Legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10. (Testo coordinato)

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali.

(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Modificata da l.r. 33/1977, l.r. 74/1978, l.r. 14/1979, l.r. 77/1980, l.r. 78/1980, l.r. 05/1984, l.r. 05/1986, l.r. 05/1991, l.r. 14/1994, l.r. 69/1995, l.r. 84/1995, l.r. 35/1997, l.r. 21/2000, l.r. 50/2000, l.r. 04/2001, l.r. 18/2001, l.r. 21/2003, l.r. 06/2006, l.r. 27/2010, l.r. 25/2011, l.r. 12/2012, l.r. 16/2012, l.r. 18/2012, l.r. 01/2016

Art. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1 bis, 2, 3, 4

1 >

Art. 1
(Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta)

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese di esercizio del mandato.
2. 2+>Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), <+2 il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.
3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012. < 1

3 >

Art. 1.1
(Indennità di carica)

4=>1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili. <=4
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.
3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico. < 3

5 >

Art. 1.2
(Indennità di funzione)

6=>1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:
a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;
b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;
c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;
d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;
e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro. <=6
2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione. < 5

7 >

Art. 1.3
(Rimborso spese di esercizio del mandato)

8=>1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio. <=8
2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.
3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:
a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.
4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni. < 7

9 >

Art. 1.4
(Trattenuta sull'indennità di carica)

(...) < 9

10 >

Art. 1 bis.
(Assegno in caso di sospensione)

1. Per la corresponsione dell'assegno, di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.
2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
3. Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante. < 10

11 >

Art. 2
(Rimborso delle spese)

(...) < 11


Art. 3
(Trattamento di missione)
12=>1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza. <=12
13=>2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione. <=13
14-><-14
15-><-15
16-><-16
17-><-17
18-><-18
19-><-19

Art. 4.
(Finanziamento degli oneri)

[1] Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
[2] A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.




1 Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 16/2012.

+2 Aggiunto dall'art. 22 della l.r. 18/2012.

3 Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.r. 16/2012.

=4 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 1/2016.

5 Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.r. 16/2012.

=6 Sostituito dall'art. 2 della l.r. 1/2016.

7 Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.r. 16/2012.

=8 Sostituito dall'art. 3 della l.r. 1/2016.

9 Articolo abrogato dall'art. 5 della l.r. 1/2016.

10 Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.r. 14/1994.

11 Articolo abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

=12 Sostituito dall'art. 8 della l.r. 16/2012.

=13 Sostituito dall'art. 8 della l.r. 16/2012.

-14 Abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

-15 Abrogato dall'art. 2 della l.r. 12/2012.

-16 Abrogato dall'art. 2 della l.r. 12/2012.

-17 Abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

-18 Abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.

-19 Abrogato dall'art. 12 della l.r. 16/2012.