Legge regionale 12 agosto 1974, n. 22. (Testo coordinato)

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Norme transitorie per il primo inquadramento. 1 >< 1

(B.U. 20 agosto 1974, n. 22)

Modificata da l.r. 60/1975, l.r. 29/1977, l.r. 30/1977, l.r. 63/1977, l.r. 25/1978, l.r. 56/1978, l.r. 61/1978, l.r. 06/1979, l.r. 39/1979, l.r. 47/1979, l.r. 71/1979, l.r. 73/1979, l.r. 74/1979, l.r. 03/1981, l.r. 40/1984, l.r. 10/1989, l.r. 34/1989, l.r. 26/1994, l.r. 51/1997

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.Promess, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.Censura, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.Trattam, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

TITOLO I. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

2 >

Art. 1
(La strutturazione dell'organizzazione regionale)

(...) < 2

3 >

Art. 2
(Diritti quesiti)

(...) < 3

TITOLO II. STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

4 >

Art. 3
(Ruoli e qualifiche del personale)

(...) < 4

5 >

Art. 4
(Contenuto professionale delle qualifiche funzionali e requisiti per accedervi)

(...) < 5

6 >

Art. 5
(Commissione consultiva per gli affari del personale: attribuzioni)

(...) < 6

7 >

Art. 6
(Commissione consultiva per gli affari del personale: composizione)

(...) < 7

Art. 7.
(Commissione di disciplina)

[1] Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e' costituita, di volta in volta, una commissione di disciplina.
[2] La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta da:
a) un avvocato iscritto da almeno 15 anni negli albi professionali;
b) due rappresentanti dell' Amministrazione regionale scelti tra gli amministratori e i dipendenti;
c) due dipendenti di Enti Locali della Regione, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di grado non inferiore a quello del dipendente sottoposto al procedimento.

8 >

Art. 8
(Incarichi a tempo determinato)

(...) < 8


Art. 9
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta)
9-><-9
10-><-10


Art. 10
(Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio)
11-><-11
12-><-12

Art. 11.
(Segretari particolari)

[1] Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori regionali, possono avvalersi di un segretario particolare, scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o anche al di fuori della stessa.
[2] All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati due dipendenti per l'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dei componenti l'Ufficio stesso.
[3] Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente della Giunta e degli Assessori e' disposto con deliberazione della Giunta regionale.
[4] Il conferimento dell'incarico di Segretario particolare del Presidente del Consiglio e dei Segretari destinati all'Ufficio di Presidenza, e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
[5] 13-><-13
14-><-14

Art. 12.
(Operatori specializzati destinati alla guida di autovetture assegnate agli Amministratori)

[1] I membri della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle
Commissioni Consiliari che con deliberazione utilizzano autovetture di servizio facenti parte del parco autoveicoli, possono avvalersi di operatori specializzati destinati alla guida delle autovetture stesse.
15-><-15

Art. 13.
(Assunzioni a tempo determinato)

[1] Per le esigenze di funzionamento dei corsi di formazione professionale, l'Amministrazione regionale puo' procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale docente.
[2] 16=>Al personale come sopra assunto verra' corrisposto, per la durata del contratto, il trattamento economico iniziale previsto dalle tabelle vigenti per il personale di ruolo dello stesso livello, in proporzione all'impegno orario settimanale richiesto; la malattia non interrompe il rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente. <=16
[3] Il personale docente il cui servizio sia iniziato non piu' tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e quello che abbia prestato servizio per almeno 7 mesi, anche non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o di esame e' retribuito sino alla fine dell'anno scolastico. Ove si trovi in servizio durante le operazioni di scrutinio o di esame, senza aver maturato il diritto alla retribuzione sino alla fine dell'anno scolastico e' retribuito sino alla fine del mese in cui le operazioni stesse sono state ultimate.
[4] Per la determinazione del trattamento economico e' valutabile soltanto il servizio di effettivo insegnamento espletato durante un anno scolastico.
[5] La qualita' e la durata del servizio prestato dal personale docente presso i corsi di formazione professionale costituiscono titolo di preferenza per le assunzioni a tempo determinato e per la nomina a posti di ruolo in qualifiche didattiche.

17 >

Art. 14
(Assunzione agli impieghi e nomina)

(...) < 17

18 >

Art. 15
(Requisiti generali)

(...) < 18

19 >

Art. 16
(Svolgimento dei concorsi)

(...) < 19

20 >

Art. 17
(Commissione giudicatrice dei concorsi)

(...) < 20

21 >

Art. 18
(Riserve dei posti e preferenze)

(...) < 21

Art. 19.
(Periodo di prova)

[1] La durata del periodo di prova e' di sei mesi.
[2] Compiuto il periodo di prova il dipendente consegue la nomina in ruolo con deliberazione della Giunta Regionale.
[3] Nel caso di giudizio sfavorevole sul servizio prestato, espresso dal capo del servizio cui l'impiegato e' stato addetto, il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio risulti ancora sfavorevole, la Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, notificandola all'interessato e motivandone la decisione.
[4] La proroga s'intende favorevolmente conclusa qualora entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza non sia intervenuto il provvedimento di proroga.
[5] Per l'impiegato nominato di ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
[6] Il periodo di prova non e' richiesto ai dipendenti che lo abbiano gia' favorevolmente sostenuto nel 22=>livello funzionale <=22 del ruolo regionale immediatamente inferiore.

Art. 20.Promess.
(solenne e giuramento)

[1] L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente: "Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
[2] Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica
Italiana e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione Regionale per il pubblico bene".
[3] Della promessa solenne e del giuramento vengono redatti verbali in bollo, da conservarsi negli atti personali del dipendente.
[4] La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro 23=>vello <=23 .
[5]Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 21.
(Residenza)

[1] Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui e' destinato.
[2] L'Amministrazione regionale puo' tuttavia autorizzarlo a stabilire la propria residenza in un luogo diverso quando cio' sia conciliabile con il normale adempimento dei doveri di ufficio.
[3] Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio non acquisisce titolo ad indennita' comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 22.
(Trasferimenti)

[1] I trasferimenti dell'impiegato da un settore all'altro o da una ad altra sede possono essere disposti con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore da lui delegato per motivate esigenze di servizio o a domanda dell'interessato.
[2] Nel disporre il trasferimento per esigenze di servizio l'Amministrazione, ove, a seguito di idonea comunicazione al personale, non sia stato reperito personale volontario, deve tener conto anche delle condizioni di famiglia e di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei suoi figli.
[3] Contro il provvedimento di trasferimento l'interessato puo' produrre motivato ricorso nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento di trasferimento - al Presidente della Giunta Regionale che sottoporra' il ricorso per la decisione alla Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva per gli affari del personale.
[4] I trasferimenti di personale riguardanti gli uffici del Consiglio Regionale vengono disposti di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
[5] Il dipendente trasferito ha diritto al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e dall'articolo 60 della presente legge.

24 >

Art. 23
(Orario d'ufficio)

(...) < 24

25 >

Art. 24
(Congedo ordinario)

(...) < 25

26 >

Art. 25
(Congedi straordinari)

(...) < 26

27 >

Art. 26
(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)

(...) < 27

28 >

Art. 27
(Trattamento economico durante i congedi)

(...) < 28

29 >

Art. 28
(Assenze e Malattie)

(...) < 29

30 >

Art. 29
(Aspettativa per infermita')

(...) < 30

31 >

Art. 30
(Aspettativa per servizio militare)

(...) < 31

32 >

Art. 31
(Aspettativa per motivi di famiglia e di studio)

(...) < 32

33 >

Art. 32
(Aspettativa per mandato politico o amministrativo)

(...) < 33

34 >

Art. 33
(Cumulo di aspettative)

(...) < 34

35 >

Art. 34
(Formazione e perfezionamento del personale)

(...) < 35

Art. 35.
(Adempimento delle attribuzioni)

[1] L'impiegato deve adempiere le attribuzioni conferitegli nella osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.
[2] L'impiegato, nello svolgimento delle attribuzioni conferitegli, deve attenersi alle direttive di organizzazione del lavoro e di indirizzo amministrativo formulate dall'Amministrazione attraverso gli organi competenti.
[3] L'impiegato e' responsabile degli atti da lui predisposti e partecipa alla formulazione di proposte per un piu' efficiente svolgimento dell'azione regionale.
[4] L'impiegato e' tenuto a prestare la propria collaborazione, nei limiti delle attribuzioni conferitegli, ai cittadini che debbono avvalersi dell'Amministrazione Regionale.
[5] L'impiegato deve trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e, di regola, secondo il loro ordine cronologico.
[6] L'impiegato e' tenuto al riserbo ed e' responsabile dei danni arrecati a terzi o all'Amministrazione con la divulgazione di notizie di cui venga a conoscenza a causa del suo ufficio.

Art. 36.
(Diritto di associazione e di attivita' sindacale)

[1] Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, nonche' di eleggere i propri delegati nel rapporto di 1 ogni 50 dipendenti.
36-><-36
37-><-37
38-><-38
[2] Le riunioni del personale, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o una parte di essi, sono indette dai delegati, congiuntamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e sono comunicate per iscritto all'Amministrazione regionale di regola con un preavviso di almeno 24 ore.
[3] Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti dell'Amministrazione regionale.
39-><-39
[4] Ove ricorrano particolari esigenze, l'Amministrazione potra' eccezionalmente autorizzare assenze oltre il limite predetto.
40-><-40

Art. 37.
(Uso della divisa)

[1] La Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalita' di uso e di assegnazione.
[2] La spesa della divisa e del corredo relativo e' a carico dell'Amministrazione Regionale.
[3] Il personale provvisto di divisa deve portare, durante il servizio, la divisa stessa, che non puo' essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori Servizio.

41 >

Art. 38
(Incompatibilita')

(...) < 41

42 >

Art. 39
(Responsabilita')

(...) < 42


Art. 40
(Comandi)
43-><-43
[1] Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 56 e 57 del T.U. approvato con D.P.R. 10-1-1957 n. 3, modificati dall'art. 34 del D.P.R. 28-12-1970, n. 1077.

44 >

Art. 41
(Valutazione del personale)

(...) < 44

Art. 42.
(Sanzioni disciplinari)

[1] L'impiegato che non adempie ai propri doveri nell'espletamento del servizio e' soggetto alle seguenti sanzioni:
- censura
- riduzione dello stipendio
- sospensione dell'impiego
- destituzione.
[2] Per lievi infrazioni puo' applicarsi il richiamo scritto disposto dal Capo servizio.

Art. 43.Censura.

[1] La censura viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata.

Art. 44.
(Riduzione dello stipendio)

[1] La riduzione dello stipendio e' inflitta per grave negligenza, per inosservanza dei doveri di ufficio, per contegno scorretto verso superiori, i colleghi, i subalterni, il pubblico.
[2] La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo, ne' superiore ad un quinto della mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. Il collocamento a riposo non esime ,dal pagamento delle rate residue.
45-><-45

Art. 45.
(Sospensione dall'impiego)

[1] La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi.
[2] La sospensione e' comminata in caso di recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente e quando rivestano particolare gravita'; per uso dell'impiego a fini di interesse personale; per tolleranza di abusi commessi dal personale subalterno.
[3] All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia.
[4] L'impiegato al quale e' stata inflitta la sospensione non puo' per due anni partecipare a concorsi indetti dall'Amministrazione Regionale e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico di stipendio.
46-><-46

Art. 46.
(Destituzione)

[1] La destituzione e' comminata per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente; per violazione dolosa dei doveri di ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati; per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio.

47 >

Art. 47
(Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari)

(...) < 47

Art. 48.
(Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari Sospensione cautelare Destituzione Reintegrazione )

[1] Per il procedimento relativo alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, cosi' come per la destituzione di diritto, per la sospensione cautelare, per la reintegrazione in servizio, si applicano le norme del T.U. 10-1-1957, n. 3, intendendosi sostituiti al Ministro e al Capo del Personale il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato.
[2] La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del citato T.U. e' disposta dal Presidente della Giunta Regionale.
[3] Per il personale del Consiglio Regionale l'avvio del pro cedimento avviene sentito il parere dell'Ufficio di presidenza.

Art. 49.
(Cause di cessazione del rapporto di impiego per motivi non disciplinari)

[1] La cessazione del rapporto di impiego avviene:
a) per collocamento a riposo;
b) per dimissioni volontarie;
c) per decadenza;
d) per dispensa;
e) per decesso.
[2] E' fatto salvo in ogni caso, il diritto al trattamento di previdenza e quiescenza spettante in base alle disposizioni vigenti.

48 >

Art. 50
(Collocamento a riposo Acconto sulla pensione e sul trattamento di previdenza)

[1] I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' o, comunque, al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio.
[2] Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti suindicati.
[3] L'Amministrazione regionale corrisponde ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto alla pensione a carico della C.P.D.E.L. , durante il periodo che intercorre tra la cessazione dal servizio e l'effettivo pagamento della pensione stessa, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare della pensione presumibilmente dovuta.
[4] Qualora la misura dell'acconto di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione verranno recuperate mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.
[5] Ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'INADEL e dell'ENPAS, l'Amministrazione regionale corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da ricuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'Istituto e l'Ente predetto, con rilascio da parte dei beneficiari di regolare procura notarile a favore della Regione, pari all'80% del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'80%, per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.
[6] A favore dei dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio, conseguano il diritto alla pensione dell'INPS, o perche' non iscritti alla C.P.D.E.L. oppure per non avere raggiunto il periodo minimo di iscrizione alla C.P.D.E.L. stessa, viene concesso analogo acconto, sempre che i medesimi gia' non fruiscano di trattamento pensionistico diretto a carico dello A.G.O. .
[7] La riscossione di detto acconto costituisce il beneficiario, debitore verso la Regione delle somme mensilmente incassate, che egli dovra' rimborsare in unica soluzione all'atto della percezione dall'INPS degli arretrati di pensione, all'uopo rilasciando, a favore del Presidente della Regione Piemonte, regolare procura notarile alla riscossione: l'Amministrazione regionale, ove possibile, stipulera' convenzioni direttamente con l'INPS al fine di garantirsi ulteriormente il recupero delle somme anticipate.
[8] Le disposizioni previste negli ultimi 3 commi troveranno applicazione fino a quando la legislazione statale non avra' riordinato l'intera materia della ricongiunzione dei servizi. < 48

Art. 51.
(Dimissioni)

[1] Il personale puo', in qualunque momento, dimettersi dal servizio.
[2] Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al meno 30 giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.
[3] Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
[4] L'accettazione delle dimissioni deve essere pronunciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; puo' essere ritardata per motivi di servizio per un periodo comunque non superiore a 60 giorni o rifiutata in pendenza di procedimento disciplinare a carico del dimissionario.

Art. 52.
(Decadenza)

[1] Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego nei seguenti casi:
a) perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti politici e civili;
b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli ovvero rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;
d) rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento.
[2] Nei casi di cui alle lettere c) e d) la decadenza e' dichiarata, previa diffida all'interessato.

Art. 53.
(Dispensa)

[1] La dispensa dal servizio e' adottata:
a) per inabilila' fisica;
b) per persistente insufficiente rendimento;
c) per incapacita' professionale.
[2] Scaduto il termine previsto, dalla disposizione relativa all'aspettativa per infermita', il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio e' dispensato dal servizio stesso.
49-><-49
[3] Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute e' adottato con delibera motivata dalla Giunta Regionale, previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale.
[4] Il Collegio medico e' composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente con funzioni di Presidente .
[5] In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede l'Ufficio presso cui presta servizio il dipendente.
[6] Qualora entro 60 giorni l'interessato o l'Amministrazione non provveda alla nomina del proprio rappresentante medico, la controparte ne richiedera' la nomina all'Ordine dei Medici della Provincia.
[7] Ai fini del provvedimento di dispensa e' considerato di persistente insufficiente rendimento, il dipendente che per due anni consecutivi o tre anche non consecutivi in un quinquennio, abbia riportato la votazione di demerito.
[8] Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il Presidente della Giunta, previa constatazione all'interessato perche' provveda a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni, trasmette gli atti alla Commissione consultiva per gli affari del personale per l'eventuale proposta di dispensa.
[9] Il dipendente puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione. Ove la Commissione proponga la dispensa, questa e' disposta con delibera motivata dalla Giunta Regionale.
[10] L'accertamento dell'incapacita' professionale e' promosso dal dirigente il Settore cui l'impiegato e' addetto con motivata relazione alla Commissione consultiva per gli affari del personale.
[11] Quest'ultima, se ritiene fondate le ragioni addotte, dispone perche' l'interessato venga sottoposto ad esame tecnico professionale, su materie specifiche di servizio, dalla Commissione di cui all'art. 17.
[12] Il dipendente che non consegue, al termine della prova il punteggio minimo stabilito per l'idoneita', e' dispensato dal servizio.

50 >

Art. 54
(Disponibilita')

(...) < 50


Art. 55.Trattam
(economico del personale regionale)
51-><-51.
52-><-52.
53-><-53.
54-><-54.
55-><-55.

Art. 56.
(Aggiunta di famiglia)

[1] Al personale sono dovute, secondo le modalita' e nella misura stabilita dalle disposizioni di legge per il personale statale, le quote di aggiunta famiglia per le persone conviventi e a carico.
[2] Al personale e' fatto obbligo di notificare all'Amministrazione entro 30 giorni ogni variazione della propria composizione familiare.
[3] Se la variazione medesima comporta diminuzioni di carichi familiari i dipendenti che hanno omesso di farne tempestiva comunicazione, dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite a tale titolo senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico, ove risulti negligenza dolosa da parte di essi.

Art. 57.
(Conferimento di funzioni)

[1] Ogni dipendente deve svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
[2] L'eventuale incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per il personale.
[3] E' concessa, dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico, una indennita' pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale del posto occupato.

Art. 58.
(Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza)

[1] Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all' I.N.A.D.E.L. .
[2] Il personale e' assicurato all' I.N.A.I.L. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[3] L'Amministrazione regionale provvede all' assicurazione del personale contro gli infortuni e tutti i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni.

56 >

Art. 59
(Lavoro straordinario)

(...) < 56

Art. 60.
(Indennita' di missione)

[1] Al dipendente regionale che deve recarsi per esigenze di servizio fuori della propria sede ordinaria di lavoro, spetta una indennita' di trasferta nella misura e secondo le modalita' stabilite con separato provvedimento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[2] Fino a quando non sara' diversamente disposto, si applicano le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 61.
(Rinvio alla legislazione statale)

[1] Per quanto non previsto nella presente legge valgono in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. 10-1-1957, n. 3 titolo II (articolo 12 e seguenti), III (articolo 55), V, VI (art. 68), VII, VIII con esclusione del primo comma dell'articolo 132, nonche' quelle della legge 18-3-1968, n. 249 agli artt. 48-49-50 e quelle della legge 20-5-1970, n. 300 agli artt. 4-6-8-15-17-28.

TITOLO III. NORME TRANSITORIE PER IL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 62.
(Inquadramento del personale trasferito)

[1] 57=>Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici trasferito in applicazione della legge 16-5-1970, n. 281, e quello ad esso assimilabile e' inquadrato, fatti comunque, salvi i diritti acquisiti nell'Amministrazione di provenienza, nelle qualifiche regionali in base alla seguente tabella di corrispondenza:

QUALIFICHE REGIONALI QUALIFICHE STATALI PARAMETRO

Dirigente Dirig.superiore e qualifiche equip. 530
di settore Ispettore gen. " " "
Capo servizio 1° Dirigente e qualifiche equip. 426-387
Dirett. di Divis. " " "
Istruttore Segretario Capo e qualifiche equip 370
Direttore di Sez. " " 307
Consigliere " " 257
Direttore Centro Formaz. Professionale
Capo Ufficio Segretario Pr. e qualifiche equip. 255-260
Ins. Teorico-Tec. pratici
Coadiutore Sup. e qualifiche equip. 245
Segretario Segretario e qualifiche equip. 160
Coadiutore Pr. " " 188-183
Capo operaio " " 210
Operatore Operaio spec e qualifiche equip. 190
Specializz. Operaio qualif. " " " 165
173
146
129
Sorv. 1. categ. 150
Comm. Capo e Agg. 165
Tecn. Capo autista 143
Coadiutore 128-120
Operatore Autista e qualifiche equip. 133
Commesso " " " 133
115
Operaio " " 153
133
115
Custode Qualifiche con parametro 100. <=57

[2] Ai fini dell'inquadramento le qualifiche ed i coefficienti di stipendio del personale amministrativo trasferito alla Regione dalle sedi periferifiche dell'I.N.A.P.L.I. dell'E.N.A.L.C e dell' I.N.I.A.S.A. sono ragguagliati alle nuove qualifiche tipiche e rispettivi parametri attribuiti agli impiegati civili dello Stato dal D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, secondo la tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. stesso.
[3] Al personale suddetto sono estesi i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 63.
(Benefici per gli ex combattenti ed assimilati)

[1] I dipendenti regionali, ex combattenti ed assimilati, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D.P.R. 30-6-1972 n 748, art. 68.

Art. 64.
(Inquadramento del personale di ruolo comandato)

[1] 58=>Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti Pubblici, distaccato o comandato a norma dell'art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62 presso gli uffici regionali ed ivi in servizio senza demerito, e' inquadrato, a domanda, nelle qualifiche regionali in base alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 62, 1° comma, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 70, nonche' per il personale del Consiglio sentito anche l'Ufficio di Presidenza. <=58
[2] L'inquadramento del personale di ruolo degli Enti Pubblici avviene previa equiparazione alle qualifiche statali, per cui si terra' conto dei seguenti elementi di valutazione:
1) titolo di studio posseduto;
2) mansioni svolte presso la Regione Piemonte;
3) carriera o qualifica rivestita nell'Ente di provenienza e mansioni ivi svolte, con relativa anzianita';
4) trattamento economico goduto presso l'Ente di provenienza;
5) titoli di specializzazione e di esperienza professionale.
[3] Dopo l'equiparazione alle qualifiche statali, al personale di cui al 2°comma si applicano i benefici previsti per il personale statale trasferito alle Regioni dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
[4] Avverso il provvedimento di inquadramento l'interessato ha facolta' di avanzare, nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale. Sui ricorsi si pronuncia, entro trenta ,giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso, la Giunta Regionale.

Art. 65.
(Modalita' per l'inquadramento)

[1] 59=>Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria ed inquadrato nel ruolo regionale in applicazione delle presenti norme, potra' essere ammesso a partecipare ai concorsi che verranno indetti per la nomina alle qualifiche di operatore e operatore specializzato, purche' abbia adempiuto alla scuola d'obbligo prevista dalle disposizioni vigenti alla data in cui e' cessato per l'interessato l'obbligo scolastico. <=59
[2] Per l'inquadramento nel ruolo regionale il personale di ruolo distaccato o comandato deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[3] Il provvedimento d'inquadramento viene adottato, per il personale trasferito ed assimilabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per il personale di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla scadenza. del termine fissato per la presentazione della domanda.
[4] L'inquadramento e' disposto con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo art. 70.
[5] Il dipendente viene iscritto nel ruolo degli impiegati dell'Amministrazione regionale secondo la qualifica di inquadramento e, nella stessa qualifica in base alla anzianita'.
[6] Il personale come sopra inquadrato e' esonerato dal prestare il periodo di prova di cui all'art. 19 della presente legge.

Art. 66.
(60=>Ricostruzione economica della carriera)

[1] Ai fini della ricostruzione economica della carriera, il servizio prestato presso la Regione Piemonte in qualita' di trasferito, distaccato o comandato di ruolo e' valutato per intero.
[2] I periodi di servizio prestato quale dipendente civile o equiparato di Pubbliche Amministrazioni, anteriormente alla data d'inquadramento sono computati in base alla seguente tabella:
(OMISSIS)
[3] Sono inoltre computati in ragione del 50% i servizi svolti nell'Amministrazione non civile dello Stato che abbiano costituito titolo e requisito per l'ingresso nella carriera civile.
[4] L'anzianita' viene computata in mesi: le frazioni di mesi superiori a 15 giorni vengono conteggiate per mese intero, quelle pari o inferiori ai 15 giorni sono trascurate.
[5] I riconoscimenti del servizio pregresso previsti dal secondo comma del presente articolo, non sono attuati nei confronti del personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale nelle qualifiche dirigenziali di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, come previsto dall'ultimo comma del successivo art. 74. <=60

Art. 67.
(Riconoscimento giuridico dei servizi prestati)

[1] I periodi di servizio, prestati alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal personale a cui vengono applicate le presenti norme transitorie, sono equiparati al servizio reso presso l'Amministrazione Regionale nella qualifica di inquadramento e valutati per intero sia ai fini delle anzianita' richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali sia per il raggiungimento dei limiti di servizio previsti per il collocamento a riposo e relativi trattamenti di quiescenza e di indennita' di fine servizio.

Art. 68.
(Conferimento di posti in soprannumero)

[1] Nella prima applicazione della presente legge, il personale viene inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole qualifiche.
[2] I posti in soprannumero come sopra attribuiti verranno gradualmente riassorbiti in occasione delle future vacanze.
[3] Il personale inquadrato nel ruolo dell'Amministrazione regionale in applicazione della presente disposizione transitoria puo' essere destinato a svolgere funzioni, mansioni o servizi propri di qualifiche funzionali diverse da quelle d'inquadramento.

Art. 69.
(Inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato)

[1] Il personale didattico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato e trasferito alla Regione Piemonte dalle sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA e' inquadrato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 62 e 65, con effetto giuridico ed economico della data di trasferimento.
[2] Al personale didattico di cui sopra e' consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, purche' tali funzioni siano state disimpegnate per un periodo di almeno due anni.
[3] In mancanza di requisiti predetti e' attribuita la qualifica immediatamente inferiore.

Art. 70.
(Commissione paritetica per l'inquadramento del personaleComposizioneAttribuzioni)

[1] Con deliberazione della Giunta Regionale e' nominata una Commissione paritetica per l'inquadramento del personale.
[2] La Commissione ha il compito di proporre l'inquadramento del personale in applicazione delle norme contenute nella presente legge.
[3] La Commissione e' costituita come segue:
1) dal Presidente della Giunta Regionale, o da un Assessore da lui delegato, che la presiede;
2) da due Assessori designati dalla Giunta Regionale;
3) da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.
[4] Esplica le mansioni di segretario un funzionario dell'ufficio personale.

Art. 71.
(61=>Inquadramento del personale non di ruolo ed a tempo determinato <=61)

[1] Il personale non di ruolo in servizio presso la Regione Piemonte alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a formale atto deliberativo, ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali ad eccezione del limite massimo di eta', viene inquadrato a domanda nella qualifica di istruttore se in possesso del diploma di laurea, di segretario se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di operatore o, operatore specializzato se in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado con la sola deroga, per queste ultime qualifiche, a favore di coloro per i quali le disposizioni vigenti alla data in cui e' cessato l'obbligo scolastico prevedevano un diverso titolo di studio.
[2] Sara' comunque tenuto conto anche della natura e modalita' di svolgimento delle mansioni espletate presso gli Uffici regionali.
[3] Il collocamento nel ruolo regionale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' in esito a concorso interno le cui modalita' saranno stabilite dalla Giunta Regionale sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I predetti concorsi dovranno essere comunque banditi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[4] Il servizio comunque prestato presso la Regione Piemonte, in periodo anteriore alla data di inquadramento, verra' computato, ai fini dell'anzianita' in ragione del 50%.
[5] 62+>Le procedure d'inquadramento di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale amministrativo presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-1974, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attivita' lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo '74-'75.
[6] Il personale docente presso i Centri di Formazione Professionale con contratto a tempo determinato, in servizio alla data del 4-9-'74, che nel biennio anteriore a tale data abbia svolto attivita' lavorativa a tempo pieno per almeno un intero anno scolastico o che risulti incaricato a tempo pieno per l'anno formativo 1974-75, viene inquadrato a domanda nella qualifica di Segretario subordinatamente ad accertamento di idoneita' in esito a concorso interno le cui modalita' saranno stabilite dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[7] Al personale didattico di cui sopra e' consentito l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni svolte, al compimento del periodo di due anni di servizio con tali funzioni.
[8] La decorrenza dell'inquadramento per il personale amministrativo e docente, di cui sopra va riferita alla data del 4-9-1974. <+62
[9] 63=>La scadenza dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti della Regione, comunque assunti o denominati, e' prorogata sino alla data di espletamento dei concorsi come sopra previsti. <=63

Art. 72.
(Mansioni svolte a livello superiore)

[1] In via eccezionale, sentita la Commissione paritetica per l'inquadramento e sentito l'Ufficio di Presidenza per il personale del Consiglio, la Giunta regionale potra' disporre nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo ohe eserciti da almeno un anno, presso la Regione, funzioni o mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, l'attribuzione della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e accertate.
[2] Nelle more di tale procedura restano sospesi gli effetti del precedente inquadramento. Il nuovo inquadramento, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 65, e' subordinato al superamento di un esame tecnico professionale sulle materie specifiche relative al posto ed ha effetto dalla data del primitivo inquadramento.

Art. 73.
(Decorrenza dell'inquadramento)

[1] Lo stato giuridico ed economico previsto dalla presente legge decorre:
a) per il personale trasferito dalla data fissata sul decreto di trasferimento;
b) per il personale in servizio comandato o distaccato dalla data del provvedimento di inquadramento;
c) per il personale avventizio ed a tempo determinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[2] 64=>A decorrere dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione e fino alla data del provvedimento di inquadramento sara' corrisposto a tutto il personale, cui si applicano le presenti norme transitorie, un assegno "una tantum" pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge all'atto del provvedimento d'inquadramento e quanto percepito, per lo stesso periodo, dall'Ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo diverso da indennita' di missione, compenso per lavoro straordinario e premi in deroga, nel rispetto del principio della onnicomprensivita' del trattamento economico stabilito dall'art. 55 della presente legge. <=64
[3] 65+>Il personale comandato o distaccato ai sensi dell'art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62, per la prima costituzione degli uffici regionali ed ivi in servizio alla data del 4-9-1974, che per qualsiasi motivo abbia cessato il servizio con diritto a pensione prima che sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto, puo' chiedere che l'inquadramento nel ruolo degli impiegati regionali abbia decorrenza dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso la Regione Piemonte.
[4] La nuova decorrenza dell'inquadramento non dara' luogo a conguagli, intendendosi ad ogni effetto regolato il trattamento economico con la corresponsione dell'assegno "una tantum" attribuito agli interessati ai sensi dell'art. 73, 2° comma della L.R. 12-8-1974, n. 22. <+65

Art. 74.
(Trattamento economico)

[1] Il personale in servizio al momento ,dell'entrata in vigore della presente legge consegue, dopo un anno di anzianita' di servizio prestato senza demerito presso la Regione, il trattamento economico corrispondente ai seguenti parametri:
Custode parametro 105; Operatore parametro 130; Operatore Specializzato parametro 150; Segretario parametro 185; Capo Ufficio parametro 240; Istruttore parametro 305; Capo Servizio parametro 365; Dirigente di Settore parametro 440.
[2] Ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al precedente comma il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, ,per ciascun dipendente, dalla data dell'effettivo inizio del servizio presso la Regione.
[3] Allo stesso personale sono attribuite, anche ai fini della ricostruzione della carriera, 4 classi di stipendio al compimento del 4°, 10°, 20° e 26° anno di servizio nella qualifica, pari rispettivamente al 12,50 per cento, 10 per cento, 10 per cento e 5 per cento della retribuzione base.
[4] Sono altresi' attribuibili aumenti periodici posticipati, per ogni biennio di permanenza senza demerito nella qualifica, pari al 2,50 per cento della retribuzione base.
[5] Le classi di stipendio e gli aumenti periodici sono calcolati per il personale in Servizio sul trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma del presente articolo, da considerare come retribuzione base.
[6] L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con l'aumento periodico biennale ove si verifica la contestuale maturazione.
[7] Qualora il trattamento economico spettante tenuto conto della ricostruzione di carriera effettuata come previsto dal precedente articolo 66 risulti inferiore a quello in godimento il giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento, l'eccedenza sara' conservata, a favore del dipendente, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.
[8] Numero 5 aumenti periodici ,del 2,50 per cento pari ad un incremento dello stipendio iniziale del 12,50 per cento, sono attribuiti ai fini del raggiungimento dell'incremento massimo dell'85 per cento, al personale che, in applicazione dell'articolo 68 del D P.R. 30 6 1972, n. 748, ha titolo alla concessione di tale beneficio in luogo della promozione alla qualifica superiore.
[9] Il personale trasferito all'Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale di cui al D.P.R. 30-6-1972, n. 748, ha diritto di optare per il trattamento economico conseguito, e conserva, a tutti gli effetti, le anzianita' di carriera e di qualifica riconosciute in sede di applicazione del D.P.R. 748 precitato ed il diritto agli scatti biennali illimitati del 2,50 per cento ed e' tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'articolo 20 del D.P.R. stesso.

Art. 75.
(Iscrizione al C.P.D.E.L. e all' I.N.A.D.E.L.)

[1] Il personale dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione regionale, viene iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) ai fini del trattamento di quiescenza, nonche' all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale.
[2] Il personale avventizio assunto direttamente dalla Amministrazione regionale viene iscritto agli Enti suddetti dalla data di inizio del servizio.
[3] Il personale in precedenza gia' iscritto agli Enti suddetti prosegue l'iscrizione senza soluzione di continuita'.
[4] Al personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.
[5] Per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo regionale a norma della presente legge, l'Amministrazione assume l'onere della differenza fra l'indennita' di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'E.N.P.A.S. in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento e quello che sara' corrisposto dall' I.N.A.D.E.L. ai dipendenti medesimi sulla base delle norme contenute nella ,presente legge.
[6] Per il personale trasferito alla Regione da Enti diversi da quelli considerati nei precedenti due commi, che sia stato iscritto ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza ad altri Istituti, fondi o gestioni speciali, si provvedera' con separati provvedimenti legislativi da emanarsi entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, a disciplinare, sempre ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le modalita' di ricongiungimento del pregresso servizio con quello reso alle dipendenze della Regione; tenuto conto delle eventuali norme che saranno emanate dallo Stato.

Art. 76.
(Revisione)

[1] Le norme della presente legge, relative allo stato giuridico e al trattamento economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno, alla scadenza del primo anno di applicazione, sottoposte a riesame, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 77.
(Disposizioni di ordine finanziario)

[1] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, valutati in lire 868 milioni, si provvede con la disponibilita' di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo numero 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.
[2] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutati in lire 465 milioni, si provvede con la disponibilita' di pari ammontare esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
[3] Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 45, con la denominazione "Assegni spettanti al personale di ruolo e non di ruolo in dipendenza del suo inserimento nel ruolo regionale. Oneri per gli anni 1973 e precedenti", con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 333 milioni.
[4] Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, valutati in lire 560 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e l'iscrizione delle somme di lire 20 milioni nel capitolo n. 4, di lire 30 milioni, nel capitolo n. 40,di lire 30 milioni nel capitolo numero 42, di lire 10 milioni nel capitolo numero 44, di lire 30 milioni nel capitolo numero 132, di lire 20 milioni nel capitolo numero 134, di lire 10 milioni nel capitolo numero 136, di lire 40 milioni nel capitolo numero 310, di lire 10 milioni nel capitolo numero 312, di lire 40 milioni nel capitolo numero 314, di lire 10 milioni nel capitolo numero 316, di lire 30 milioni nel capitolo numero 360, di lire 10 milioni nel capitolo numero 361, di lire 40 milioni nel capitolo numero 400, di lire 10 milioni nel capitolo numero 401, di lire 70 milioni nel capitolo numero 1660, di lire 20 milioni nel capitolo numero 661, di lire 70 milioni nel capitolo numero 710,di lire 20 milioni nel capitolo numero 711, di lire 30 milioni nel capitolo numero 748 e di lire 10 milioni nel capitolo numero 749 dello stato di previsione medesimo.
[5] Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.




1 Le disposizioni della presente legge sono in parte superate per effetto del d.lgs. 29/1993, della l.r. 51/1997

2 Articolo abrogato dall'art. 39 della l.r. 6/1979.

3 Articolo abrogato dall'art. 10 della l.r. 73/1979.

4 Articolo abrogato dall'art. 10 della l.r. 73/1979.

5 Articolo abrogato dall'art. 2 della l.r. 74/1979.

6 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 74/1979.

7 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 74/1979.

8 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

-9 Abrogato dall'art. 39 della l.r. 6/1979.

-10 Abrogato dall'art. 16 della l.r. 74/1979.

-11 Abrogato dall'art. 39 della l.r. 6/1979.

-12 Abrogato dall'art. 16 della l.r. 74/1979.

-13 Abrogato dall'art. 4 della l.r. 39/1998.

-14 Abrogato dall'art. 16 della l.r. 74/1979.

-15 Abrogato dall'art. 16 della l.r. 74/1979.

=16 Sostituito dall'art. 14 della l.r. 74/1979.

17 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 74/1979.

18 Articolo abrogato dall'art. 13 della l.r. 74/1979.

19 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 74/1979.

20 Articolo abrogato dall'art. 25 della l.r. 74/1979.

21 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 74/1979.

=22 Sostituito dall'art. 57 della l.r. 74/1979.

=23 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 405/7907.

24 Articolo abrogato dall'art. 15 della l.r. 74/1979.

25 Articolo abrogato dall'art. 17 della l.r. 74/1979.

26 Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 74/1979.

27 Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 74/1979.

28 Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 74/1979.

29 Articolo abrogato dall'art. 20 della l.r. 74/1979.

30 Articolo abrogato dall'art. 20 della l.r. 74/1979.

31 Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 74/1979.

32 Articolo abrogato dall'art. 19 della l.r. 74/1979.

33 Articolo abrogato dall'art. 32 della l.r. 74/1979.

34 Articolo abrogato dall'art. 20 della l.r. 74/1979.

35 Articolo abrogato dall'art. 18 della l.r. 74/1979.

-36 Abrogato dall'art. 26 della l.r. 74/1979.

-37 Abrogato dall'art. 31 della l.r. 74/1979.

-38 Abrogato dall'art. 27 della l.r. 74/1979.

-39 Abrogato dall'art. 28 della l.r. 74/1979.

-40 Abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

41 Articolo abrogato dall'art. 11 della l.r. 10/1989.

42 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

-43 Abrogato dall'art. 35 della l.r. 74/1979.

44 Articolo abrogato dall'art. 57 della l.r. 74/1979.

-45 Abrogato dall'art. 34 della l.r. 40/1984.

-46 Abrogato dall'art. 34 della l.r. 40/1984.

47 Articolo abrogato dall'art. 52 della l.r. 51/1997.

48 Articolo sostituito dall'art. 6 della l.r. 63/1977.

-49 Abrogato dall'art. 59 della l.r. 34/1989.

50 Articolo abrogato dall'art. 57 della l.r. 74/1979.

-51 Abrogato dall'art. 36 della l.r. 74/1979.

-52 Abrogato dall'art. 37 della l.r. 74/1979.

-53 Abrogato dall'art. 38 della l.r. 74/1979.

-54 Abrogato dall'art. 35 della l.r. 40/1984.

-55 Abrogato dall'art. 1 della l.r. 85/1980.

56 Articolo abrogato dall'art. 40 della l.r. 74/1979.

=57 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 60/1975.

=58 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 60/1975.

=59 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 60/1975.

=60 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 60/1975.

=61 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 60/1975.

+62 Aggiunto dall'art. 5 della l.r. 60/1975.

=63 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 60/1975.

=64 Sostituito dall'art. 6 della l.r. 60/1975.

+65 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 71/1979.