Legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48. (Testo coordinato)

Formazione della cartografia regionale di base.

(B.U. 2 novembre 1977, n. 44)

Modificata da l.r. 25/1981

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita' della legge)

[1] La Regione Piemonte provvede a:
l) costituire l'archivio storico carto-fotografico regionale per rilevare le principali trasformazioni intervenute a partire dall'inizio del secolo, ai fini della conoscenza scientifica del territorio e degli insediamenti;
2) formare la cartografia di base, tecnica e tematica, ai fini delle operazioni di analisi, progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio, codificandola in un omogeneo sistema di rapporti di riduzione, oltreche' di segni e simboli per la rappresentazione cartografica;
3) coordinare le iniziative foto-cartografiche gia' assunte da Enti locali e da consorzi pubblici, riconducendo ad un progetto organico e ad un unico servizio tutte le operazioni cartografiche di base e le loro essenziali elaborazioni tematiche;
4) curare l'archivio dei disegni originali, delle matrici su supporto lucido e su pellicola fotografica e delle fotoincisioni su metallo delle varie carte geo-fotografiche e di quant'altro attiene ai procedimenti di riproduzione fotomeccanica delle stesse;
5 ) curare la stampa delle carte predisposte e la loro distribuzione e cessione ad Enti pubblici e privati;
6) predisporre, a richiesta degli Enti locali e degli Enti pubblici in genere, eventuali carte fuori serie, sia di base che tematiche;
7) avviare il processo di codificazione e memorizzazione delle informazioni geo-topografiche per la costituzione di un sistema automatico di informazione e di elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e di infrastrutturazione del territorio;
8) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale, anche in connessione con i programmi delle altre regioni e di quello nazionale.
[2] Per ognuna delle operazioni anzidette e' garantito il rispetto della disciplina statale sulla materia, contenuta nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione di documenti cartografici da parte di organismi non statali, oltreche' le disposizioni relative all'esecuzione ed alla diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici contenute nel R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.
[3] 1+>Le attivita' e le iniziative di cui al presente articolo costituiscono strumenti dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, che la Regione stessa realizza nell'ambito del sistema informativo coordinandole con le attivita' del CSI-Piemonte.
[4] Alla realizzazione delle attivita' di cui al comma precedente concorrono, nel quadro del sistema informativo regionale, gli Enti di cui all'art. 6 della presente legge.<+1

Art. 2.
(Progetto generale del sistema cartografico)

[1] Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, il progetto generale di sistema cartografico regionale, di cui al numero 2) dall'art. 1, contenente:
a) le caratteristiche tecniche essenziali della serie delle carte tecniche nei rapporti di riduzione compresi tra l'1:100.000 e l'1:1.000 per la realizzazione del sistema cartografico regionale;
b) un quadro organico delle principali carte tematiche da realizzare;
c) il progetto esecutivo del servizio cartografico, contenente l'indicazione delle principali attrezzature e del personale, i costi d'impianto e di gestione, i tempi di attuazione.
[2] Per la formazione del progetto generale di cui al comma precedente la Giunta provvede a mezzo della commissione di cui all'art. 5.
[3] La Giunta regionale predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il programma per la codificazione e la memorizzazione delle informazioni geo-topografiche di cui al numero 7) dell'art. 1, con i relativi preventivi di impianti, di spesa e di strutture.
[4] Il programma e' sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
[5] Al progetto generale di cui al primo comma possono essere apportate dalla Giunta regionale periodiche revisioni ed integrazioni da approvarsi con deliberazione del Consiglio.
[6] Per l'attuazione del progetto generale e' annualmente predisposto dalla Giunta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, un programma esecutivo specificante le operazioni previste nell'anno.

Art. 3.
(Programma di primo intervento)

[1] In attesa della formazione e dell'attuazione del progetto generale la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, predispone ed attua con propria deliberazione un programma di primo intervento contenente le modalita' operative per:
a) avviare immediatamente la costituzione degli archivi, di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1, e per il coordinamento delle iniziative di cui al numero 3) dello stesso articolo;
b) formare una prima serie di carte di primo impiego nel rapporto 1: 2.000, 1: 5.000 o 1:10.000 allo scopo di agevolare la formazione o la revisione dei piani regolatori comunali e intercomunali per i Comuni ammessi a contributo ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, 2 >< 2 modificata con legge 7 giugno 1976, numero 31, 3 >< 3 secondo le modalita' di cui al successivo articolo 4;
c) impostare la formazione di programma generale di cui all'art. 2, corredandolo con adeguati studi, stime e sperimentazioni;
d)provvedere all'impianto di un primo nucleo del servizio cartografico di cui all'art. 2, lettera c), con relative attrezzature tecniche per far fronte ai compiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 4.
(Carte di primo impiego)

[1] Il programma di primo intervento, destinato ai territori interessati dai piani urbanistici dei Comuni di cui all'art. 3, lettera b) provvede:
a) all'aggiornamento delle mappe catastali relative agli insediamenti urbani ed al territorio contiguo;
b) all'integrazione delle rappresentazioni piane suddette con informazioni altimetriche;
c) alla mosaicatura, omogeneizzazione grafica ed impaginazione su griglia di coordinate per la formazione delle carte di base, nel rapporto 1:2.000, degli insediamenti urbani e dei territori di loro pertinenza;
d) alla formazione di carte di riferimento nel rapporto 1:5.000 o 1:10.000 impostate su griglia regionale e da realizzare a quadranti anche discontinui utilizzando carte in tutto o in parte preesistenti anche in scale diverse, opportunamente integrate o omogeneizzate.

Art. 5.
(Commissione cartografica regionale)

[1] Per l'attuazione del progetto generale del sistema cartografico con compiti di consulenza tecnica alla Giunta ed al servizio cartografico regionale, e' istituita la Commissione cartografica, formata da:
a) gli Assessori regionali del Dipartimento organizzazione e gestione del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) otto funzionari, designati dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP);
d) il Direttore del servizio cartografico regionale;
e) un funzionario designato dall'Istituto Geografico Militare;
f) un funzionario designato dall'Ufficio Tecnico Erariale;
g) sette esperti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 4 nominativi, di cui almeno tre professori universitari, uno di topografia, uno di cartografia tematica e uno di geografia.
[2] Spetta alla Commissione formulare proposte per il programma annuale esecutivo del progetto generale del sistema cartografico, ed esprimere pareri sulla sua attuazione oltreche' sul tariffario di cui all'art. 7.
[3] La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 6.
(Compiti degli Enti locali)

[1] I Comuni, singoli ed associati, le Comunita' Montane, le Province, i Comitati Comprensoriali, le Aziende Municipalizzate operanti sul territorio fanno capo, per quanto concerne la domanda cartografica, alla Regione, che ne coordina le esigenze e provvede alla relativa fornitura, nell'ambito del programma annuale di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 e secondo le modalita' di cui all'art. 7.
[2] Spettano agli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia urbanistica, le operazioni di continuo aggiornamento delle carte alla scala 1:2.000, con la traduzione grafica su di esse delle trasformazioni urbanistiche che via via sono realizzate sul territorio. Al fine della formazione delle carte di primo impiego di cui al precedente art. 3, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti provvedono direttamente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'aggiornamento delle carte 1:2.000 degli insediamenti urbani, mentre i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono avvalersi degli Uffici tecnici consortili o convenzionarsi con le Comunita' Montane e con le Amministrazioni Provinciali.
[3] I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere all'archivio storico regionale di cui all'art. 1, numero una copia dei documenti fotografici e cartografici di interesse scientifico. A tal fine, i Comuni e le Province predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un completo inventario del materiale cartografico, concernente il territorio e gli insediamenti urbani contenuto negli archivi e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono all'ufficio cartografico regionale.

Art. 7.
(Tariffario)

[1] La Giunta regionale predispone e aggiorna periodicamente il tariffario per la vendita a Enti pubblici o a privati delle riproduzioni cartografiche e fotografiche e per l'esecuzione su commessa esterna di particolari carte tecniche o tematiche.

Art. 8.
(Disposizioni transitorie. Coordinamento operazioni in corso)

[1] Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali, le Comunita' Montane ed i Consorzi che hanno in corso operazioni di rilevamento aerofotogrammetrico e di restituzione cartografica ne danno comunicazione alla Regione, allegando la relativa documentazione.
[2] L'Assessorato competente predispone, a mezzo del Servizio cartografico, le misure necessarie per un primo coordinamento tecnico.
[3] Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, gli Enti locali, le Comunita' Montane ed i Consorzi trasmettono alla Regione il primo elenco delle carte tecniche esistenti e di uso corrente.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie e contabili)

[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutati in 469 milioni, si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della residua disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
[2] Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 3685 con la denominazione: "Spese concernenti la formazione della cartografia regionale" e con lo stanziamento di 469 milioni.
[3] Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.




+1 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 25/1981.

2 Legge regionale abrogata dall'art. 9 della l.r. 24/1996.

3 Legge regionale abrogata dall'art. 9 della l.r. 24/1996.