Legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1. (Testo coordinato) Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte. (B.U. 29 dicembre 1971, n. 17) Capo I. NORME DI CARATTERE GENERALE [1] La Regione Piemonte istituisce i seguenti tributi propri, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1970 n. 281;
[1] La decorrenza dei tributi di cui al precedente articolo 1 e' fissata al 1° gennaio 1972 salvo quanto disposto al successivo articolo 4 relativamente alla determinazione dell'ammontare e all'applicazione dell'imposta regionale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1.
Capo II. IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI [1] 1=>L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della Regione Piemonte. <=1 [1] L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile sara' determinato con successiva legge regionale, nell'ambito di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281. L'imposta sara' applicata dal l° gennaio 1973. [1] L'imposta di cui all'articolo 3 della presente legge e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto della Regione Piemonte, dagli uffici competenti alla riscossione del canone medesimo. Capo III. TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [1] Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte nell'esercizio delle sue funzioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281.
[1] L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 e' determinato nella misura del centoventi per cento delle corrispondenti tasse erariali. [1] Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma della legge 16 maggio 1970 n. 281 all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse di cui all'articolo 6 della presente legge provvedono, per conto della Regione Piemonte, gli Uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa. Capo IV. TASSA DI CIRCOLAZIONE [1] La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione Piemonte, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione Piemonte.
[1] L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 9 e' stabilito, per ciascuno dei veicoli e autoscafi di cui al Testo Unico approvato con D.P. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale, ridotta ai sensi dell'articolo 4, penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Capo V. TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE [1] La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Piemonte. [1] L'ammontare delle tasse di cui al precedente articolo 11 e' determinato nella misura del 150 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. [1] All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge provvedono, per conto della Regione Piemonte, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.
Capo VI. NORME COMUNI SULL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI E SUL RELATIVO CONTENZIOSO [1] I proventi dei tributi di competenza regionale istituiti con la presente legge saranno versati alla Regione Piemonte con le medesime modalita' stabilite per il versamento dei corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali. [1] Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione, nonche' per il rimborso dei tributi regionali, puo' essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.
[1] Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.
[1] Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, ove compatibili con la legge statale 16 maggio 1970 n. 281 e con la presente legge regionale, le norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.
[1] La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto. =1 Sostituito dall'art. 1 della l.r. 1/1975. 2 Vedi anche l'art. 2 della l.r. 5/1975 poi modificato dall'art. 1 della l.r. 8/1983.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(Istituzione dei tributi)
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
c) tassa di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
(Decorrenza)
[2] Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore dei provvedimenti che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.
(Oggetto dell'imposta)
(Ammontare e applicazione dell'imposta 2 >< 2)
(Riscossione dell'imposta)
(Oggetto delle tasse)
[2] L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non e' soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.
(Ammontare della tassa)
(Accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse)
(Oggetto della tassa)
[2] La rinnovazione dell'immatricolazione, in una provincia compresa nel territorio della Regione Piemonte, di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa Regione, non da' luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato gia' riscosso dalla Regione di provenienza.
[3] Il trasferimento di residenza in una provincia della Regione Piemonte della persona, alla quale appartiene un veicolo o un autoscafo per il quale non occorra il documento di circolazione, non da' luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato gia' riscosso dalla Regione di provenienza.
(Ammontare della tassa)
[2] Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa regionale di circolazione e' commisurato al venticinque per cento della tassa erariale, corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento.
(Oggetto della tassa)
(Ammontare delle tasse)
(Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa)
[2] A tale scopo, la Regione Piemonte trasmette agli uffici competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
(Versamento del provento dei tributi regionali)
(Ricorso al Presidente della Giunta regionale)
[2] Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.
[3] Il ricorso al Presidente della Giunta Regionale deve essere proposto nei termini di legge.
(Sanzioni)
[2] Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale.
[3] Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
(Rinvio)
[2] La Regione Piemonte emanera' norme di attuazione concernenti l'applicazione dei tributi propri.
(Entrata in vigore)