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Disegno di legge n. 111 presentato il 04 gennaio 2011

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale.

(B.U. 05 maggio 2011, n. 18)

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Disegno di Legge n. 111 della 9a Legislatura "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale. " presentato in data 04 gennaio 2011 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Organizzazione regionale

È stato assegnato alla commissione I in sede referente in data 11 gennaio 2011 .

Sono state effettuate consultazioni.

Licenziato con MAGGIORANZA in data 25 marzo 2011.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 28 marzo 2011.

Il Relatore di maggioranza FRANCO MARIA BOTTA(POPOLO DELLA LIBERTA') ha presentato relazione SCRITTA.

È diventato Legge Regionale 29 aprile 2011 , n.7.

È composto da 17 articoli .

Pubblicato in data 05 maggio 2011 sul Bollettino Ufficiale n. 18 ed entrata in vigore in data 20 maggio 2011 .

La legge è Diventato legge regionale.

È stata sollevata questione di legittimità IN VIA PRINCIPALE. Con ricorso n. 66 dell'11 luglio 2011 sono stati impugnati gli articoli 5 e 14, comma 3. La Corte cost. con sentenza 53/2012 dichiara incostituzionale l'art. 7, comma 6 della legge nella parte in cui dispone che l'individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza prevedere, in luogo di tali criteri, "alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno". Inoltre, afferma la Corte, "la forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell'organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.)."


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