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  <LeggeRegionale id="LR">
    <meta>
      <descrittori>
        <pubblicazione norm="07091994" num="36" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="29081994">29 agosto 1994</dataDoc> n.
      <numDoc>38</numDoc>
      <titoloDoc>Valorizzazione e promozione del volontariato</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>Finalita'</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica>Organizzazioni e attivita' di volontariato</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di cui all'articolo 2 esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate e' subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita' di presenza e comportamento del volontario, nonche' le modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita'.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> L'attivita' del volontario non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com7">
          <num>7.</num>
          <corpo> La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>Registro delle organizzazioni di volontariato</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> E' istituito, ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266#art6">articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266</rif>, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> L'iscrizione nel registro e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano nelle seguenti aree:</alinea>
          <el id="art3-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> socio assistenziale;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> sanitaria;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> impegno civile;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> protezione civile;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let5">
            <num>e)</num>
            <corpo> tutela e promozione di diritti;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let6">
            <num>f)</num>
            <corpo> tutela e valorizzazione dell'ambiente;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let7">
            <num>g)</num>
            <corpo> promozione della cultura ed educazione permanente;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let8">
            <num>h)</num>
            <corpo> tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let9">
            <num>i)</num>
            <corpo> educazione all'attivita' sportiva.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num/>
          <corpo>3 Il registro delle organizzazioni di volontariato e' tenuto presso la Giunta regionale, la quale, ne prevede l'articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione. La Giunta regionale puo' inoltre individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica>Iscrizione nel registro</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art3">articolo 3 della legge n. 266/91</rif>, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione e' attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Il Decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione - B.U.R..</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art12">articolo 12 della legge n. 266/91</rif>.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com7">
          <num>7.</num>
          <corpo> L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266">della legge n. 266/91</rif>.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica>Revisione del registro</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Giunta regionale puo' richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> La cancellazione dal registro e' altresi' disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6.</num>
        <rubrica>Partecipazione</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7.</num>
        <rubrica>Promozione del volontariato</rubrica>
        <comma id="art7-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Il Consiglio regionale indice, annualmente, &quot;la giornata del volontariato&quot;.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art8">
        <num>Art. 8.</num>
        <rubrica>Formazione ed aggiornamento dei volontari</rubrica>
        <comma id="art8-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> La Regione, gli Enti locali e le Unita' Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento gia' promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalita' previste da leggi di settore.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art9">
        <num>Art. 9.</num>
        <rubrica>Convenzioni</rubrica>
        <comma id="art9-com1">
          <num/>
          <corpo>1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita' di erogazione. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art7">articolo 7 della legge n. 266/91</rif>, devono tra l'altro prevedere:
          </alinea>
          <el id="art9-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> la durata del rapporto convenzionale;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let5">
            <num>e)</num>
            <corpo> le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let6">
            <num>f)</num>
            <corpo> le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let7">
            <num>g)</num>
            <corpo> le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;</corpo>
          </el>
          <el id="art9-com2-let8">
            <num>h)</num>
            <corpo> le modalita' di risoluzione del rapporto.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art9-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere, per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art10">
        <num>Art. 10.</num>
        <rubrica>Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali</rubrica>
        <comma id="art10-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:</alinea>
          <el id="art10-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;</corpo>
          </el>
          <el id="art10-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;</corpo>
          </el>
          <el id="art10-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla natura dell'attivita' da convenzionare;</corpo>
          </el>
          <el id="art10-com1-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.</corpo>
          </el>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art11">
        <num>Art. 11.</num>
        <rubrica>Consiglio regionale del volontariato</rubrica>
        <comma id="art11-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art11-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Entro sei mesi dall'approvazione della legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 11.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art11-com3">
          <num>3.</num>
          <alinea> Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:</alinea>
          <el id="art11-com3-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art15">articolo 15 della legge n. 266/91</rif>, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
            </corpo>
          </el>
          <el id="art11-com3-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;</corpo>
          </el>
          <el id="art11-com3-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art11-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art12">
        <num>Art. 12.</num>
        <rubrica>Progetti sperimentali</rubrica>
        <comma id="art12-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art12">articolo 12 della legge n. 266/91</rif>, lettera d, elaborati in autonomia.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art13">
        <num>Art. 13.</num>
        <rubrica>Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione</rubrica>
        <comma id="art13-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> I centri di servizio di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art15">articolo 15 della legge n. 266/91</rif>, nell'attivita' di sostegno progettuale alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art13-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale previsto dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266#art15">articolo 15 della legge n. 266/91</rif>.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art13-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1985-02-18;10">della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10</rif> e successive modificazioni, ^** Legge regionale abrogata dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1995;39#art20">art. 20 della l.r. 39/1995</rif>. ^ quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art13-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' dei centri di servizio.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art14">
        <num>Art. 14.</num>
        <rubrica>Contributi</rubrica>
        <comma id="art14-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art14-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti commissioni consiliari, individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi e ne da' comunicazione al Consiglio regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art14-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art15">
        <num>Art. 15.</num>
        <rubrica>Norma finanziaria</rubrica>
        <comma id="art15-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art15-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo>
            <mod id="mod1"> Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:

              <virgolette id="mod1-vir1" tipo="parola">
                <inlinea>
&lt;&lt; Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita' del Consiglio regionale del volontariato &gt;&gt; con la dotazione di lire 10 milioni; </inlinea>
                <inlinea>&lt;&lt;Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti&gt;&gt; con la dotazione di lire 600 milioni. 
 </inlinea>
              </virgolette>
            </mod>
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art15-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art15-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art16">
        <num>Art. 16.</num>
        <rubrica>Ambito di applicazione e abrogazione di norme</rubrica>
        <comma id="art16-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-08-27;44">L.R. 27 agosto 1984, n. 44</rif>, e' abrogata.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art16-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> E' altresi' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art16-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991;266">legge n. 266/91</rif>.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art17">
        <num>Art. 17.</num>
        <rubrica>Norma finale</rubrica>
        <comma id="art17-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro gia' avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art18">
        <num>Art. 18.</num>
        <rubrica>Norma transitoria</rubrica>
        <comma id="art18-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art18-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> L'eventuale rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art18-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="29081994">Data a Torino, addi' 29 agosto 1994</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Gian Paolo Brizio</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
