Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3. (Testo coordinato)

1 >< 1 Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(B.U. 23 gennaio 1973, n. 3)

Modificata da l.r. 28/1974, l.r. 22/1975, l.r. 05/1976, l.r. 25/1977, l.r. 11/1979, l.r. 43/1979, l.r. 16/1980, l.r. 01/2004

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Capo I. NORME DI CARATTERE GENERALE


Art. 1
2=>1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunita' montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l'impianto, sia per la gestione degli asili-nido. <=2
[2] Gli scopi degli Asili-Nido sono quelli fissati dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
[3] La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorita' stabiliti dal seguente articolo 3, ed indichi la spesa occorrente.

Art. 2.

[1] 3=>La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella seguente misura: L. 1.000.000.000 4 >< 4 per l'anno 1972; L. 1.000.000.000 per l'anno 1973; L. 2.950.000.000 per l'anno 1974; L. 2.950.000.000 per l'anno 1975 e L. 3.000.000.000 per l'anno 1976.
[2] Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito ai periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituira' specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali. <=3 5 >< 5
[3] 6=>L'ammontare dei contributi a carico della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonche' per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo. <=6
[4] A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

[1] Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la Giunta regionale deve tener conto della necessita' di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonche' dei seguenti criteri di prorita', riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo:
- popolazione fino a tre anni di eta';
- livello di occupazione femminile;
- incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.

Capo II. NORME PER LA COSTRUZIONE E PER L'IMPIANTO

Art. 4.

[1] Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.
[2] L'ubicazione deve essere possibilmente riferita agli altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia pre-scolare.
[3] Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.

Art. 5.

[1] La struttura degli asili-nido deve consentire, di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di eta'.
[2] I bambini sono divisi in lattanti e divezzi.
[3] L'attivita' psico-pedagogica e' organizzata sulla base di piccoli gruppi.
[4] La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.
[5] In localita' a scarsa densita' demografica i Comuni possono istituire micro asili-nido, per un numero di bambini inferiore ai 25, aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.

Art. 6.

[1]La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.
[2] 7=>Rispetto all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superare il 30%. <=7
[3] Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.
[4] 8=>La dimensione dei reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo. <=8

Art. 7.

[1] La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente articolo 5.
[2] Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attivita' di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonche' adeguati servizi igienici.
[3] Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalita' dei rapporti con le persone e le attivita' dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psicopedagogico.
[4] I servizi generali, quali: ambulatorio medico con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale di riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.
[5] Qualora vi sia contiguita' nell'asilo nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.

Art. 8.

[1] L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido puo' anche avvenire in locali di:
a) Stabili gia' esistenti
b) Nuovi edifici residenziali
c) Edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.
[2] 9=>Per l'impianto degli asili-nido, in stabili gia' esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilita' di adeguarsi allo standand previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6.
[3] Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.<=9

Art. 9.

[1] I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli Uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico Provinciale.

Art. 10.

[1] Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge e' costituito vincolo ventennale di destinazione.
[2] L'eventuale svincolo dell'immobile puo' essere consentito dalla Giunta Regionale su motivata richiesta del Consiglio Comunale o dell'Assemblea consortile interessati.

Capo III. NORME PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO

Art. 11.

[1] I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.
[2] A tal fine, presso ciascun asilo-nido e' costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.
[3] Le modalita' di composizione e di elezione, nonche' la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento Comunale o consortile. Il Presidente della Commissione e' eletto nel suo seno nella prima riunione; funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.
[4] La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

[1] La Commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:
1) predisporre il regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente Consiglio Comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unita' sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune.
2) Vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido.
3) Esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al regolamento interno.
4) Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta Comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.

Art. 13.

[1] Il regolamento, di cui al precedente articolo 12, deve prevedere:
a) norme e criteri di priorita' per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;
b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;
c) vigilanza medica ed interventi psico-pedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini;
d) norme relative alle attivita' ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;
e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
f) norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

Art. 14.

[1] Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'Unita' Sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale Sanitario del Comune.

Capo IV. PERSONALE

Art. 15.

[1] Il personale degli asili-nido e' dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.
[2] A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.
[3] Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.
[4] Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico possibilmente pediatra, nonche' di un pedagogista o di uno psicologo.

Art. 16.

[1] Il personale degli asili-nido deve essere assunto mediante pubblico concorso.
[2] Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti.
[3] Per il personale gia' in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso asili-nido comunali e per quello gia' in servizio presso Enti ai quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni, e' ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di eta', dal titolo di studio richiesto e dalla assunzione mediante pubblico concorso.

Art. 17.

[1] 10=>In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale 15-1-1973, n. 3 anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti o autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore.
[2] Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parita' di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla legge 19-7-40, n. 1098, costituisce titolo preferenziale la 11 >< 11 frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame. <=10
[3] 12=>La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido. <=12

Capo V. ONERI FINANZIARI

Art. 18.

[1] All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972 si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523, per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione, e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido. All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.
[2] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[3] Le somme stanziate per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.




1 Vedi anche la l.r. 32/1984.

=2 Sostituito dall'art. 64 della l.r. 1/2004.

=3 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 22/1975.

4 Coordinamento redazionale.

5 Le disposizioni della l.r. 28/1974 hanno esaurito i loro effetti. La l.r. 16/1989

=6 Sostituito dall'art. 10 della l.r. 5/1976.

=7 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 5/1976.

=8 Sostituito dall'art. 7 della l.r. 5/1976.

=9 Sostituito dall'art. 8 della l.r. 5/1976.

=10 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 16/1980.

11 Coordinamento redazionale.

=12 Sostituito dall'art. 9 della l.r. 5/1976.