Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58. (Testo coordinato)

Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali.

(B.U. 5 settembre 1978, n. 36)

Modificata da l.r. 49/1984, l.r. 45/1986, l.r. 23/1986, l.r. 51/1989, l.r. 05/2012, l.r. 08/2013, l.r. 01/2014, l.r. 03/2015

Art. 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

[1] Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attività culturali, Musei, Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali di interesse locale dai decreti del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n. 3 e 24-7-1977, n. 616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione dei cittadini, degli Enti Locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso.
[2] La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia umana e naturale della regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di libertà ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana.
[3] Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti:
1 ) la Consulta regionale per i beni e le attività culturali;
2 ) il Servizio per i beni e le attività culturali;
3) la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione.
[4] La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale; il Servizio è l'unità amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale, operante alle dipendenze dell'Assessorato per i Beni e per le Attività culturali; la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale è organo consultivo dell'Assessorato competente.

Art. 2.
(1 >< 1)

[1] La Consulta regionale per i beni e le attività culturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
[2] Essa è composta da:
l'Assessore ai Beni e alle Attività culturali che la presiede;
l'Assessore al Turismo e al Tempo libero;
l'Assessore ai Parchi naturali;
2=>21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero; <=2
3 membri designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi;
3 membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi;
3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi;
3-><-3
3 membri designati dall'Università di Torino;
1 membro designato dal Politecnico di Torino;
5 rappresentanti dei distretti scolastici scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 nominativi nell'ambito dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale
1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal D.P.R. 31-5-1974, n. 419;
1 rappresentante designato dalle Società Storiche esistenti in Piemonte;
1 rappresentante dell 'Accademia delle Scienze;
i direttori dei Conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati;
il Presidente del Teatro Regio o suo delegato;
il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo delegato;
1 membro designato dalle Commissioni Diocesane per l'arte sacra;
1 membro designato dalla Commissione Diocesana per l'arte sacra di Torino;
3 membri designati dalle Organizzazioni Sindacali confederali più rappresentative nella Regione;
il capo del servizio per i Beni e per le Attività culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.
[3] I membri della Consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attività istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attività scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge.
[4] Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale 4+>e decadono alla fine della stessa. <+4
[5] I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.
[6] La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.
[7] Per l'esercizio della propria attività la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
[8] All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti.
[9] A tal fine la Consulta può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
[10] I membri della Consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2-7-1976, n. 33.
[11] I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra località per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali.
[12] La Consulta è dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12-8-1974, n. 22 e successive modificazioni.

Art. 3.

[1] La Consulta svolge funzioni consultive e propositive.
[2] Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
[3] L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo 7, 4° comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il parere deve essere espresso .
[4] Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta.
[5] Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta.
[6] Ogni anno, entro il 31 marzo, la Consulta è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sulla attività svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso termine presenta una relazione sulla situazione culturale e dei Beni culturali della Regione.

5 >

Art. 3 bis.

[1] Sino al completamento delle designazioni dei membri della Consulta e all'adozione dei provvedimenti istitutivi della stessa, la Giunta Regionale non è tenuta all'acquisizione del parere previsto dalle leggi vigenti. Nella seduta di insediamento della Consulta, l'Assessore regionale alla Cultura terrà una relazione illustrativa dell'attività svolta nelle more della sua costituzione. < 5

Art. 4.

[1] Il servizio per i Beni e le Attività culturali è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
[2] L'organico del servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla legge regionale 12-8-1974, n. 22 e successive modificazioni.
[3] Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
1) finanziare e coordinare l'attività ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;
2) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;
3) coordinare e promuovere le attività di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attività culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;
4) istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli già esistenti secondo criteri di scientificità e di fruibilità da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;
5) promuovere le attività teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche già esistenti e consolidate;
6) promuovere iniziative quali allestimenti di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'allevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realtà culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;
7) assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo;
8) provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto può essere utile per una migliore conoscenza e per l'utilizzazione sociale di questi beni;
9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonchè per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;
10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività.
[4] Per le attività e per le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per i Beni e per le Attività culturali si avvale, di norma, di idonee Strutture pubbliche di proprietà di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non può essere inferiore ai 5 anni.
[5] Le attività previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunità locali.

Art. 5.
(6 >< 6)

[1] La Commissione per le Biblioteche e per i Musei di interesse locale è composta dai Direttori delle biblioteche e dei Musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale.
[2] I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
[3] La Commissione è presieduta dall'Assessore competente.
[4] La Commissione svolge le seguenti funzioni:
1) fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente ed alla Consulta;
2) elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la Commissione può essere convocata a richiesta di almeno un terzo del suoi componenti.
[5] Per i servizi prestati per conto della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte della Regione.


Art. 6
7=>1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale 8=>nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione. <=8 <=7
9+>1 bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono 10-><-10 definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente. <+9
11+>1 ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali. <+11
12+>1 quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale procede al riparto delle risorse stanziate fra le singole linee di intervento. <+12
13-><-13
14-><-14
15-><-15
16-><-16
17-><-17
18-><-18
19-><-19
[9] La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale.
[10] La Consulta esprime il proprio parere sulla qualità delle iniziative e sulle priorità indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
20-><-20
[12] Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento.


Art. 7
21-><-21
[1] La Giunta regionale, attraverso l'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, può assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla presente legge.
[2] Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, è sottoposto al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma è altresì sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.
[3] Per motivi di urgenza il termine di 15 giorni di cui al 3° comma dell'articolo 3 è ridotto, su richiesta del Presidente, a giorni sette.
22-><-22

Art. 8.

[1] La Sovrintendenza ai Beni Librari è soppressa.
[2] Le funzioni delegate previste dall'articolo 9 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3 sono svolte tramite apposito ufficio del servizio per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

[1] Per l'anno 1978 è istituito il capitolo n. 10961 denominato "Iniziative ed erogazioni per le attività previste dall'articolo 7 della legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturalì " con lo stanziamento di L. 50 milioni.
[2] All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978.
[3] Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10.
(Norme transitorie)

[1] Il personale della soppressa Sovrintendenza ai Beni Librari è inquadrato nell'organico del Servizio per i beni e per le attività culturali con la stessa deliberazione costitutiva.
[2] Il dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovraintendente è preposto alla direzione dell'intero servizio.




1 Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 394, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. 449/1997. Le funzioni sono state incorporate da una specifica struttura regionale.

=2 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 23/1986.

-3 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 23/1986.

+4 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 45/1986.

5 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 51/1989.

6 Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 394, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. 449/1997.

=7 Sostituito dall'art. 21 della l.r. 8/2013.

=8 Sostituito dall'art. 57 della l.r. 3/2015.

+9 Aggiunto dall'art. 21 della l.r. 8/2013.

-10 Abrogato dall'art. 57 della l.r. 3/2015.

+11 Aggiunto dall'art. 21 della l.r. 8/2013.

+12 Aggiunto dall'art. 57 della l.r. 3/2015.

-13 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-14 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-15 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-16 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-17 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-18 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-19 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-20 Abrogato dall'art. 15 della l.r. 5/2012.

-21 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 49/1984.

-22 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 49/1984.