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      <tipoDoc>Disegno di legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="04032003">04 marzo     2003</dataDoc> n.
      
      
      
      
      
      <numDoc>504</numDoc>
      <titoloDoc>Legge generale in materia di lavori pubblici</titoloDoc>
    </intestazione>
    <articolato>
      <capo id="cap1">
        <num>Capo I.</num>
        <rubrica>Disposizioni generali</rubrica>
        <articolo id="art1">
          <num>Art. 1.</num>
          <rubrica>(Finalita')</rubrica>
          <comma id="art1-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione Piemonte con la presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia, qualita' e trasparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso:</alinea>
            <el id="art1-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>la qualificazione e l'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>la definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo>la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della qualita' architettonica e ambientale delle opere e dei lavori realizzati, nonche' la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali;</corpo>
            </el>
            <el id="art1-com2-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> la previsione di misure dirette a garantire la libera e paritaria concorrenza fra le imprese nonche' la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarita' delle posizioni assicurative e previdenziali.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art1-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni legislative comunitarie e nazionali vigenti in materia di lavori pubblici. Al fine di fornire un quadro normativo univoco di riferimento, la Regione predispone quale allegato al regolamento di cui all'articolo 4 un testo coordinato delle disposizioni applicabili.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art2">
          <num>Art. 2.</num>
          <rubrica>(Ambito oggettivo di applicazione)</rubrica>
          <comma id="art2-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La presente legge si applica ai lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale, fatti salvi i lavori riservati alla competenza esclusiva dello Stato.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Ai fini della presente legge si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi ovvero di lavori e servizi o di lavori e forniture, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico prevalente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Nei contratti misti di cui al comma 3, qualora i lavori abbiano rilievo economico non prevalente, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere che i lavori siano eseguiti da soggetti qualificati ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art3">
          <num>Art. 3.</num>
          <rubrica>(Ambito soggettivo di applicazione)</rubrica>
          <comma id="art3-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le disposizioni delle presente legge si applicano alla Regione, agli enti territoriali e locali e alle loro forme associative, agli enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico e agli organismi dello Stato nonche' a quelli a carattere sovraregionale che operano sul territorio della Regione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le disposizioni delle presente legge, ad esclusione degli articoli 5, 6, 9 comma 3 e 26 si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio e agli enti e alle societa' operanti nei settori dell'energia, trasporti, acque e telecomunicazioni, ad esclusione dei casi previsti dalla direttiva 93/38/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, (Attuazione delle direttive 90/531/CE e 93/38/CE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), alle societa' di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 5, 6, 9 comma 3 e 26 si applicano ai soggetti privati relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 1, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che attualizzato superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. Nel caso di contributo pari o inferiore al 50 per cento le amministrazioni di cui al comma 1 individuano nel provvedimento di concessione le eventuali disposizioni della presente legge che devono essere applicate.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Ai fini della presente legge si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 1, per enti aggiudicatori i soggetti di cui al comma 2 e 3, per soggetti attuatori i soggetti di cui ai comma 1, 2, 3 e per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalita' giuridica, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art4">
          <num>Art. 4.</num>
          <rubrica>(Potesta' regolamentare)</rubrica>
          <comma id="art4-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, in conformita' ai principi e ai criteri di cui alla presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il regolamento e' adottato altresi' nel rispetto della potesta' regolamentare di comuni, province e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali e delle loro forme associative.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap2">
        <num>Capo II.</num>
        <rubrica>Organizzazione, programmazione e progettazione</rubrica>
        <articolo id="art5">
          <num>Art. 5.</num>
          <rubrica>(Responsabile unico del procedimento)</rubrica>
          <comma id="art5-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, secondo i propri ordinamenti, per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il responsabile unico del procedimento deve possedere adeguate competenze tecniche ed amministrative in relazione alle caratteristiche dell'intervento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Qualora le competenze tecniche ed amministrative interne non siano sufficienti in relazione agli interventi programmati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, sulla base di apposite convenzioni, incaricare delle funzioni di responsabile unico del procedimento figure professionali dipendenti da altre amministrazioni pubbliche ovvero assumere idonee figure professionali con contratti di lavoro a tempo determinato.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> In relazione alla complessita' dell'intervento, le amministrazioni aggiudicatrici possono individuare al loro interno una unita' organizzativa di supporto all'attivita' del responsabile unico del procedimento. Qualora cio' non sia possibile in relazione a carenze nell'organico, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, i compiti di supporto a funzionari dipendenti da altre amministrazioni pubbliche ovvero, con le modalita' previste per l'affidamento degli incarichi di natura professionale, a soggetti esterni che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Il responsabile unico del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari; fornisce all'amministrazione le informazioni e i dati relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il regolamento individua gli ulteriori compiti del responsabile unico del procedimento, coordinando con essi i compiti e le responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I soggetti di cui all'articolo 3, non tenuti all'applicazione del presente articolo, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della presente legge e dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Il responsabile unico del procedimento per i lavori di competenza regionale e' il responsabile della struttura competente per materia, il quale puo' delegare tali funzioni ad altre figure professionali come individuate dal regolamento. Nel caso in cui le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione siano attribuite alla competenza di diverse strutture regionali, le funzioni di responsabile sono affidate ad un unico soggetto nominato con delibera della Giunta regionale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art6">
          <num>Art. 6.</num>
          <rubrica>(Programmazione)</rubrica>
          <comma id="art6-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono l'attivita' di realizzazione dei lavori pubblici, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla base di un programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti nel rispetto degli altri documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e sono approvati unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da realizzare durante ciascun esercizio finanziario e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici nonche' quelli comunque acquisibili.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> L'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale avviene sulla base di uno studio di fattibilita' ovvero, per lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, previa approvazione del progetto preliminare.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Possono essere realizzati indipendentemente dall'inserimento nell'elenco annuale gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi ovvero dipendenti da sopravvenute disposizioni normative o da atti amministrativi adottati a livello regionale, statale o comunitario.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il programma triennale e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione in conseguenza dell'acquisizione di risorse finanziarie non previste ovvero in base a motivata rivalutazione delle esigenze dell'amministrazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, adottati sulla base di schemi tipo definiti dalla Regione, sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. I tempi, le modalita' di redazione, di pubblicizzazione e di comunicazione all'Osservatorio regionale dei programmi triennali, degli elenchi annuali e delle loro modifiche sono disciplinati dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la costituzione di un apposito fondo di rotazione, stanziando una quota dell'importo totale dei lavori compresi nell'elenco annuale, per le spese necessarie alla predisposizione di studi, indagini, rilievi, lavori e tutto quanto occorrente per la definizione degli interventi, e ne disciplinano le modalita' di costituzione ed utilizzazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> Per i lavori di competenza della Regione il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale in relazione ai lavori di rispettiva competenza sulla base degli stanziamenti approvati con legge regionale di bilancio. L'inserimento dei lavori nel programma triennale e nell'elenco annuale si effettua secondo le modalita' definite dal regolamento.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art7">
          <num>Art. 7.</num>
          <rubrica>(Attivita' di progettazione)</rubrica>
          <comma id="art7-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> L'attivita' di progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilita', durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo e si svolge in modo da assicurare:</alinea>
            <el id="art7-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo>la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art7-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'attivita' di progettazione e' articolata secondo tre livelli successivi di approfondimento tecnico in preliminare, definitiva ed esecutiva.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Il regolamento individua i casi in cui e' possibile omettere la redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo o di entrambi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e la scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio e della sua fattibilita' amministrativa e tecnica; il progetto preliminare deve consentire l'avvio della procedura espropriativa. Il progetto preliminare quando comporta variante urbanistica e' approvato, previa predisposizione e contestuale approvazione dei documenti tecnici ed amministrativi necessari, dal Consiglio comunale con le procedure previste dall'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni nonche' la definizione puntuale dei costi previsti, delle procedure e delle modalita' di realizzazione. L'approvazione del progetto definitivo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza. Per le opere che interessano il territorio di piu' amministrazioni comunali realizzate dagli enti aggiudicatori, la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' effettuata dall'amministrazione provinciale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il progetto esecutivo e' redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare nel rispetto del costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato dal piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonche' da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Qualora il responsabile del procedimento ritenga, nella fase di progettazione, che le prescrizioni come meglio specificate nel regolamento siano insufficienti o eccessive in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, provvede ad integrarle ovvero a modificarle  8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com8">
            <num>9.</num>
            <corpo> Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso, il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com9">
            <num>10.</num>
            <corpo> I documenti progettuali di valutazione economica delle opere sono redatti utilizzando l'elenco prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Eventuali discostamenti devono essere puntualmente giustificati con idonee analisi prezzi cosi' come per le voci di prezzo mancanti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com10">
            <num>11.</num>
            <corpo> I documenti tecnico-amministrativi progettuali, in funzione dei livelli di progettazione di cui al comma 2, devono identificare le opere provvisionali e la loro incidenza economica, i costi per realizzare le opere in sicurezza e l'incidenza economica della manodopera.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art8">
          <num>Art. 8.</num>
          <rubrica>(Effettuazione dell'attivita' di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)</rubrica>
          <comma id="art8-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le prestazioni tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione e alla direzione dei lavori ed accessorie, sono espletate dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, qualora siano dotate delle specifiche professionalita' richieste ai sensi delle norme vigenti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il responsabile del procedimento puo' essere incaricato dello svolgimento delle attivita' di progettazione, direzione lavori e accessorie nei casi previsti dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com3">
            <num>3.</num>
            <alinea> In caso di carenza in organico di personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, gli incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 possono essere affidati:</alinea>
            <el id="art8-com3-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> agli uffici tecnici di altre amministrazioni o strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo, dotati di specifiche professionalita', sulla base di apposite convenzioni;</corpo>
            </el>
            <el id="art8-com3-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> a liberi professionisti, societa' di professionisti o societa' di ingegneria, singoli o raggruppati nonche' a soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa per gli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art8-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per l'affidamento all'esterno di incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono procedere all'affidamento a soggetti di loro fiducia previa valutazione dell'esperienza e della capacita' professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare, nel rispetto dei principi di trasparenza attraverso idonee forme di pubblicita' garantite anche dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, al quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono obbligati a dare tempestiva notizia. Con apposito regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici sono individuati casi e modi per l'applicazione del presente comma.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria o per l'affidamento di incarichi di valore inferiore per cui non si esperisca la procedura di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione esecutiva. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e conservativo, nonche' tecnologico, ovvero vi sia la necessita' di disporre di soluzioni innovative, i soggetti attuatori possono applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, da espletarsi secondo le modalita' previste dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Al fine di valorizzare la qualita' architettonica ed ambientale delle opere, la Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per l'espletamento di concorsi di progettazione e di idee e istituisce un fondo, le cui risorse sono definite annualmente dalla legge di bilancio, per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici per i premi e le spese di gara. I contributi sono concessi sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art9">
          <num>Art. 9.</num>
          <rubrica>(Oneri e incentivi per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, direzione lavori e accessorie)</rubrica>
          <comma id="art9-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Gli oneri relativi a progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, redazione dei piani di sicurezza e coordinamento e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni professionali e specialistiche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, i corrispettivi per le attivita' di progettazione, direzione lavori e accessorie affidate ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), sono calcolati tenendo conto delle aliquote definite, per ciascuna delle categorie professionali necessarie, dalle norme nazionali di riferimento. Se le prestazioni richieste trovano espressa determinazione normativa, in caso di offerte inferiori ai minimi, i soggetti attuatori chiedono le giustificazioni necessarie ai fini della verifica dell'anomalia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Al fine del riconoscimento e della valorizzazione della professionalita' dei soggetti dipendenti dalle amministrazioni aggiudicatrici, una somma non superiore all'1,50 per cento, al netto degli oneri riflessi dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, per ogni singola opera o lavoro, puo' essere ripartita, per le attivita' regolarmente svolte, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. I criteri e le modalita' per la ripartizione di detta somma sono stabiliti da ciascuna amministrazione con apposito regolamento.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap3">
        <num>Capo III.</num>
        <rubrica>Esecuzione dei lavori</rubrica>
        <articolo id="art10">
          <num>Art. 10.</num>
          <rubrica>(Requisiti per la partecipazione alle gare e l'esecuzione dei lavori pubblici)</rubrica>
          <comma id="art10-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrata con espressa dichiarazione ovvero con idonea certificazione dell'esistenza di specifici requisiti di abilitazione, ove richiesti in base alla tipologia dei lavori. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e' dimostrato con il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, integrata come sopra indicato nonche' da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneita' tecnico-organizzativa del subappaltatore.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per le attivita' di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali), i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonche' limiti, divieti e cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed attuativi, da quella statale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com5">
            <num>5.</num>
            <alinea> Le imprese alle quali viene rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:</alinea>
            <el id="art10-com5-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> la cauzione a garanzia dell'offerta e la garanzia fideiussoria dovuta dall'aggiudicatario dei lavori ai sensi dell'articolo 28 sono ridotte del 50 per cento;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com5-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui all'articolo 20, comma 3.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art11">
          <num>Art. 11.</num>
          <rubrica>(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)</rubrica>
          <comma id="art11-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> I contratti di appalto di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto aggiudicatore ed hanno per oggetto:</alinea>
            <el id="art11-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo>la sola esecuzione dei lavori;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <alinea>la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora questi riguardino:</alinea>
              <en id="art11-com2-let2-num1">
                <num>1)</num>
                <corpo> lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incide per piu' del 50 per cento sul valore dell'opera;</corpo>
              </en>
              <en id="art11-com2-let2-num2">
                <num>2)</num>
                <corpo> lavori che presentano componenti ad alto contenuto tecnologico, come individuate dal regolamento anche inferiori al 50 per cento del valore dell'opera. In tal caso la progettazione esecutiva e' limitata alle sole componenti ad alto contenuto tecnologico;</corpo>
              </en>
              <en id="art11-com2-let2-num3">
                <num>3)</num>
                <corpo> lavori di manutenzione, restauro, scavi archeologici e restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali.</corpo>
              </en>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art11-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice ed hanno ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La Giunta regionale con specifico regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, i casi e le modalita' di realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita' mediante la finanza di progetto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ovvero a corpo e misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2 sono stipulati a corpo. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di consolidamento di opere esistenti, di restauro e scavi archeologici e di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali possono essere appaltati a misura.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art12">
          <num>Art. 12.</num>
          <rubrica>(Procedure di scelta del contraente)</rubrica>
          <comma id="art12-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Per la scelta del contraente sono esperibili le seguenti procedure:</alinea>
            <el id="art12-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> la procedura aperta;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> la procedura ristretta;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> la procedura ristretta semplificata;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> la procedura negoziata;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> l'appalto concorso.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art12-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> Oltre alle procedure di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice puo' ricorrere a procedure particolari che integrano le precedenti qualora ne ricorrano le condizioni. In particolare sono definite:</alinea>
            <el id="art12-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> il dialogo competitivo;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> l'accordo quadro.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art13">
          <num>Art. 13.</num>
          <rubrica>(Procedura aperta)</rubrica>
          <comma id="art13-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nella procedura aperta, o pubblico incanto, ogni soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione puo' presentare un'offerta.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'autorita' che presiede la gara la dichiara deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art14">
          <num>Art. 14.</num>
          <rubrica>(Procedura ristretta)</rubrica>
          <comma id="art14-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nella procedura ristretta, o licitazione privata, possono presentare un'offerta soltanto i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art14-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con la procedura ristretta, il bando di gara puo' fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. Il numero minimo non puo' essere inferiore a due candidati e quello massimo non puo' essere inferiore a quindici candidati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello massimo indicato dal bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare mediante sorteggio pubblico, da espletarsi secondo le modalita' previste dalle amministrazioni stesse.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art14-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici invitano a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art15">
          <num>Art. 15.</num>
          <rubrica>(Procedura ristretta semplificata)</rubrica>
          <comma id="art15-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'affidamento dei lavori di importo fino a 1.000.000 euro puo' avvenire attraverso procedura ristretta semplificata cui partecipano soltanto gli imprenditori direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro almeno cinque concorrenti idonei per i lavori oggetto dell'appalto, e per i lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro, almeno quindici concorrenti qualificati ai sensi dell'articolo 10.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Non si procede all'aggiudicazione qualora pervenga un numero di offerte inferiore a due. Non possono essere autorizzati subappalti alle imprese che sono state invitate alla gara. L'impresa aggiudicataria non puo' stipulare subcontratti con le imprese partecipanti alla gara.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'affidamento mediante procedura ristretta semplificata trasmettono la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne la pubblicizzazione mediante procedure informatiche.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano con proprio regolamento le modalita' per lo svolgimento della procedura ristretta semplificata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art16">
          <num>Art. 16.</num>
          <rubrica>(Procedura negoziata)</rubrica>
          <comma id="art16-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La procedura negoziata, o trattativa privata, e' la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano i soggetti di propria scelta e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni del contratto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi e con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com3">
            <num>3.</num>
            <alinea> Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette o in presenza di una delle seguenti condizioni e secondo modalita' meglio specificate nel regolamento:</alinea>
            <el id="art16-com3-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con particolare riferimento a situazioni derivanti da calamita' naturali o relative ad interventi di prevenzione delle medesime;</corpo>
            </el>
            <el id="art16-com3-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo all'ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;</corpo>
            </el>
            <el id="art16-com3-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui al d. lgs. 490/1999, di importo inferiore a 40.000 euro.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art16-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici dal responsabile unico del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art17">
          <num>Art. 17.</num>
          <rubrica>(Appalto-concorso)</rubrica>
          <comma id="art17-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'appalto-concorso e' la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto definitivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facolta' per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art17-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art17-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art17-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> L'impresa aggiudicataria, dopo l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da sottoporre al responsabile unico del procedimento per la relativa validazione prima dell'approvazione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art18">
          <num>Art. 18.</num>
          <rubrica>(Dialogo competitivo)</rubrica>
          <comma id="art18-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Il dialogo competitivo e' una procedura negoziale alla quale possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici nel caso di appalti particolarmente complessi e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il dialogo competitivo e' la procedura di regola utilizzata per la valutazione della proposta del promotore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e per la scelta del soggetto al quale affidare la concessione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara per la selezione dei candidati con i quali trattare sulle soluzioni e sui mezzi idonei a soddisfare i loro bisogni. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice. Dopo aver dichiarato concluse le trattative, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i candidati a presentare un'offerta.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Le disposizioni per lo svolgimento del dialogo competitivo sono definite da apposito regolamento regionale nel rispetto delle norme comunitarie.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art19">
          <num>Art. 19.</num>
          <rubrica>(Accordo quadro)</rubrica>
          <comma id="art19-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'accordo quadro e' l'accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi esclusa quella dell'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualita', la quantita', il pregio tecnico, i termini di esecuzione, di consegna e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalita', fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che sono aggiudicati in applicazione dell'accordo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Con apposito regolamento della Giunta regionale sono definite le procedure per l'aggiudicazione degli appalti in applicazione degli accordi quadro, nel rispetto della normativa comunitaria.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art20">
          <num>Art. 20.</num>
          <rubrica>(Criteri di aggiudicazione)</rubrica>
          <comma id="art20-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con uno dei seguenti criteri:</alinea>
            <el id="art20-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <alinea> il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato:</alinea>
              <en id="art20-com1-let1-num1">
                <num>1)</num>
                <corpo> per i contratti da stipulare a misura: mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;</corpo>
              </en>
              <en id="art20-com1-let1-num2">
                <num>2)</num>
                <corpo> per i contratti a corpo o a corpo e misura: mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;</corpo>
              </en>
            </el>
            <el id="art20-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art20-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso i soggetti attuatori hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono, con proprio regolamento, i criteri e le modalita' di verifica dell'anomalia. Per i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria sono da considerare anomale, e quindi oggetto di verifica, le offerte che presentano un ribasso superiore al venti per cento della media aritmetica dei ribassi delle offerte ritenute valide. Il bando di gara o la lettera d'invito devono precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter escludere dalla gara le offerte che appaiono anomale, richiede per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in relazione agli elementi costitutivi dell'offerta. Ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta sono anche presi in considerazione i valori riportati negli elaborati progettuali per quanto attiene al costo della manodopera e quello delle opere provvisionali.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Nei casi di aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice prende in considerazione diversi criteri, in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, quali la qualita', il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicita', l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Le modalita' di determinazione dei criteri di valutazione e le ponderazioni da attribuire a ciascuno di essi sono definite dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' affidata ad una commissione giudicatrice. La composizione della commissione e le modalita' di nomina e di funzionamento sono definite dal regolamento nel rispetto di criteri di imparzialita' e competenza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Gli appalti di concessione di lavori pubblici, quelli di lavori da aggiudicare mediante appalto concorso e quelli inerenti lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela dalla normativa statale sono aggiudicati mediante offerta economicamente piu' vantaggiosa nelle forme e nei modi definiti dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice affidare alle imprese titolari di subappalti o di subcontratti eventualmente riunite in associazione temporanea e che abbiano i requisiti di qualificazione per i lavori ancora da eseguire, il completamento dei lavori alle stesse condizioni economiche del contratto risolto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Negli atti di gara, anche informale, puo' essere prevista la facolta', in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni gia' proposte in sede di offerta.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art21">
          <num>Art. 21.</num>
          <rubrica>(Norme sui lavori in economia)</rubrica>
          <comma id="art21-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro e possono essere eseguiti:</alinea>
            <el id="art21-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> in amministrazione diretta;</corpo>
            </el>
            <el id="art21-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> per cottimo fiduciario.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art21-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Ai fini del rispetto dei limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Il cottimo e' una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, come individuate dal regolamento. Ciascuna amministrazione definisce con proprio regolamento i lavori e le modalita' per la loro esecuzione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Il regolamento prevede le particolari modalita' che devono essere osservate per l'esecuzione dei lavori in economia determinati dalla necessita' di intervenire d'urgenza ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita'. Nei casi di somma urgenza il limite di spesa puo' coprire quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita', anche oltre il limite di cui al comma 1.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com6">
            <num>6.</num>
            <alinea> I lavori di manutenzione forestale, manutenzione idraulico-forestale, sistemazione montana, bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le situazioni naturali e non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti:</alinea>
            <el id="art21-com6-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> in amministrazione diretta senza limite di importo;</corpo>
            </el>
            <el id="art21-com6-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> per cottimo fiduciario entro il limite di 300.000 euro.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art21-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I lavori di cui al comma 6 possono essere eseguiti secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ( Nuove disposizioni per le zone montane) e dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Nel caso di lavori eseguiti ai sensi delle norme sopra citate, l'amministrazione puo' compensare, in tutto o in parte, il lavoro svolto con il materiale legnoso derivante dagli interventi di manutenzione, previa autorizzazione dell'autorita' demaniale competente.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art22">
          <num>Art. 22.</num>
          <rubrica>(Contratti)</rubrica>
          <comma id="art22-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Giunta regionale approva un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge e schemi tipo non vincolanti di contratto d'appalto e di capitolati speciali d'appalto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art22-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonche' i capitolati di cui al comma 1 devono prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli appaltatori e subappaltatori, delle clausole sociali.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art22-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volonta' delle parti, al contratto di appalto e' allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'amministrazione. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art23">
          <num>Art. 23.</num>
          <rubrica>(Documento unico di regolarita' contributiva)</rubrica>
          <comma id="art23-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile per attestare mediante un documento unico la regolarita' contributiva delle imprese esecutrici dei lavori appaltati.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il documento unico attesta la regolarita' contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori affidati dai soggetti attuatori, certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle stesse imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa e' tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art24">
          <num>Art. 24.</num>
          <rubrica>(Varianti in corso d'opera)</rubrica>
          <comma id="art24-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:</alinea>
            <el id="art24-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> per cause impreviste e imprevedibili;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; l'importo in aumento di tali varianti non puo' eccedere complessivamente il 5 per cento dell'importo originario del contratto;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale o per adeguare, nel corso dei lavori, elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori riguardanti i beni culturali;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art24-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dai soggetti attuatori in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Qualora il progetto preveda lavori da liquidare a misura, sono altresi' considerati errori progettuali i discostamenti in piu' o in meno del 5 per cento tra le previsioni in termini economici del computo metrico di progetto e la contabilita' dei lavori per la parte liquidata a misura.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art24-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Ove le varianti di cui al comma 1, lettera f) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore puo' procedere alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art24-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La risoluzione del contratto, ai sensi del comma 1 lettera f) da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art24-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art24-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino variazione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Non possono pertanto essere introdotte nuove categorie di lavorazione ne' concordati nuovi prezzi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art24-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, puo' proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il regolamento definisce le caratteristiche di tali variazioni nonche' le modalita' per la proposta e l'approvazione. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 22, comma 1 definisce i criteri per il riparto tra il soggetto aggiudicatore e l'appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art25">
          <num>Art. 25.</num>
          <rubrica>(Sicurezza nei cantieri)</rubrica>
          <comma id="art25-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per i lavori di importo superiore a 100.000 euro e' obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in conformita' a quanto disposto dal d.lgs 494/1996. Il piano di sicurezza e coordinamento e' sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e costituisce documento posto a base di gara.   2. Il piano di sicurezza e' corredato da un computo metrico estimativo in cui e' riportata la stima degli oneri per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggetti a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non gia' indicati nell'elenco prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima analitica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui essa si realizza. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi alle opere specializzate. Gli oneri di cui al presente comma sono evidenziati nel bando di gara e sono allibrati nella contabilita' dei lavori separatamente, con le modalita' previste dal capitolato generale di cui all'articolo 22, comma 1.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com2">
            <num>3.</num>
            <corpo> Ai sensi del d.lgs. 494/1996 committente e' il dirigente cui spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi e responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com3">
            <num>4.</num>
            <corpo> Il coordinatore per la progettazione puo' coincidere con il progettista dell'opera. Nel caso non coincida, il coordinatore per la progettazione da' al progettista le opportune indicazioni per la realizzazione delle opere in sicurezza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com4">
            <num>5.</num>
            <corpo> Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori puo' coincidere con il direttore dei lavori. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione sono comunicate al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza e non sono soggette a diverse decisioni del direttore dei lavori.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com5">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia spazialmente sia temporalmente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 1, all'ordine di servizio viene allegato lo specifico piano di sicurezza. Rimangono vigenti in ogni caso, in capo all'impresa, tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com6">
            <num>7.</num>
            <corpo> Per i lavori di importo pari o inferiore a 100.000 euro il committente o il responsabile dei lavori attua i principi dell'articolo 3 comma 1 del d.lgs. 494/1996 per la parte di programmazione e di progettazione. L'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti attuatori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com7">
            <num>8.</num>
            <corpo> Le modalita' di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, gli oneri e gli obblighi dell'appaltatore e del concessionario, la notifica dei cantieri, le modalita' di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalita' di verifica da parte dei soggetti competenti sono precisate dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com8">
            <num>9.</num>
            <alinea> Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della firma del contratto sono tenute a presentare ai soggetti attuatori:</alinea>
            <el id="art25-com8-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> eventuali proposte di modifica e di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento nei casi di cui al comma 1;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com8-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento nei casi di cui al comma 7;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com8-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare quale piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza redatti ai sensi del comma 1 e del comma 7.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com9">
            <num/>
            <corpo>Gli atti di cui sopra formano parte integrante del contratto. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com10">
            <num>10.</num>
            <corpo> Nel caso di lavori pubblici realizzati con il concorso finanziario della Regione, qualora i competenti organi di vigilanza accertino violazioni delle norme sulla sicurezza, la Regione puo' disporre la revoca dei finanziamenti. Il regolamento definisce i casi di revoca dei finanziamenti tenuto conto della gravita' delle violazioni e del grado di responsabilita' degli incaricati dai soggetti attuatori.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com11">
            <num>11.</num>
            <corpo> La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art26">
          <num>Art. 26.</num>
          <rubrica>(Direzione lavori)</rubrica>
          <comma id="art26-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, di norma prima della gara, un direttore dei lavori. Tale nomina non puo' in ogni caso essere successiva alla stipulazione del contratto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art26-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> In relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento puo' essere costituito un ufficio di direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori e da uno o piu' assistenti di cui uno con funzioni di coordinatore per la sicurezza.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art27">
          <num>Art. 27.</num>
          <rubrica>(Collaudi tecnico-amministrativi)</rubrica>
          <comma id="art27-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per i lavori di importo pari o inferiore a 200.000 euro e salvi i casi di cui ai commi 7 e 8, il certificato di collaudo e' sostituito da un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per i lavori d'importo superiore a 200.000 euro fino a 1.000.000 euro, e' facolta' del soggetto attuatore sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 e' obbligatorio il certificato di collaudo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per i lavori d'importo superiore a 1.000.000 euro, i soggetti attuatori nominano un tecnico o una commissione di collaudo di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' ed all'importo degli stessi. Qualora nell'ambito dell'attivita' di collaudo siano da affrontare rilevanti problematiche in discipline giuridico-amministrative, uno dei componenti la commissione viene scelto tra funzionari amministrativi con particolare esperienza nel settore dei lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I collaudatori sono nominati dalle amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza di organico o di particolari specificita' delle opere, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore e' affidato a soggetti esterni scelti dall'elenco regionale dei collaudatori.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Le procedure per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori, i requisiti professionali per poter svolgere l'attivita' di collaudatore, le modalita' di nomina, le cause di incompatibilita' sono definiti dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com7">
            <num>7.</num>
            <alinea> Il collaudo in corso d'opera e' obbligatorio nei seguenti casi:</alinea>
            <el id="art27-com7-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> in caso di opere di particolare complessita';</corpo>
            </el>
            <el id="art27-com7-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> in caso di affidamento di lavori in concessione;</corpo>
            </el>
            <el id="art27-com7-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> in altri casi individuati nel regolamento.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art27-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> La redazione del certificato di collaudo e' obbligatoria nei casi di richieste avanzate dall'appaltatore sugli atti di contabilita'.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art28">
          <num>Art. 28.</num>
          <rubrica>(Garanzie assicurative)</rubrica>
          <comma id="art28-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una idonea cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori. 1.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari al 10 per cento dell'importo degli stessi. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al 10 per cento, la garanzia e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' ulteriormente incrementato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, l'esecutore e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I massimali delle garanzie assicurative di cui ai commi 3 e 4 sono indicati nei documenti posti a base di gara e sono definiti dal responsabile del procedimento con valutazioni oggettive in funzione dei luoghi e della natura delle opere.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il progettista o i progettisti incaricati della redazione del progetto da porre a base di gara devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto di una polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I modi per la prestazione delle garanzie e per la stipulazione delle polizze previste dal presente articolo sono disciplinati dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Il regolamento disciplina forme particolari di garanzia per i lavori eseguiti in economia.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art29">
          <num>Art. 29.</num>
          <rubrica>(Lavori scorporabili e subappaltabili)</rubrica>
          <comma id="art29-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di subappalto e sub-contratto, i soggetti attuatori indicano nel bando e negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonche' le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art29-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art29-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Non possono essere affidatarie di lavori in subappalto le imprese che abbiano partecipato, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla gara per l'affidamento del lavoro.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art29-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Nel bando di gara i soggetti attuatori possono chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende scorporare e subappaltare. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilita' dell'appaltatore principale non sollevandolo dall'obbligo di richiedere le prescritte autorizzazioni prima dell'affidamento del subappalto. E' comunque fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al soggetto attuatore le informazioni, come definite dal regolamento, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art30">
          <num>Art. 30.</num>
          <rubrica>(Forme di pubblicita')</rubrica>
          <comma id="art30-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Fatte salve le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'affidamento dei lavori di cui alla presente legge sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito dalla Regione nonche' sull'albo pretorio del Comune dove si devono eseguire i lavori e sull'albo del soggetto appaltante.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art30-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Sono pubblicati secondo le modalita' di cui al comma 1 anche gli avvisi e i bandi di gara per l'affidamento con procedure di evidenza pubblica dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori disciplinati dalla presente legge, nonche' quelli inerenti contratti misti di lavori, servizi e forniture nel caso in cui i lavori abbiano rilevanza economica non prevalente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art30-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Il sito informatico sul quale devono essere pubblicati gli avvisi ed i bandi ai sensi dei commi 1 e 2 e' istituito presso l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito sono stabiliti di concerto con le regioni ed i competenti organi centrali.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art31">
          <num>Art. 31.</num>
          <rubrica>(Accesso alle informazioni)</rubrica>
          <comma id="art31-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'Amministrazione regionale organizza, per il tramite dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art31-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> E' fatto obbligo ai soggetti attuatori di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonche' di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art31-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> L'accesso telematico alle informazioni e' consentito ai soggetti aventi titolo con le modalita' e nei limiti definiti con apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art31-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Il regolamento tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti organismi centrali.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap4">
        <num>Capo IV.</num>
        <rubrica>Strutture, strumenti e attivita' regionali di supporto per la realizzazione dei lavori pubblici</rubrica>
        <articolo id="art32">
          <num>Art. 32.</num>
          <rubrica>(Osservatorio regionale dei lavori pubblici)</rubrica>
          <comma id="art32-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, di seguito denominato Osservatorio regionale, e' lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attivita' ed i compiti ad essa espressamente attribuiti dalla presente legge.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte dei soggetti attuatori, la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, dalla programmazione al collaudo, compete al solo Osservatorio regionale. Tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, si rapportano, previa adozione di specifici protocolli d'intesa, esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni di proprio interesse.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualita' e costi di gestione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com6">
            <num>6.</num>
            <alinea> L'Osservatorio regionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:</alinea>
            <el id="art32-com6-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> rileva, raccoglie ed elabora informazioni e dati statistici sulle modalita' di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> attiva, gestisce e aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> cura la predisposizione e gli aggiornamenti annuali dell'elenco prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> assicura le attivita' necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui all'articolo 30, comma 3 nonche' del sito informatico per il supporto giuridico, tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici alle amministrazioni;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> raccoglie e pubblica i programmi triennali e gli elenchi annuali adottati dalle amministrazioni obbligate alla loro redazione ai sensi dell'articolo 6;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo> pubblica le lettere di invito e gli elenchi dei soggetti invitati a produrre offerta nel caso di gare espletate mediante procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 15;</corpo>
            </el>
            <el id="art32-com6-let8">
              <num>h)</num>
              <corpo> assicura idonee forme di pubblicita' agli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori e accessorie ai sensi dell'articolo 8, comma 5.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art33">
          <num>Art. 33.</num>
          <rubrica>(Commissione regionale dei lavori pubblici)</rubrica>
          <comma id="art33-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e' istituita la Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale ed e' composta da:</alinea>
            <el id="art33-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> il direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, che la presiede e nomina il segretario tra i dirigenti della propria direzione;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> i dirigenti responsabili dei settori della direzione competente in materia di lavori pubblici o loro delegati;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> i direttori delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, patrimonio e sanita' o loro delegati;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com2-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> cinque esperti, di riconosciuta competenza professionale, nelle seguenti discipline: idraulica, strutturale, geologica o geotecnica, architettura, giuridico-amministrative.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art33-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> In relazione alle materie da trattare, la Commissione puo' essere integrata con esperti nominati dalla Giunta regionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La Giunta regionale procede alla scelta degli esperti di cui al comma 2 lettera d) e comma 3 su presentazione di curriculum ed in base a documentata attivita' tecnica e specialistica, legale, di studio, di consulenza in materia di lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> La partecipazione alla Commissione da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale da' diritto unicamente ad un rimborso spese forfettariamente determinato. Per i dipendenti regionali la partecipazione costituisce obbligo di servizio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com6">
            <num>6.</num>
            <alinea> La Commissione esprime pareri in merito a:</alinea>
            <el id="art33-com6-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla regione qualora cio' sia richiesto nei relativi programmi di finanziamento;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com6-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> progetti di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione delle autorita' d'ambito;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com6-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> progetti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, su richiesta dei soggetti stessi;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com6-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com6-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalita' contrattuali;</corpo>
            </el>
            <el id="art33-com6-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> ogni altro caso per cui e' richiesto il parere obbligatorio del soppresso Comitato regionale delle opere pubbliche (CROP) da disposizioni normative vigenti.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art33-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I pareri di cui al comma 5 sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> La Commissione svolge inoltre funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformita' di procedure ed interventi, anche attraverso fissazione di appositi standard operativi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> La definizione della composizione, le modalita' di nomina dei componenti e del funzionamento e le ulteriori funzioni della Commissione sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art34">
          <num>Art. 34.</num>
          <rubrica>(Misure per la semplificazione e lo snellimento delle procedure autorizzatorie)</rubrica>
          <comma id="art34-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Ai fini della semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione concernenti la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge, il soggetto attuatore dell'intervento puo' chiedere, nell'ambito della Commissione regionale dei lavori pubblici, anche contestualmente alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 33, o alle strutture tecniche decentrate della Direzione regionale competente in materia di opere pubbliche nei casi individuati dal regolamento, la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori richiesti dalla normativa vigente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art34-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri atti di assenso comunque denominati, la conferenza esamina il progetto definitivo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art34-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Il funzionamento delle conferenze dei servizi e le modalita' di assunzione del provvedimento finale sono disciplinate dalle disposizioni della l. 241/1990, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art34-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> E' fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione).</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art35">
          <num>Art. 35.</num>
          <rubrica>(Sistemi di qualita' dell'attivita' amministrativa)</rubrica>
          <comma id="art35-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione promuove l'adozione di sistemi di qualita' in tutte le fasi dell'azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle amministrazioni aggiudicatrici attraverso indirizzi ed iniziative ispirati al principio dell'efficienza e dell'efficacia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per sistema di qualita' si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualita' e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualita' dei procedimenti contrattuali, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La Regione attiva iniziative tese alla diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di tali sistemi nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dagli stessi che verranno selezionati e trasmessi annualmente all'Osservatorio regionale, che provvede a darne pubblicazione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art36">
          <num>Art. 36.</num>
          <rubrica>(Attivita' di supporto amministrativo della Regione)</rubrica>
          <comma id="art36-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione Piemonte, a fini di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure per la realizzazione dei lavori e delle opere di cui alla presente legge, anche con il supporto dell'Osservatorio regionale:   a) promuove attivita' di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali;  b) promuove attivita' dirette alla formazione e alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attivita' di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;  c) definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, quale strumento di supporto alle attivita' dei soggetti appaltanti, con particolare riferimento a schemi di bandi di gara, capitolati d'appalto, contratti, linee guida e quant'altro necessario ai fini della semplificazione e della standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art37">
          <num>Art. 37.</num>
          <rubrica>(Incentivazione alla cooperazione tra gli Enti locali)</rubrica>
          <comma id="art37-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nell'ambito delle azioni di incentivazione all'associazionismo locale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs112/1998), la Regione Piemonte favorisce l'associazione e la cooperazione fra gli Enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per le attivita' di cui al comma 1 l'Assessorato regionale deputato a sostenere l'associazionismo si raccorda con l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art38">
          <num>Art. 38.</num>
          <rubrica>(Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici)</rubrica>
          <comma id="art38-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, la Regione concede contributi in conto capitale e contributi in annualita'. La misura ed il tipo di contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con gli strumenti programmatori della Regione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il contributo puo' coprire l'importo dei lavori, le prestazioni professionali, le spese generali e tecniche e tutto cio' che e' necessario per la realizzazione delle opere, in percentuali e limiti che sono definiti dal regolamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per la concessione di contributi per lavori non esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, e' necessario che il lavoro per il quale si richiede il contributo sia inserito nel programma triennale dei lavori pubblici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Fatte salve diverse disposizioni normative, la concessione del contributo e' disposta sulla base di uno studio di fattibilita' ovvero, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, sulla base del progetto preliminare.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Per il caso dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 21, comma 5 il contributo viene concesso sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> La Regione puo' contribuire ad attivita' di progettazione, studio, indagine, rilievo e tutto quanto finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, anche agevolando la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, comma 8.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> I criteri per la concessione dei contributi, le percentuali ammissibili e le modalita' di erogazione sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione riferita alle singole spese sostenute per la realizzazione dell'opera.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Puo' essere autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite nel corso della realizzazione dell'opera a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonche' per l'esecuzione di nuovi lavori in coerenza con i provvedimenti di cui al comma 6.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art38-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini per l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza degli enti beneficiari, compresi quelli di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione. Qualora gli enti beneficiari non provvedano entro i termini previsti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere, assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Scaduto tale termine, previa verifica delle cause che impediscono l'effettuazione degli adempimenti e della possibilita' di pervenire alla loro rimozione, il contributo e' revocato.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap5">
        <num>Capo V.</num>
        <rubrica>Disposizioni finali e transitorie</rubrica>
        <articolo id="art39">
          <num>Art. 39.</num>
          <rubrica>(Disposizioni finanziarie)</rubrica>
          <comma id="art39-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio regionale le seguenti spese:</alinea>
            <el id="art39-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> euro 550.000 per l'anno 2003;</corpo>
            </el>
            <el id="art39-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> euro 550.000 per l'anno 2004;</corpo>
            </el>
            <el id="art39-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> euro 550.000 per l'anno 2005.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art39-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod1"> Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 vengono istituiti nell'unita' previsionale di base (UPB) 25011 (Opere pubbliche, Titolo I - spese correnti) i seguenti capitoli denominati:
                
                
                
                
                
                <virgolette id="mod1-vir1" tipo="parola">Spese per l'attuazione di forme di supporto amministrativo della Regione in materia di lavori pubblici</virgolette> con dotazione di euro 50.000 in termini di competenza e di cassa; 
                
                
                
                
                
                <virgolette id="mod1-vir2" tipo="parola">Forme di sostegno finanziario ai Comuni per espletamento concorsi di progettazione e idee</virgolette> con dotazione di euro 100.000 in termini di competenza e di cassa; 
                
                
                
                
                
                <virgolette id="mod1-vir3" tipo="parola">Forme di sostegno finanziario alle Province per espletamento concorsi di progettazione e idee</virgolette> con dotazione di euro 50.000 in termini di competenza e di cassa; 
                
                
                
                
                
                <virgolette id="mod1-vir4" tipo="parola">Forme di sostegno finanziario ai consorzi di enti locali ed alle comunita' montane per espletamento concorsi di progettazione e idee</virgolette> con dotazione di euro 50.000 in termini di competenza e di cassa.
              
              
              
              
              
              </mod>
            </corpo>
          </comma>
          <comma id="art39-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Nello stato previsionale della spesa per l'anno 2003 la denominazione del capitolo 14130R della UPB n. 25011 (Opere pubbliche, Titolo I - spese correnti), e' modificata in &quot;Oneri per il funzionamento e la gestione delle attivita' dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici&quot; e si provvede allo stanziamento di euro 300.000.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art39-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La copertura degli stanziamenti di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 15910 dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze- Bilanci Titolo I- spese correnti).</corpo>
          </comma>
          <comma id="art39-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Alle spese per gli anni 2004 e 2005 si fa fronte con l'iscrizione nei corrispondenti capitoli di spesa delle somme prelevate dalla dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze- Bilanci Titolo I- spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art39-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art40">
          <num>Art. 40.</num>
          <rubrica>(Abrogazioni e modificazioni)</rubrica>
          <comma id="art40-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Sono abrogate le seguenti norme regionali:</alinea>
            <el id="art40-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18 'Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici');</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 (Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga all'entrata in vigore di alcune norme);</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1 (Proroga all'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n.18, in materia di opere e lavori pubblici);</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53 (Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici');</corpo>
            </el>
            <el id="art40-com1-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo> legge regionale 2 febbraio 2000, n.12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n.18. 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici');</corpo>
            </el>
            <coda>2. E' altresi' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere ai componenti della Commissione urbanistica CTU, del Comitato regionale delle opere pubbliche CROOPP e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali CRBC e A.).</coda>
          </comma>
          <comma id="art40-com2">
            <num>3.</num>
            <corpo>
              <mod id="mod2"> La lettera i) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e' sostituita dalla seguente:
                
                
                
                
                
                <virgolette id="mod2-vir1" tipo="parola">i)la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di competenza regionale o finanziati dalla Regione, nei casi previsti dalle norme vigenti</virgolette>. 
              
              
              
              
              
              </mod>
            </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art41">
          <num>Art. 41.</num>
          <rubrica>(Disposizioni transitorie)</rubrica>
          <comma id="art41-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art41-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Alle attivita' di progettazione i cui incarichi siano stati affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge nonche' ai lavori di cui si sia gia' proceduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara e alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art41-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le funzioni di cui all'articolo 33 sono esercitate dal CROP fino alla data della nomina della Commissione regionale dei lavori pubblici. Dalla medesima data il CROP e' soppresso.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
    </articolato>
    <formulafinale/>
  </SemiArticolato>
</NIR>
