S.r.l., societa' di gestione.




1 Coordinamento redazionale.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 23/1980.