Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28. (Testo coordinato)

Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprieta' indivisa.

(B.U. 25 maggio 1976, n. 21)

Modificata da l.r. 07/1980, l.r. 21/1980, l.r. 74/1980, l.r. 30/1985, l.r. 16/1997, l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 15

Art. 1.

[1] 1=>La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al primo comma, lettera b), degli artt. 1 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' a favore delle Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt. 55, lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9, della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalita' di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 e fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:
a) divieto di cessione in proprieta' degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa;
b) rivalutazione del canone di locazione;
c) pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.
[2] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli artt. 3, 4, 4/bis, 5 e 5/bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma. <=1

2 >

Art. 2

(...) < 2

Art. 3.

[1] Alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 55 lettera c) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, puo' essere concesso un contributo in conto capitale, sull'importo definito nella convenzione prevista dall'articolo 35 della legge sopraindicata, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a:
1) acquisizione delle aree;
2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta.
[2] Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi 3-><-3 del successivo art. 9, senza onere di interesse e le relative annualita' decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo.
[3] 4+>Qualora il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato in ritardo, a tale ritardo sara' applicato il tasso d'interesse previsto per le operazioni di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorato di 4 punti, in vigore alla data in cui e' maturata la scadenza.
[4] Nel caso in cui il suddetto ritardo superi i sessanta giorni il beneficiario e' tenuto alla restituzione di tutto il capitale residuo del contributo a suo tempo percepito che dovra' avvenire in unica soluzione e nei 30 giorni successivi al termine di 60 giorni sopra indicato.
[5] Superato quest'ultimo termine di 30 giorni, il recupero di tali somme avverra' ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "Testo Unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali".
[6] Se la scadenza del rimborso cade in giorni festivi e' ammesso il versamento di quanto dovuto nel primo giorno feriale successivo.
[7] Il tasso d'interesse di cui al 3° comma del presente articolo sara' applicato, nella misura in vigore alla data in cui avviene la rinuncia, alle agevolazioni previste dalla presente legge, per il periodo compreso tra il pagamento del contributo regionale e la sua restituzione che dovra' avvenire in unica soluzione. <+4

Art. 4.

[1] 5=>6=>Alle Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui agli artt. 55, lett. c) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, ovvero art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalita' di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1 beneficiari dei contributi previsti dagli artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione. <=6
[2] I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:
1) interessi, diritti, commissioni;
2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;
3) oneri fiscali e vari;
4) spese accessorie e rimborso del capitale; nella misura superiore al 3% annuo.
7-><-7 <=5
8 >< 8 3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per i mutui in ammortamento da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, l'onere complessivo a carico dei beneficiari e' elevato al 4%.
4. Per i mutui la cui entrata in ammortamento e' successiva al 30 giugno 1997 i contributi integrativi sono concessi nella misura superiore al 2,5% annuo per le operazioni contratte alle migliori condizioni di mercato. Il contributo massimo concedibile sarà decrementato di una quota, determinata annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, del differenziale fra il miglior tasso accertato con apposita procedura di rilevazione delle condizioni di mercato e il tasso effettivamente stipulato per ciascuna operazione.

9 >

Art. 4 bis.

[1] Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente art. 1, compatibilmente alle disponibilita' finanziarie della Regione, possono essere concesse alle Cooperative a proprieta' indivisa anche per interventi previsti da leggi statali successive all'entrata in vigore della presente legge.
[2] La Regione e' inoltre autorizzata a concedere le predette agevolazioni finanziarie, nei limiti mutuabili stabiliti dal 3° comma dell'art. 5 della presente legge, ad integrazione dei fondi comunque reperiti dagli Operatori, sempre che i loro programmi siano dichiarati compatibili con le linee programmatiche e territoriali della Regione e fermo restando il limite massimo di contributo regionale concedibile che comunque non dovra' superare il tasso medio di riferimento, previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, del semestre precedente all'ammissione al finanziamento, diminuito di un punto, 10 >< 10 compatibilmente alle disponibilita' finanziarie della Regione stessa.
[3] I soggetti destinatari delle agevolazioni finanziarie previste dal precedente comma debbono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare con la sola eccezione del requisito del reddito che dovra' comunque non essere superiore al reddito massimo previsto dall'art. 20, lett. a) della legge 457/78 e successive modifiche.
[4] Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:
a) interessi, diritti, commissioni;
b) eventuale perdita relativa il collocamento delle cartelle;
c) oneri fiscali e vari;
d) spese accessorie e rimborso del capitale; < 9
11 >< 11 le agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo sono concesse nei limiti stabiliti ai commi 2°, 3° e 4° del precedente art. 4.

12 >

Art. 4 ter.

[1] Le restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle Cooperative a proprieta' indivisa, sono effettuate con le modalita' di cui agli artt. 3 e 9 della presente legge.
13=>2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni. <=13 < 12

Art. 5.

[1] Alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, puo' essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5% della spesa riconosciuta per l'acquisizione area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali.
[2] Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni con le modalita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.
[3] 14+>15=>A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli artt. 1, primo comma, lett. b) e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, puo' essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati del 10% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 80. <=15
[4] Al finanziamento integrativo della quota massima mutuabile ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si provvedera' mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.
[5] L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del "Finanziamento integrativo di cui al precedente comma, e' stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge. <+14

16 >

Art. 5 bis.

[1] Per far fronte alle necessita' di edilizia agevolata in corso di costruzione al 1° gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, e' concedibile un finanziamento integrativo con le modalita' di cui al comma 4° del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente, fra l'altro, la contabilita' della revisione dei prezzi contrattuali, e comunque nella misura massima del 20% del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.
[2] L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, e' stabilito ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge. < 16
[3] 17+>Qualora le Cooperative a proprieta' indivisa stipulino dei mutui ai sensi dell'art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalita' di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, sostitutivi di quelli previsti dal primo comma del presente articolo, l'onere a carico della Regione rimane in vigore sullo stesso importo precedentemente mutuato e non potra' superare quello gia' previsto dal primo comma del presente articolo. <+17

18 >

Art. 5 ter.

[1] Ai beneficiari dei contributi integrativi disposti dai precedenti artt. 4, 4/bis, 5 e 5/bis della presente legge, che estinguono i mutui, oggetto dei contributi stessi, e' fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale al fine di consentire l'emissione dei provvedimenti di sospensione dei benefici stessi.
[2] I sopraddetti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione ricevuta, debitamente quietanzata, emessa dall'Istituto di Credito, entro 30 giorni dalla quietanza, per tutti i pagamenti inerenti i mutui assistiti dai contributi della presente legge. < 18

19 >

Art. 6

(...) < 19

Art. 7.

[1] 20=>I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9/bis nonche' i mutui di cui all'art. 9/quater, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385.
[2] 21=>I mutui integrativi di cui ai precedenti artt. 4/bis e 5/bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. <=21 <=20

Art. 8.

[1] 22=>Le Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 4, 4/bis, primo comma e 5°, dovranno presentare al Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla promessa del finanziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) statuto della Cooperativa;
b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;
c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;
d) delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli artt. 55, lett. c) e 68, lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.
[2] Qualora i fondi statali siano stati attribuiti dalla Regione Piemonte non occorrera' allegare alla domanda formale la documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo.
[3] Per i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 4/bis l'istanza dovra' essere corredata da:
a) statuto della Cooperativa;
b) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;
c) eventuale altra documentazione richiesta dalla Regione. <=22

Art. 9.

[1] 23=>Le Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4, 4/bis, 5 e 5/bis della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra la quota di cui alla successiva lett. a) rivalutata cosi' come previsto all'ottavo comma del presente articolo e le rate di ammortamento dei mutui.
[2] Le Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa di cui al precedente comma, successivamente al periodo di ammortamento dei mutui, sono tenute a versare alla Regione l'intera quota a) rivalutata nei modi stabiliti dall'ottavo comma del presente articolo.
[3] Detti versamenti dovranno avvenire alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno, e sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 3.
[4]Qualora entro i due mesi successivi alla scadenza il versamento non risultasse effettuato, saranno sospese le erogazioni dei contributi in conto interessi disposti dagli artt. 4, 4/bis, 5, 5/bis della presente legge per lo stesso intervento costruttivo, ripristinabili soltanto il semestre successivo alla regolazione delle pendenze.
[5] Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le Cooperative a proprieta' indivisa possono trattenere, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il 15% della quota di cui alla lett. a) del presente articolo, precedentemente rivalutata, per alimentare un fondo di manutenzione straordinaria gestito dalle Cooperative stesse, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote.
[6] Qualora la convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata stipulata prima del 30 giugno 1977, la trattenuta del 15% di cui al comma precedente per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria decorrera' dal 10° anno dalla stipula della convenzione stessa.
[7] Il canone di locazione degli alloggi e' costituito:
a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;
b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista alla suddetta lett. a) precedentemente rivalutata;
c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non inferiore al 5% della quota prevista alla succitata lett. a) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo di manutenzione previsto dal quinto comma del presente articolo.
[8] La quota di cui alla precedente lett. a), precedentemente rivalutata, dovra' essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi tra il sesto mese ante scadenza ed il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
[9] La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potra' avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.
[10] Le Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari. <=23

24 >

Art. 9 bis.

[1] Al fine di favorire la realizzazione di programmi edilizi avviati, atteso che le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, in assenza di specifico provvedimento finanziario dello Stato, non sono applicabili ai limiti massimi di spesa di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui integrativi ventennali nei limiti massimi di lire 6 milioni per le nuove costruzioni e di lire 5 milioni per il recupero dell'esistente, al tasso complessivo del 13,50% comprensivo dell'onere conseguente al rimborso del capitale mutuato, a favore delle Cooperative Edilizie a proprieta' divisa e loro Consorzi e delle Imprese di Costruzione e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata.
[2] Gli eventuali contributi occorrenti per contenere il tasso complessivo a carico dei beneficiari nella misura del 13,50%, cosi' come definito ai sensi del precedente comma, sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo. < 24

25 >

Art. 9 ter.

[1] La Regione, sulla base della documentazione prodotta dagli Istituti di Credito relativa alla contabilizzazione dei contributi sui mutui agevolati disposti ai sensi degli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi agli operatori di cui al precedente art. 9 bis, provvede alla copertura degli oneri eventualmente necessari per adeguare il tasso iniziale a carico dei mutuatari alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. < 25

26 >

Art. 9 quater.

[1] Al fine di permettere la realizzazione di programmi edilizi integrativi delle iniziative attivabili a valere sul secondo progetto biennale ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario ed Edilizio, o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui agevolati assistiti da contributo regionale a Cooperative Edilizie a proprieta' divisa e loro Consorzi e ad Imprese di Costruzione e loro Consorzi, individuate ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76, per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta mediante l'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera g) art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di lire 30 milioni per ogni abitazione.
[2] Qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti stabiliscano di ricorrere solo in parte alla quota mutuabile assistita da contributo a carico dello Stato definita ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, i mutui di cui al comma precedente sono destinabili per la necessaria integrazione fino alla massima spesa riconoscibile come precedentemente determinata.
[3] Il contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali, spese accessorie e rimborso del capitale, in misura superiore al 10% annuo.
[4] Gli assegnatari delle cooperative e gli acquirenti delle imprese finanziate dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
[5] I contributi predetti sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata massima di 5 anni, oltre il periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo. < 26

Art. 10.

[1] Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, e' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di 2600 milioni.
[2] All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
[3] Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sara' istituito il capitolo n. 107, con la denominazione "Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di cooperative a proprieta' indivisa e loro consorzi" e con la dotazione di 2600 milioni nel corrispondente stato di previsione della spesa sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 1109, con la denominazione "Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'articolo 55, lettera c), e all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, a favore di cooperative a proprieta' indivisa e loro consorzi", e con lo stanziamento di 2600 milioni.
[4] All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 390 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di 360 milioni e di 30 milioni, nonche' istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 376 e n. 1413, riguardanti le quote di interessi e di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 30 milioni.
[5] Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti i capitoli n. 376 e n. 1413 con lo stanziamento indicato nel precedente comma.
[6] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 11.

[1] Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, nonche' per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di ,due anni, sono autorizzati il limite d'impegno di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 e le consequenti annualita', di pari ammontare.
[2] All'onere di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1110, con la denominazione "Contributi annui trentacinquennali, integrativi delle agevolazioni di cui all'articolo 68, lettera b della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e contributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi " e con lo stanziamento di 231 milioni.
[3] In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sara' iscritto il capitolo relativo alle annualita' consequenti al limite d'impegno di cui al precedente comma.
[4] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 12.

[1] Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all'articolo 4, secondo comma, della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 e le consequenti annualita' di pari ammontare.
[2] All'onere di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1111, con la denominazione "Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi, integrativi delle agevolazioni di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'articolo 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492" e con lo stanziamento di 980 milioni.
[3] In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sara' iscritto il capitolo relativo alle annualita' consequenti al limite di impegno di cui al primo comma.
[4] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

[1] Per la prestazione della garanzia integrativa di cui all'articolo 7 della presente legge sono autorizzati il limite di impegno di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e le consequenti annualita' di pari ammontare fino all'anno 1995 compreso.
[2] All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo-alla rubrica n. 5, Categoria IV-del capitolo n. 361, con la denominazione "Oneri consequenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi su mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale", e lo stanziamento di 50 milioni.
[3] Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi sara' iscritto il capitolo relativo alle annualita' consequenti al limite di impegno di cui al primo comma.
[4] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

[1] Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e a]l'art. 5, ultimo comma, de]la presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sara' iscritto apposito capitolo, con la denominazione "Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi, in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 55 lettera c) e all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492".
[2] Per gli effetti di cui all'art. 9 della presente legge, per gli stati di previsioni dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sara' iscritto apposito capitolo con la denominazione " Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale differenza fra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonche' quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui".

27 >

Art. 14 bis.

[1] 28=>Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4 e' autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 415 milioni.
[2] Per la concessione dei finanziamenti integrativi degli articoli 5 e 5 bis della presente legge e' autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.
[3] Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 110 milioni.
[4] Per la concessione dei contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater della presente legge, e' autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 2.000 milioni.
[5] Per la concessione dei contributi ventennali di cui all'articolo 9 ter della presente legge, e' autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
[6] All'onere complessivo di L. 4.725 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, per 3.900 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e per 825 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 7610 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
[7] Nello stato di previsione medesimo saranno istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo n. 7710 con la denominazione "Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' a favore dei Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 415 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7720 con la denominazione "Contributi in annualita' a favore di Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti gia' concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento dei 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7730 con la denominazione "Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7735 con la denominazione "Contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento a favore di Cooperative Edilizie a proprieta' divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;
- capitolo 7740 "Contributi ventennali a favore di Cooperative Edilizie a proprieta' divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa" con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
[8] Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7 si fa fronte con le disponibilita' iscritte al capitolo n. 7670 del Bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
[9] Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualita' derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
[10] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. <=28 < 27

29 >

Art. 14 ter.

[1] Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4 per le integrazioni finanziarie a copertura delle operazioni di mutuo disposte dall'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, e' autorizzato per l'anno finanziario 1985 il limite di impegno di lire 30 milioni e per l'anno finanziario 1987 il limite di impegno di lire 390 milioni.
[2] Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4/bis, e' autorizzato per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno di lire 220 milioni.
[3] All'onere di lire 30 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1985, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 7720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
[4] All'onere complessivo di lire 610 milioni per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante l'aumento di pari importo dello stato di previsione dell'entrata del capitolo 2530 del bilancio regionale 1987 relativo agli introiti delle somme versate dalle Cooperative a proprieta' indivisa ai sensi degli artt. 3 e 9 della presente legge.
[5] Alle annualita' derivanti dai limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1987 si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1988 e successivi con il maggior introito di cui al capitolo n. 2530 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi.
[6] Nello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sara' istituito il seguente capitolo:
- capitolo n. 7725 con la denominazione "Contributi integrativi di durata massima venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa di cui all'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e all'art. 5/ter della legge 25 marzo 1982, n. 94", con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa.
[7]Nello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni finanziari 1986 e successivi, all'annualita' derivante dal limite di impegno di cui al cap. 7725 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1985, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al cap. 7720 degli stati di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
[8] Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, sara' aggiunto un limite di impegno di lire 390 milioni sul capitolo 7725 del bilancio regionale 1987 e sara' istituito il seguente capitolo:
- Capitolo 7727 con la denominazione: "Contributi integrativi di durata massima venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa previsti dall'art. 4 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni" con lo stanziamento di lire 220 milioni in termini di competenza e di cassa.
[9] Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente articolo 7, si fa fronte con le disponibilita' iscritte al capitolo n. 7670 del bilancio 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
[10] Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualita' derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.
[11] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. < 29

Art. 15.

[1] Per le modalita' e procedure di attuazione, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa piu' generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63, e 21 primo comma nonche' la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975 n. 166 e alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.




=1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 30/1985.

2 Articolo abrogato dall'art. 1 della l.r. 7/1980.

-3 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 30/1985.

+4 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 30/1985.

=5 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 7/1980.

=6 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 30/1985.

-7 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 30/1985.

8 Con circolare esplicativa, pubblicata nel BUR n. 48 del 2 dicembre 1998, sono state esplicitate le disposizioni ai commi 3° e 4°, per effetto delle modifiche implicite all'art. 4 introdotte dalla scheda FIP relativa all'edilizia residenziale agevolata, allegata alla l.r. 16/1997.

9 Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.r. 30/1985.

10 Valore così modificato nella scheda FIP relativa all'edilizia residenziale agevolata, allegata alla l.r. 16/1997

11 Disposizione cosi' esplicitata nella circolare esplicativa, pubblicata nel BUR n. 48 del 2 dicembre 1998, per effetto delle modifiche implicite all'art. 4 bis introdotte dalla scheda FIP relativa all'edilizia residenziale agevolata, allegata alla l.r. 16/1997.

12 Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.r. 30/1985.

=13 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 26/2015.

+14 Aggiunto dall'art. 3 della l.r. 7/1980.

=15 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 30/1985.

16 Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.r. 7/1980.

+17 Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 30/1985.

18 Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.r. 30/1985.

19 Articolo abrogato dall'art. 5 della l.r. 7/1980.

=20 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 74/1980.

=21 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 30/1985.

=22 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 30/1985.

=23 Sostituito dall'art. 8 della l.r. 30/1985.

24 Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 21/1980.

25 Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 21/1980.

26 Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.r. 21/1980.

27 Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.r. 7/1980.

=28 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 21/1980.

29 Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.r. 30/1985.