Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
(B.U. 04 gennaio 2006, n. 1)
Proposta di Legge n. 353 della 8a Legislatura "Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. " presentata in data 06 novembre 2006 dai CONSIGLIERI:
Tratta la materia Organizzazione regionale.
È stata assegnata alla commissione I in sede referente in data 06 novembre 2006 .
Licenziata con MAGGIORANZA in data 20 dicembre 2006.
Il Relatore di maggioranza ROCCHINO MULIERE(DEMOCRATICI DI SINISTRA) ha presentato relazione SCRITTA.
È diventata Legge Regionale 29 dicembre 2006 , n.39.
È composta da 3 articoli .
Pubblicata in data 04 gennaio 2006 sul Bollettino Ufficiale n. 1 ed entrata in vigore in data 19 gennaio 2007 .
La legge è Diventato legge regionale.