Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. (Testo coordinato)

Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.

(B.U. 23 gennaio 1979, n. 3)

Modificata da l.r. 40/1978, l.r. 14/1981, l.r. 16/1981, l.r. 55/1990, l.r. 58/1991, l.r. 25/1992, l.r. 25/2006, l.r. 10/2009, l.r. 17/2009, l.r. 01/2010, l.r. 26/2015

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 bis, 34, 34 bis, 35, 36, 37, 38, 39, 40

TITOLO I.

CAPO I. INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 1.

[1] L'iniziativa popolare e degli Enti locali, di cui al Titolo IV, Capo II dello Statuto della Regione Piemonte si esercita mediante la presentazione di una proposta contenente il testo del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalita'. La proposta di iniziativa popolare deve essere sottoscritta da almeno 8 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale del Piemonte.
[2] La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere deliberata o da un Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali in numero non inferiore a 5, oppure da uno o piu' Comuni rappresentanti non meno di 25 mila elettori e deve essere accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

Art. 2.

[1] L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e' escluso per le proposte riguardanti:
a ) leggi tributarie e di bilancio;
b) leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale.
[2] L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio Regionale e' esclusa per le proposte riguardanti:
a) i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo;
b) i Regolamenti degli organi regionali:
c) i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.

CAPO II. MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 3.

[1] Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una proposta di iniziativa popolare, devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
[2] All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei proponenti il testo del progetto e le firme degli elettori saranno apposte in calce al progetto stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avra' provveduto a vidimare, entro 5 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il progetto stesso.
[3] I primi tre sottoscrittori del foglio espressamente contrassegnato con la scritta "foglio n. 1" sono legittimati a depositare ufficialmente la proposta di iniziativa popolare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ed hanno diritto ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa alla competente Commissione consiliare regionale.
[4] Nessuna proposta puo' essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 mesi.

Art. 4.

[1] La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.
[2] Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente e' iscritto.
[3] La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione e' compreso il Comune dove e' iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco, o dal Segretario di detto Comune.
[4] L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e puo' essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
[5] Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
[6] Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
[7] Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilita' della proposta di iniziativa popolare.
[8] Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'art. 3, comma 3 1 >< 1 , della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, e' delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 5.

[1] La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dai primi tre elettori sottoscrittori.
[2] Un funzionario a cio' delegato da' atto mediante processo verbale della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi il numero delle firme raccolte.

Art. 6.

[1] La proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sottoscritta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un Sindaco dei Comuni proponenti a cio' espressamente delegato con apposita deliberazione dei Comuni stessi.
[2] I Consigli degli Enti proponenti designano con proprie deliberazioni complessivamente non oltre 5 loro componenti per illustrare la proposta alla competente Commissione consiliare regionale.
[3] Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale da' atto, mediante processo verbale alla data del deposito della proposta e delle prescritte deliberazioni ad essa relative.

CAPO III. AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI. ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Art. 7.

[1] L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data del deposito della proposta, decide, all'unanimita' dei presenti, sulla ricevibilita' ed ammissibilita' della proposta in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge. Oualora l'unanimita' non sia raggiunta delibera il Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
[2] 2+>Per rilevanti difficolta' nella verifica della documentazione tale termine puo' essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza da comunicare ai promotori o ai delegati. <+2
3+>3. Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell'articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, per procedere a sanare le irregolarità riscontrate. <+3
4-><-4

Art. 8.

[1] Dichiarata ammissibile la proposta di iniziativa popolare e degli Enti locali, a norma e nei modi previsti dal precedente articolo 7, il Presidente del Consiglio Regionale l'assegna per l'esame preventivo, alla competente Commissione, la quale, sentiti i promotori o i delegati dell'iniziativa, presenta al Consiglio la propria relazione entro il termine massimo di 3 mesi. Scaduto tale termine la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio.
[2] Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della Commissione.
[3] Ove il Consiglio non prenda in esame, entro detto termine, la proposta, e' riconosciuta facolta' a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
[4] Scaduto questo termine, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Regionale, con precedenza su ogni altro argomento.
[5] La proposta deve essere portata all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

Art. 9.

[1] Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio Regionale, la proposta di iniziativa popolare o degli Enti locali non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza, o dal Consiglio Regionale, o dalla Commissione consiliare competente, essa si intende automaticamente sospesa.
[2] L'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio Regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la suddetta proposta era pervenuta nella precedente legislatura, e' tenuto ad esaminare la ricevibilita' e l'ammissibilita' non prima dei quattro mesi e non oltre i sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso.
[3] Per l'esame di tale proposta si osservano le stesse modalita' e gli stessi termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

TITOLO II.

CAPO I. REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI E DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 10.

[1] Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi, regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, deliberati dal Consiglio Regionale, e' indetto quando lo richiedono almeno 60 mila elettori 5 >< 5 della Regione, o tre Consigli Provinciali o 10 Consigli Comunali purche' rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione.

Art. 11.

[1] Il referendum abrogativo non e' proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
[2] Non e' altresi' proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli Uffici regionali, nonche' per i regolamenti di attuazione di leggi regionali, quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.
[3] Il referendum abrogativo e' infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti le materie di cui al comma primo del presente articolo e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

CAPO II. MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO 6 >< 6

Art. 12.

[1] Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum da parte di 60 mila elettori 7 >< 7 della Regione devono essere usati fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata.
[2] Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre al referendum abrogativo, completando la formula " volete che sia abrogato/a " con il titolo, il numero e la data di pubblicazione della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum sia richiesto.
[3] Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
[4] Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o piu' articoli, oltre all'indicazione di cui ai precedenti comma 2 e 3, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovra' essere altresi' integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui sia proposta l'abrogazione.

8 >

Art. 12 bis.

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza da' atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o piu' Comuni della Regione. L'iscrizione puo' essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta che ne da' notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilita' della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' se il quesito referendario e' formulato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge.Accerta altresi' l'inesistenza di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della 9=>Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto. <=9 Tale parere e' reso noto al Consiglio regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7. L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilita' dell'istanza di referendum ovvero di non conformita' del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8. Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza e' positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
9. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimita'. Se non si raggiunge l'unanimita', delibera il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza. < 8

Art. 13.

[1] All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo; le firme degli elettori proponenti saranno apposte in calce al quesito stampato, dopo che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avra' provveduto a vidimare, entro 10 giorni dalla presentazione, ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.
[2] Per quanto riguarda le modalita' di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonche' l'entita' e le modalita' per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto all'articolo 4 della presente legge.

Art. 14.

[1] Salvo quanto disposto al successivo articolo 17, i fogli contenenti le firme nonche' i certificati elettorali dei sottoscrittori richiedenti il referendum, devono essere depositati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro 6 mesi dalla data del timbro di vidimazione apposto sui fogli medesimi.
[2] Un funzionario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, da' atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 15.

[1] Nel caso di richiesta di referendum da parte di 3 Consigli Provinciali o di 10 Consigli Comunali, rappresentativi di almeno un quinto degli elettori della Regione, conteggiato alla data dell'ultima elezione per il Consiglio Regionale, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di cui si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli Provinciali o Comunali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre 6 mesi dalla data del deposito, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal Presidente di ciascun Consiglio Provinciale, o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale e deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 16.

[1] La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata da ciascun Consiglio Provinciale o Comunale con voto della maggioranza dei Consiglieri ad esso assegnati e deve contenere tutte le indicazioni previste all'articolo 12, comma secondo e seguenti.

Art. 17.

[1] Non puo' essere depositata richiesta, ne' puo' essere effettuato il referendum, nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio Regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

CAPO III. AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO 10 >< 10

11 >

Art. 18

1. Salvo il disposto dell'articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre.
2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.
3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. < 11


Art. 19
12=>1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull' ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta. <=12
[2] Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perche' contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.

CAPO IV. CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI PROCEDIMENTO ELETTORALE PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

Art. 20.

[1] Con proprio decreto il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il l5 aprile ed il 15 giugno.
[2] La data del referendum e' fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
[3] La Giunta puo' decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anziche' in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.
[4] In tal caso il Presidente della Giunta fissa, con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.
[5] Non sono ammesse, per ogni anno, piu' di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

Art. 21.

[1] Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte d'Appello di Torino e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali Mandamentali della Regione.
[2] I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 22.

[1] Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum gia' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale.
[2] I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

Art. 23.

[1] La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
[2] L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

Art. 24.

[1] I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
[2] I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 25.

[1] L'Ufficio di Sezione per il referendum e' composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.
[2] Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche' alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.
[3] Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali, provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 26.

[1] 13=>Le schede per il Referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70. <=13
[2] Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
[3] All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le rihieste di referendum sottoposte al voto.
[4] L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
[5] Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

Art. 27.

[1] Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.
[2] Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
[3] Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.
[4] I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 28.

[1] Presso la Corte d'Appello di Torino e' costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.
[2] L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
[3] Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
[4] Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
[5] Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.

Art. 29.

[1] Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 30.

[1] Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
[2] Il decreto e' pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
[3] Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta, puo' ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 31.

[1] Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[2] La proposta respinta non puo' essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 17, prima che siano trascorsi 5 anni.


Art. 32
14=>1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o,comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno piu' corso.
2. Se l'abrograzione degli atti, o delle singole disposizioni, e' stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni ne' dei principi ispiratori della disciplina preesistente, ne' dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3. L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della 15=>Commissione di garanzia. <=15 La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria. <=14

TITOLO III. REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE, DI NUOVI COMUNI, PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, PREVISTO DALL'ART. 133, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE 16 >< 16

17 >

Art. 33

1. Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 133, comma 2, della Costituzione, è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto ed in conformità alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da sottoporre a votazione, nonché i comuni o il comune in cui gli elettori sono chiamati a consultazione.
3. Al referendum consultivo sono chiamati:
a) nel caso di istituzione di nuovi comuni, tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale;
b) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati dalla modificazione territoriale;
c) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte di territorio abbia una caratterizzazione distintiva, nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo.
5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 4.
6. Nel caso in cui la richiesta di istituzione di nuovi comuni o di modificazione delle circoscrizioni comunali è presentata dai consigli comunali, gli stessi adottano, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, apposite deliberazioni, adeguatamente motivate con riferimento agli elementi di fatto di cui al comma 4. Il referendum consultivo viene svolto nella parte di territorio individuata nelle deliberazioni stesse e coinvolge la popolazione ivi residente. < 17

18 >

Art. 33 bis.

[1] Non e' richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonche' per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche 19-><-19, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni.
[2] Non e' altresi' richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. < 18

Art. 34.

[1] Il referendum consultivo e' indetto con decreto del Presidente della Giunta che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, oppure in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre a seconda che la deliberazione del Consiglio Regionale favorevole all'effettuazione del referendum consultivo sia divenuta esecutiva entro il 31 gennaio od entro il 20=>31 luglio. <=20
[2] Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato fra il 70. ed il 50. giorno precedente la data fissata per la votazione relativa al referendum consultivo e deve essere notificato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte di Appello di Torino ed al Presidente del Tribunale di cui al successivo art. 36, comma primo, nonche' comunicato ai Sindaci o al Sindaco dei Comuni o del Comune ed ai Presidenti o al Presidente delle Commissioni mandamentali o della Commissione mandamentale interessati.
[3] Il Sindaco o i Sindaci interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum consultivo mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

21 >

Art. 34 bis.
(Deroghe di termini per cause di forza maggiore)

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente. < 21

Art. 35.

[1] Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo, si osservano le norme di cui agli articoli 22, 23,24, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 36.

[1] 22=>Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo e' costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o la parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, commi primo e secondo. <=22
[2] L'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, appena pervenuti i verbali dagli Uffici di Sezione dei Comuni o del Comune in cui si e' effettuata la votazione ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della 23-><-23 somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito sottoposto a votazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
24=>3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto. <=24
25+>3 bis. Nelle fattispecie previste all'articolo 33, commi 4, 5 e 6, l'accertamento di cui al comma 2, si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto. <+25
[4] Il Segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
[5] Un esemplare e' depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali ed agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici di sezione.
[6] I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.

Art. 37.

[1] Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici di Sezione o all'Ufficio centrale circoscrizionale, per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 38.

[1] Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito e' stato favorevole, il Presidente della Giunta
26=>propone al Consiglio regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito <=26 sottoposto a referendum.
[2] Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo il Presidente della Giunta ha facolta' di proporre egualmente al Consiglio 27=>regionale di procedere all'esame del disegno di legge inerente il quesito <=27 sottoposto a referendum.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 39.

[1] 28=>In caso di indizione nel corso dell'anno di referendum nazionali il Presidente della Giunta Regionale puo' disporre con proprio decreto che le consultazioni sui referendum di cui al titolo II e III della presente legge siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti le leggi nazionali, fissando la data, o modificando quella eventualmente gia' fissata; in tal caso restano valide le operazioni gia' eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del Referendum.
[2] La facolta' di cui sopra e' esercitata dal Presidente della Giunta Regionale previa intesa con il Ministro dell'Interno. 29+>Tale intesa riguardera' altresi' la scelta del colore delle schede da utilizzare per i referendum regionali. <+29
30+>2 bis. Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi di cui agli articoli 20 e 34, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum. <+30
31+>2 ter. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale. <+31
[3] Nel caso previsto dal comma precedente, per quanto attiene le operazioni preelettorali, quelle inerenti la votazione, la durata della stessa e lo scrutinio, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni; lo scrutinio segue quelli relativi ai referendum nazionali.
[4] Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli artt. 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo. <=28

Art. 40.

[1] Le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, nonche' per lo svolgimento di referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge, sono a carico della Regione.
[2] Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonche' quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.
[3] 32+>Per lo svolgimento dei Referendum regionali, ed in particolare per quanto riguarda la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70.
[4] Nel caso di svolgimento contemporaneo di Referendum nazionali e regionali, la Regione corrisponde ai componenti degli Uffici elettorali di Sezione, per l'attivita' prestata in ordine ai Referendum regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dal III comma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e sue eventuali modificazioni; analogo onorario e' corrisposto ai componenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge predetta. <+32
[5] Le spese suddette sono imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ogni anno finanziario.




1 Coordinamento redazionale.

+2 Aggiunto dall'art. 1 della l.r. 40/1978.

+3 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 26/2015.

-4 Abrogato dall'art. 14 della l.r. 26/2015.

5 Si veda l'art 78 dello Statuto regionale

6 Si veda l'art. 81 dello Statuto regionale.

7 Si veda l'art 78 dello Statuto regionale

8 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 55/1990.

=9 Sostituito dall'art. 9 della l.r. 25/2006.

10 Si veda l'art. 81 dello Statuto regionale.

11 Articolo sostituito dall'art. 10 della l.r. 25/2006.

=12 Sostituito dall'art. 11 della l.r. 25/2006.

=13 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 16/1981.

=14 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 55/1990.

=15 Sostituito dall'art. 12 della l.r. 25/2006.

16 Si vedano l'art. 83 dello Statuto regionale e la l.r. 51/1992, come modificata dalla l.r. 49/1995

17 Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 10/2009.

18 Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.r. 58/1991.

-19 Abrogato dall'art. 2 della l.r. 10/2009.

=20 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 17/2009.

21 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 1/2010.

=22 Sostituito dall'art. 5 della l.r. 58/1991.

-23 Abrogato dall'art. 3 della l.r. 10/2009.

=24 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 10/2009.

+25 Aggiunto dall'art. 3 della l.r. 10/2009.

=26 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 10/2009.

=27 Sostituito dall'art. 4 della l.r. 10/2009.

=28 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 14/1981.

+29 Aggiunto dall'art. 2 della l.r. 16/1981.

+30 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 26/2015.

+31 Aggiunto dall'art. 14 della l.r. 26/2015.

+32 Aggiunto dall'art. 3 della l.r. 16/1981.