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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="03082006" num="31" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="26072006">26 luglio 2006</dataDoc> n.
      <numDoc>24</numDoc>
      <titoloDoc>Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1</num>
        <rubrica>(Sanzioni)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo>Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1979-09-04;57#art8">articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57</rif> (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-01-23;7#art1">articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7</rif>, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravitā, il sequestro del mezzo.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravitā, il sequestro del mezzo.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423 bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994-06-09;16#art13">articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16</rif> (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com7">
          <num>7.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com8">
          <num>8.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, fatta salva la 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#par4-tit6-cap1">parte quarta, titolo VI, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</rif> (Norme in materia ambientale), la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione č raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com9">
          <num>9.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com10">
          <num>10.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle  visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com11">
          <num>11.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 5, comma 7, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da parte di privati sull'intero territorio del SIC, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com12">
          <num>12.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie vegetali alloctone, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com13">
          <num>13.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 6, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com14">
          <num>14.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com15">
          <num>15.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com16">
          <num>16.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 1, lettera e), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie alloctone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com17">
          <num>17.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com18">
          <num>18.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di esercitare l'attivitā venatoria nelle zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com19">
          <num>19.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 7, comma 3, lettera d), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie alloctone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com20">
          <num>20.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia di Vercelli.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com21">
          <num>21.</num>
          <corpo> Le violazioni all'articolo 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprietā del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com22">
          <num>22.</num>
          <corpo> L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo č affidato ai soggetti individuati dall'articolo 16 della normativa di cui al comma 1.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Misure di ripristino)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo>Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformitā alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Č comunque fatta salva la possibilitā, da parte del soggetto gestore del SIC, di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma č determinata previa perizia di stima.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Il provvedimento di cui al comma 1 č emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> Con l'ordine di rimessione in pristino č assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e con le modalitā stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d'ufficio, rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com7">
          <num>7.</num>
          <corpo> Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6  sono utilizzate per finalitā di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3</num>
        <rubrica>(Procedure amministrative e contenzioso)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo>Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#cap1">capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689</rif> (Modifiche al sistema penale).

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio del soggetto gestore del SIC in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno 2006, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'articolo 2 sono computate al bilancio del soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione in pristino dei luoghi e delle cose danneggiate, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="26072006">Data a Torino, addi' 26 luglio 2006</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente> p. Mercedes Bresso</sottoscrivente>
        <sottoscrivente>Il Vice Presidente</sottoscrivente>
        <sottoscrivente>Paolo Peveraro </sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
