Legge regionale 22 novembre 1978, n. 69. (Testo coordinato)

Coltivazione di cave e torbiere.

(B.U. 28 novembre 1978, n. 49)

Modificata da l.r. 06/1980, l.r. 09/1981, l.r. 30/1981, l.r. 28/1996, l.r. 30/1999, l.r. 44/2000, l.r. 05/2001, l.r. 03/2015, l.r. 23/2015, l.r. 26/2015, l.r. 07/2016, l.r. 23/2016

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

1 >

Art. 1
(Ambito di applicazione della legge)

(...) < 1

2 >

Art. 2
(Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)

(...) < 2

3 >

Art. 3
(Attivita' estrattiva e strumenti urbanistici)

(...)

4 >

Art. 4
(Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

(...) < 4


Art. 5
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere 5 >< 5)
6=>1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati: <=6
1) le generalita' ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalita' del legale rappresentante per le societa';
2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
3) il materiale o i materiali da coltivare;
4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.
[2] 7=>La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante:
a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilita' dell'intervento estrattivo con la stabilita' dell'area interessata;
d) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; per la societa' di persone il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti, nonche' l'atto costitutivo in vigore; per le societa' di capitali il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la societa' nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonche', ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della societa' abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto h);
h) copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
8-><-8
[3] Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
9+>3 bis. Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità, nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza. <+9 <=7

10 >

Art. 6
(Commissione tecnicoconsultiva)

(...) < 10

11 >

Art. 7
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)

(...) < 11

12 >

Art. 8
(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

(...) < 12

13 >

Art. 9
(Subingresso nella coltivazione)

(...) < 13

14 >

Art. 10
(Durata, rinnovo e proroga dell'autorizzazione)

(...) < 14

15 >

Art. 11
(Regime di concessione)

(...) < 15

16 >

Art. 12
(Diritti dei privati in caso di concessione)

(...) < 16

17 >

Art. 13
(Attivita' estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali)

(...) < 17

18 >

Art. 14
(Opere ed impianti in funzione dell'attivita' estrattivi)

(...)

19 >

Art. 15
(Regime transitorio)

(...) < 19

20 >

Art. 16
(Prescrizioni comuni a piu' cave di una stessa zona)

(...) < 20

21 >

Art. 16 bis.
(Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)

(...) < 21

22 >

Art. 17
(Estinzione dell'autorizzazione della concessione e revoca)

(...) < 22

23 >

Art. 18
(Canone di Concessione)

(...) < 23

24 >

Art. 19
(Vigilanza)

(...) < 24

25 >

Art. 20
(Adempimenti particolari)

(...) < 25

26 >27 >

Art. 21
(Sanzioni)

(...) < 27

28 >

Art. 22
(Disposizioni finali)

(...) < 28

29 >

Art. 23
(Polizia mineraria)

(...) < 29

30 >

Art. 24
(31=>Oneri finanziari)

(...) <=31

32 >

Art. 25
(Spese per l'esercizio delle funzioni delegate)

(...) < 32




1 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

2 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

3 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

4 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

5 Vedi anche l'art. 2 della l.r. 30/1999.

=6 Sostituito dall'art. 36 della l.r. 3/2015.

=7 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 30/1981.

-8 Abrogato dall'art. 30 della l.r. 44/2000.

+9 Aggiunto dall'art. 36 della l.r. 3/2015.

10 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

11 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

12 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

13 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

14 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

15 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

16 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

17 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

18 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

19 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

20 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

21 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

22 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

23 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

24 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

25 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

26 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

27 Articolo sostituito dall'art. 36 della l.r. 3/2015.

28 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

29 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

30 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.

=31 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 6/1980.

32 Articolo abrogato dall'art. 44 della l.r. 23/2016.