Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31. (Testo coordinato)

Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(B.U. 27 maggio 1975, suppl. al n. 21)

Modificata da l.r. 01/1976, l.r. 01/2004

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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Art. 1

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilita', anche con lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.
3. La Regione sostiene l'attivita' degli istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte. < 1

Art. 2.

[1] I contributi sono concessi in relazione:
a) all'organizzazione degli uffici ed all'attivita' di patrocinio;
2=>b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonche' di consulenza, per attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001. <=2


Art. 3
3=>1. I contributi di cui all'articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. <=3

Art. 4.

[1] La Regione concede inoltre contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione di iniziative assunte al fine di:
a) svolgere all'interno delle aziende le attivita' previste dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e altre attivita' volte alla tutela della salute e dell'integrita' fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;
b) organizzare convegni, seminari, e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa informazione;
c) formare, aggiornare e qualificare gli operatori preposti all'attivita' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo; 4 >< 4
5+>c bis) svolgere le proprie attivita' istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione. <+5

Art. 5.

[1] Al fine di stabilire i criteri per l'attribuzione dei contributi relativi all'attivita' degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, prevista dall'art. 4 e' costituita una Commissione composta da:
1) il Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato;
2) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative;
3) un rappresentante delle associazioni degli artigiani;
4) un rappresentante delle associazioni dei coltivatori diretti;
5) un rappresentante delle associazioni dei commercianti.


Art. 6
6=>7=>1. Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attivita' svolta e dalla copia, vistata per conformita' dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attivita' dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi. <=7
[2] Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi concernenti l'attivita' svolta nell'anno 1974 e' fissato in giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[3] La Giunta regionale puo' richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attivita' degli Istituti e predisporre opportuni controlli. <=6

Art. 7.

[1] La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 novembre di ogni anno, riservando il 70% dello stanziamento complessivo alle attivita' previste dall'art. 3 ed il 30% a quelle previste dall'art. 4.

Art. 8.

[1] Per le finalita' di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge e' autorizzata la spesa annua di 250 milioni.
[2] All'onere di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1975 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello Stato di previsione medesimo, del cap. numero 534, con la denominazione "Contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale" con lo stanziamento di 250 milioni.
[3] Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sara' iscritto il cap. n. 534, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
[4] Agli oneri di cui all'art. 5 della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi, con lo stanziamento di cui al cap. n. 53 dei corrispondenti bilanci.
[5] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.




1 Articolo sostituito dall'art. 59 della l.r. 1/2004.

=2 Sostituito dall'art. 59 della l.r. 1/2004.

=3 Sostituito dall'art. 59 della l.r. 1/2004.

4 Coordinamento redazionale.

+5 Aggiunto dall'art. 59 della l.r. 1/2004.

=6 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 1/1976.

=7 Sostituito dall'art. 59 della l.r. 1/2004.