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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="20052004" num="20" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
      </descrittori>
      <redazionale>
        <altro id="alt1">
          <h:div>
            <inlinea>
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2004-05-18;12">Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12</rif>.

            </inlinea>
            <inlinea/>
            <inlinea>
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.
</inlinea>
            <inlinea>
All'interno della legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 20 maggio 2004,n. 20, parte I, all'articolo 1 comma 4 la locuzione all'inizio della riga prima è da intendersi correttamente &quot;Per le occupazioni di cui al comma 3,lettera a)&quot;, e non &quot;Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a)&quot;, come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge regionale medesima.
</inlinea>
            <inlinea/>
            <inlinea>
(Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2004)
</inlinea>
          </h:div>
        </altro>
      </redazionale>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="18052004">18 maggio 2004</dataDoc> n.
      <numDoc>12</numDoc>
      <titoloDoc>Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.
</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <capo id="cap1">
        <num>Capo I.</num>
        <rubrica>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E DI CONSORZI</rubrica>
        <articolo id="art1">
          <num>Art. 1</num>
          <rubrica>(Modifica 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2002;20">della l.r. 20/2002</rif>, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
          </rubrica>
          <comma id="art1-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Alla 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2002-08-05;20#art13-com1-let2">lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20</rif> (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: &quot;idrauliche&quot; sono inserite le seguenti: &quot;nonchè alla determinazione dei relativi canoni&quot;.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2002;20">della l.r. 20/2002</rif>, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
            </alinea>
            <el id="art1-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo>i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'Allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità; la tabella di cui all'Allegato A può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo>a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonchè per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo>la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo>il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo>a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let8">
              <num>h)</num>
              <corpo>le province, i comuni e le comunità montane, nonchè le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art1-com3">
            <num>3.</num>
            <alinea> I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:</alinea>
            <el id="art1-com3-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com3-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'
                <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art86">articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</rif> (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
              </corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art1-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art2">
          <num>Art. 2</num>
          <rubrica>(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)</rubrica>
          <comma id="art2-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2002;20">della l.r. 20/2002</rif>, con riferimento all'utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:
            </alinea>
            <el id="art2-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>l'occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2000-04-26;44">della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44</rif> (di attuazione 
                <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112">del decreto legislativo 112/1998</rif>) come inseriti dall'
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-03-15;5#art9">articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5</rif>.
              </corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art2-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonchè per particolari tipologie di concessione.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com4">
            <num>4.</num>
            <alinea> Le concessioni, di norma, sono rilasciate:</alinea>
            <el id="art2-com4-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com4-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com4-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo>per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art2-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com6">
            <num>6.</num>
            <alinea> I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:</alinea>
            <el id="art2-com6-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com6-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com6-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo>i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com6-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo>i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art2-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonchè gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come &quot;occupazione anticipata&quot; di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorchè il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonchè, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com10">
            <num>10.</num>
            <corpo> In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2006, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com11">
            <num>11.</num>
            <corpo> I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com12">
            <num>12.</num>
            <corpo> In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap2">
        <num>Capo II.</num>
        <rubrica>NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO</rubrica>
        <articolo id="art3">
          <num>Art. 3</num>
          <rubrica>(Attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003)</rubrica>
          <comma id="art3-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane di cui al 
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281">decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</rif> nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56#art16">articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56</rif> (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel 
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165">decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</rif> (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni 
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;109">del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109</rif> (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art59-com51">articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</rif>), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art4">
          <num>Art. 4</num>
          <rubrica>(Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998;41#art7">articolo 7 della l.r. 41/1998</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art4-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998-12-14;41#art7">articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41</rif> (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la Giunta regionale è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti.

            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art5">
          <num>Art. 5</num>
          <rubrica>(Modifiche alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984;55">l.r. 55/1984</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art5-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod1">
La 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-10-18;55#art6-com1-let4">lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55</rif> (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è sostituita dalla seguente:
                <virgolette id="mod1-vir1" tipo="parola"> &quot; d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione.&quot;</virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod2">
Dopo la 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984;55#art6-com1-let7">lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 55/1984</rif> è aggiunta la seguente:
                <virgolette id="mod2-vir1" tipo="parola"> &quot; g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626">decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</rif> (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod3">
Dopo il 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984;55#art8-com1">comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 55/1984</rif> è inserito il seguente:
                <virgolette id="mod3-vir1" tipo="parola"> &quot; 1 bis. Quando il lavoratore è in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennità anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.&quot;</virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art6">
          <num>Art. 6</num>
          <rubrica>(Modifiche alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994;67">l.r. 67/1994</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art6-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod4">
Il 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994-12-21;67#art2-com1-let1-num4">numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67</rif> (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-06-21;28">della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28</rif> e successive modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:
                <virgolette id="mod4-vir1" tipo="parola"> &quot; 4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-19;297">del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297</rif> (Disposizioni modificative e correttive 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181">del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</rif>, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art45-com1-let1">articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144</rif>) e/o.&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod5">
La 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994;67#art2-com1-let3">lettera c) del comma 1 dell' articolo 2 della l.r. 67/1994</rif> è sostituita dalla seguente:
                <virgolette id="mod5-vir1" tipo="parola"> &quot; c) le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall'
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381#art4-com1">articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381</rif> (Disciplina delle cooperative sociali).&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod6">
Il 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994;67#art2-com3">comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994</rif> è sostituito dal seguente:
                <virgolette id="mod6-vir1" tipo="parola"> &quot; 3. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6">decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6</rif> (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366">della legge 3 ottobre 2001, n. 366</rif>).&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art7">
          <num>Art. 7</num>
          <rubrica>(Modifiche alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1993;28">l.r. 28/1993</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art7-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod7">
La 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1993-06-14;28#art3-com1-let4">lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28</rif> (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1997-05-09;22#art2">articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22</rif>, è sostituita dalla seguente:
                <virgolette id="mod7-vir1" tipo="parola"> &quot; d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-19;297">del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297</rif> (Disposizioni modificative e correttive 
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181">del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181</rif>, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'
                  <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art45-com1-let1">articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144</rif>).&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod8">
Il 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1993;28#art3-com2">comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1993</rif>, come sostituito dall'
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1997;22#art2">articolo 2 della l.r. 22/1997</rif>, è così sostituito:
                <virgolette id="mod8-vir1" tipo="parola"> &quot; 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda.&quot;</virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art8">
          <num>Art. 8</num>
          <rubrica>(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)</rubrica>
          <comma id="art8-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalità e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap3">
        <num>Capo III.</num>
        <rubrica>MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI</rubrica>
        <articolo id="art9">
          <num>Art. 9</num>
          <rubrica>(Modifiche alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1987;58">l.r. 58/1987</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art9-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod9">
L'
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1987-11-30;58#art17">articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58</rif> (Norme in materia di Polizia locale) è sostituito dal seguente:
                <virgolette id="mod9-vir1" tipo="parola"> &quot; 
                  <inlinea>Art. 17. (Uniformità delle attrezzature. Divise)
</inlinea>
                  <inlinea>1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilità sul territorio:
</inlinea>
                  <inlinea>a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;
</inlinea>
                  <inlinea>b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;
</inlinea>
                  <inlinea>c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.
</inlinea>
                  <inlinea>2. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all'
                    <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1987;58#art17-com1">articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987</rif>, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni 
                    <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1991-12-16;57">della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57</rif> (Integrazione alla 
                    <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1987-11-30;58">legge regionale 30 novembre 1987, n. 58</rif>, concernente 'Norme in materia di Polizia locale):

                  </inlinea>
                  <inlinea>a) i commi 2 e 4, nonchè l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4;
</inlinea>
                  <inlinea>b) l'articolo 5;
</inlinea>
                  <inlinea>c) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.
</inlinea>
                  <inlinea>3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all'
                    <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1987;58#art17">articolo 17 della l.r. 58/1987</rif>, come sostituito dalla presente legge.

                  </inlinea>
                  <inlinea> 4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 
                    <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1991;57">della l.r. 57/1991</rif>.
                  </inlinea>&quot;
                </virgolette>
              </mod>
            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art10">
          <num>Art. 10</num>
          <rubrica>(Modifiche dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001;24#art13">articolo 13 della l.r. 24/2001</rif>)
          </rubrica>
          <comma id="art10-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Al 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-09-03;24#art13-com1">comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24</rif> (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: &quot;la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato&quot; sono sostituite dalle parole: &quot;la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato&quot;.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Al 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001;24#art13-com2">comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001</rif>, la parola: &quot;anticipazione&quot; è sostituita dalla parola: &quot;acconto&quot;.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Al 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001;24#art13-com3">comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001</rif>, la parola: &quot;anticipazione&quot; è sostituita dalla parola: &quot;acconto&quot;.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod10">
Il 
                <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001;24#art13-com4">comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001</rif> è sostituito dal seguente:
                <virgolette id="mod10-vir1" tipo="parola"> &quot; 4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'
                  <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001;24#art11">articolo 11 della l.r. 24/2001</rif>, come modificato dall'
                  <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003-08-08;21#art3-com2">articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21</rif> (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.&quot;
                </virgolette>.

              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, è detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003;21">della l.r. 21/2003</rif>.

            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap4">
        <num>Capo IV.</num>
        <rubrica>OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2006</rubrica>
        <articolo id="art11">
          <num>Art. 11</num>
          <rubrica>(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)</rubrica>
          <comma id="art11-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall'
              <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166#art21">articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166</rif> (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A..

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla società per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della società, di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a euro 21.000.000,00.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla società e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2000-03-24;29#art2">articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29</rif> (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, all'interno dell'UPB 21022 (Turismo sport parchi - Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap5">
        <num>Capo V.</num>
        <rubrica>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI </rubrica>
        <articolo id="art12">
          <num>Art. 12</num>
          <rubrica>(Contributi straordinari)</rubrica>
          <comma id="art12-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 50.000.000,00 a favore dell'Ordine Mauriziano. L'importo e le modalità di erogazione sono definite in base al protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57-11013 del 17 novembre 2003.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art12-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> È attribuita a favore del Comune di Torino l'erogazione di un contributo straordinario di euro 12.042.215,00 per l'assistenza residenziale ed anziani non autosufficienti prestata in istituti del Comune di Torino.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art12-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede con la disponibilità iscritte all'interno dell'UPB 28051 (Programmazione Sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti).
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art13">
          <num>Art. 13</num>
          <rubrica>(Provvedimenti in materia di personale di cui alle 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998;33">l.r. 33/1998</rif> e 39/1998 e successive modificazioni)
          </rubrica>
          <comma id="art13-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Il personale non di ruolo, in servizio alla data dell'11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998-11-11;33#art2-com2">articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33</rif> (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), oppure presso gli uffici di comunicazione, ai sensi dell'
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998-12-01;39#art1-com5">articolo 1, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39</rif> (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è inquadrato, a domanda, e con le modalità indicate nei commi successivi, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione, nonchè di una anzianità lavorativa di almeno sei mesi maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi sia 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998;33">della l.r. 33/1998</rif> sia 
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1998;39">della l.r. 39/1998</rif>, alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La competente Direzione della Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, per i rispettivi ruoli, modalità e contenuti delle prove concorsuali.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è incrementata di n. 11 posti di categoria D, di n. 9 posti di categoria C, di n. 4 posti di categoria B.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di n. 21 posti di categoria D, di n. 48 posti di categoria C, di n. 7 posti di categoria B.
</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 1.500.000,00 si fa fronte con la UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti).
</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="18052004">Data a Torino, addi' 18 maggio 2004</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
    <annessi>
      <annesso id="ann1">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato A.
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Tabella - Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche (Art. 1, comma 2, lettera c)
</inlinea>
            <inlinea>
OMISSIS
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
    </annessi>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
