Legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1. (Testo coordinato) Norme per l'applicazione dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. (B.U. 21 gennaio 1975, n. 3) [1] L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1971 n. 1, e' sostituito dal seguente:
[1] 1=>In attuazione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, l'ammontare dell'imposta di cui al precedente articolo 1, e' determinato in misura pari al corrispondente canone di concessione. <=1 [1] Nella prima applicazione della presente legge, qualora il canone di concessione sia stato versato nell'anno 1972 anche per un periodo relativo all'anno 1973, l'imposta regionale e' commisurata alla parte di canone che concerne tale periodo.
Art. 1, 2, 3
(Oggetto dell'Imposta)
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della Regione Piemonte.
(Ammontare dell'Imposta)
(Disposizioni transitorie)