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            <nome>PIETRO</nome>
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            <nome>ROCCHINO</nome>
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            <cognome>PLACIDO</cognome>
            <nome>ROBERTO</nome>
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            <nome>LIDO</nome>
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            <nome>ANGELINO</nome>
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            <nome>GIANNI WILMER</nome>
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            <cognome>SUINO</cognome>
            <nome>MARISA</nome>
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            <firm>N</firm>
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            <nome>GIANCARLO</nome>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Proposta di legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="14032001">14 marzo     2001</dataDoc> n.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      <numDoc>276</numDoc>
      <titoloDoc>Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia</titoloDoc>
    </intestazione>
    <articolato>
      <titolo id="tit1">
        <num>Titolo I.</num>
        <rubrica>Oggetto della legge, finalita' dei servizi e soggetti della programmazione</rubrica>
        <articolo id="art1">
          <num>Art. 1.</num>
          <rubrica>(Finalita' e modalita' attuative)</rubrica>
          <comma id="art1-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi siano rispettati come persone.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, in attuazione e nel rispetto della legislazione statale di settore.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, compresi quelli sperimentali, nonche' le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art2">
          <num>Art. 2.</num>
          <rubrica>(Nido d'infanzia)</rubrica>
          <comma id="art2-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identita' individuale, culturale e religiosa.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> Il nido ha finalita' di:</alinea>
            <el id="art2-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita' cognitive, affettive, relazionali e sociali;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;</corpo>
            </el>
            <el id="art2-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art2-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> I nidi d'infanzia, ivi comprese le sezioni aggregate a scuole d'infanzia, in relazione ai tempi di apertura, possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi, quando ospitano un numero di bambini non inferiore a 6 e non superiore a 14.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art3">
          <num>Art. 3.</num>
          <rubrica>(Servizi integrativi)</rubrica>
          <comma id="art3-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita' strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilita' tra genitori ed educatori.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunita' offerte.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti Locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art4">
          <num>Art. 4.</num>
          <rubrica>(Sistema educativo integrato)</rubrica>
          <comma id="art4-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita' locale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonche' quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuita' dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art5">
          <num>Art. 5.</num>
          <rubrica>(Gestione dei servizi)</rubrica>
          <comma id="art5-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:</alinea>
            <el id="art5-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> dai Comuni, anche in forma associata;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> da altri soggetti pubblici;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art.19, convenzionati con i Comuni;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> da soggetti privati autorizzati al funzionamento.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art6">
          <num>Art. 6.</num>
          <rubrica>(Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi)</rubrica>
          <comma id="art6-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'accesso ai servizi integrativi e' aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'eta' fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com3">
            <num>3.</num>
            <alinea> Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:</alinea>
            <el id="art6-com3-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;</corpo>
            </el>
            <el id="art6-com3-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione  differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equita' e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art7">
          <num>Art. 7 (Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione)   1.</num>
          <rubrica>I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende USL e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 &quot;Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate&quot;, nonche' di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.</rubrica>
          <comma id="art7-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende USL e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 &quot;Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate&quot;, nonche' di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende USL e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art8">
          <num>Art. 8.</num>
          <rubrica>(Partecipazione e trasparenza)</rubrica>
          <comma id="art8-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalita' articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I Comuni garantiscono la piu' ampia informazione sull'attivita' dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art9">
          <num>Art. 9.</num>
          <rubrica>(Servizi ricreativi)</rubrica>
          <comma id="art9-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente puo' ordinare  la sospensione dell'attivita' fino all'effettuazione dei necessari controlli.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori dalla D.G. R n.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art10">
          <num>Art. 10.</num>
          <rubrica>(Funzioni della Regione)</rubrica>
          <comma id="art10-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:</alinea>
            <el id="art10-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse gli enti locali per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonche' per la sperimentazione di servizi innovativi;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art10-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> La Giunta regionale attua il programma regionale di cui al comma 1, valuta la conformita' ad esso dei programmi provinciali di sviluppo e qualificazione dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e concede ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed internazionale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art11">
          <num>Art. 11.</num>
          <rubrica>(Funzioni delle Province)</rubrica>
          <comma id="art11-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Le Province esercitano le seguenti funzioni:</alinea>
            <el id="art11-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa statale in materia di promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> approvano i piani per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sulla base dei progetti presentati dai Comuni;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art12">
          <num>Art. 12.</num>
          <rubrica>(Funzioni dei Comuni)</rubrica>
          <comma id="art12-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> I Comuni esercitano le seguenti funzioni:</alinea>
            <el id="art12-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonche' sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art13">
          <num>Art. 13.</num>
          <rubrica>(Compiti delle Aziende Unita' Sanitarie Locali)</rubrica>
          <comma id="art13-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le Aziende Unita' Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le Aziende individuano altresi' forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art14">
          <num>Art. 14.</num>
          <rubrica>(Interventi ammessi a contributo e beneficiari)</rubrica>
          <comma id="art14-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art14-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali sono erogati dalle Province:</alinea>
            <el id="art14-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> ai Comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredo dei servizi educativi per la prima infanzia;</corpo>
            </el>
            <el id="art14-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonche' per gli interventi innovativi di cui all'art.10, comma 1, lett. a);</corpo>
            </el>
            <el id="art14-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> ai soggetti gestori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 per progetti migliorativi della qualita' dei servizi;</corpo>
            </el>
            <el id="art14-com2-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> agli Enti locali per l'attuazione di progetti di interesse regionale, relativi agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art14-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Nell'ambito dei fondi loro assegnati, per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, i Comuni possono altresi' concedere contributi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 5, limitatamente al riattamento, impianto e arredo di strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art14-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le procedure per la concessione di contributi di cui al comma 1.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art15">
          <num>Art. 15.</num>
          <rubrica>(Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia)</rubrica>
          <comma id="art15-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 &quot;Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia&quot;, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 &quot;Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali&quot;.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </titolo>
      <titolo id="tit2">
        <num>Titolo II.</num>
        <rubrica>Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei Nidi d'infanzia e dei servizi integrativi gestiti da Enti e soggetti pubblici e privati</rubrica>
        <articolo id="art16">
          <num>Art. 16 (Autorizzazione al funzionamento)   1.</num>
          <rubrica>L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta' inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di servizi per l'infanzia gia' funzionanti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.</rubrica>
          <comma id="art16-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta' inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, anche quali sezioni staccate di servizi per l'infanzia gia' funzionanti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art17">
          <num>Art. 17 (Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento)   1.</num>
          <rubrica>Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</rubrica>
          <comma id="art17-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</alinea>
            <el id="art17-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti cosi' come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> adottare, qualora vengano forniti uno o piu' pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unita' sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 &quot;Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini&quot;, che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;</corpo>
            </el>
            <el id="art17-com1-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo> destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attivita' di aggiornamento, alla programmazione delle attivita' educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art18">
          <num>Art. 18.</num>
          <rubrica>(Accreditamento)</rubrica>
          <comma id="art18-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> L'accreditamento e' concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento e' adottato in via sostitutiva dalla Regione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art19">
          <num>Art. 19.</num>
          <rubrica>(Requisiti per l'accreditamento)</rubrica>
          <comma id="art19-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:</alinea>
            <el id="art19-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> disporre di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la programmazione delle attivita' educative, nonche' le modalita' organizzative e di funzionamento del servizio;</corpo>
            </el>
            <el id="art19-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;</corpo>
            </el>
            <el id="art19-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;</corpo>
            </el>
            <el id="art19-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;</corpo>
            </el>
            <el id="art19-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalita' di collaborazione con i genitori in esso indicate;</corpo>
            </el>
            <el id="art19-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art19-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art20">
          <num>Art. 20 (Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia)   1.</num>
          <rubrica>Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.</rubrica>
          <comma id="art20-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art20-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e' pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art21">
          <num>Art. 21.</num>
          <rubrica>(Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento)</rubrica>
          <comma id="art21-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, che possa comportare grave pregiudizio per i bambini, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti vengano reintegrati, procede alla revoca.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art22">
          <num>Art. 22.</num>
          <rubrica>(Rapporti convenzionali e appalto di servizi)</rubrica>
          <comma id="art22-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art22-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo>Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico, le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art23">
          <num>Art. 23.</num>
          <rubrica>(Commissione tecnica provinciale)</rubrica>
          <comma id="art23-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Presso ciascuna Provincia e' istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:</alinea>
            <el id="art23-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di presidente;</corpo>
            </el>
            <el id="art23-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;</corpo>
            </el>
            <el id="art23-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati   dall'Azienda U.S.L.;</corpo>
            </el>
            <el id="art23-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art23-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Qualora sul territorio provinciale esistano piu' Aziende U.S.L., la designazione e' effettuata di comune accordo fra le stesse.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Un funzionario della Provincia con competenze giuridico amministrative svolge le funzioni di segretario.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Nell'espressione del parere, in caso di parita', prevale il voto del presidente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione puo' operare anche con un numero ridotto di componenti, purche' siano rappresentate tutte le professionalita' indicate al comma 1.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art23-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Ciascuna Commissione e' nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art24">
          <num>Art. 24.</num>
          <rubrica>(Compiti della Commissione tecnica provinciale)</rubrica>
          <comma id="art24-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> La commissione ha i seguenti compiti:</alinea>
            <el id="art24-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi di cui agli articoli 16 e 18;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> svolge attivita' di consulenza per la Regione e per i Comuni in materia di servizi educativi per la prima infanzia;</corpo>
            </el>
            <el id="art24-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> trasmette annualmente alla Regione una relazione sulla sua attivita'.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
      </titolo>
      <titolo id="tit3">
        <num>Titolo III.</num>
        <rubrica>Caratteristiche generali dell'area e della struttura</rubrica>
        <articolo id="art25">
          <num>Art. 25.</num>
          <rubrica>(Caratteristiche generali dell'area)</rubrica>
          <comma id="art25-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com4">
            <num>1.</num>
            <corpo> Requisiti strutturali, impiantistici e di arredo  1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture l'art. 25 della legge, in linea con i principi della nuova legge urbanistica regionale in corso di approvazione, nel confermare la competenza comunale nella localizzazione dei servizi pubblici, fa proprio il superamento della rigida individuazione di servizi e standard, in favore di un approccio che privilegia la qualita' dei servizi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com5">
            <num/>
            <corpo>L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere facilmente accessibile. La struttura deve preferibilmente essere articolata su un unico livello. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com6">
            <num>1.</num>
            <corpo>2 Caratteristiche e tipologia degli spazi  Ai sensi dell'art. 27 della legge, la progettazione della struttura deve tenere presente, in tutte le sue fasi, il progetto pedagogico. A tal fine nell'e'quipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica. In attuazione dello stesso articolo, tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi, tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata sull'ambiente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com7">
            <num>1.</num>
            <corpo>3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente tutela del benessere  La struttura destinata a servizi educativi per la prima infanzia non puo' essere collocata al piano seminterrato, salvo quanto disposto per i locali di servizio a proposito dei nidi d'infanzia ai paragrafo 2.1.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com8">
            <num/>
            <corpo>Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare la normativa statale e regionale in vigore con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della struttura stessa. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com9">
            <num/>
            <corpo>Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata sull'ambiente. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com10">
            <num/>
            <alinea>Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:</alinea>
            <el id="art25-com10-let1">
              <num>-</num>
              <corpo> resistenza meccanica e stabilita';</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com10-let2">
              <num>-</num>
              <corpo> sicurezza in caso di incendio;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com10-let3">
              <num>-</num>
              <corpo> risparmio energetico e ritenzione del calore;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com10-let4">
              <num>-</num>
              <corpo> corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com10-let5">
              <num>-</num>
              <corpo> sicurezza nell'impiego: la struttura interna ed esterna del nido, l'arredo ed i giochi devono essere tali da limitare al massimo rischi di incidenti quali, ustioni, folgorazioni, intossicazioni, nonche' traumatismi gravi conseguenti a scivolamenti, cadute, schiacciamenti, ecc.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com11">
            <num/>
            <corpo>- salubrita' e benessere ambientale: nel servizio devono essere garantiti, sia d'inverno che d'estate, il benessere respiratorio, olfattivo, acustico, visivo, microclimatico, il contenimento del rischio chimico, microbiologico, allergico, elettromagnetico e da radioattivita' ambientale; in particolare le attrezzature, gli arredi fissi e mobili e i materiali, devono essere adeguati alle diverse eta' ed attivita' dei bambini, nonche' alle esigenze professionali degli operatori e alla partecipazione dei genitori e devono possedere requisiti di salubrita' e atossicita' certificata secondo quanto disposto all'art. 27 della legge;  - fruibilita' di spazi, impianti e arredi: spazi, impianti e arredi devono essere rispondenti per numero e caratteristiche all'eta' dei bambini, alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attivita' previste, e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;  - sicurezza rispetto a intrusioni o furti sia negli spazi esterni che all'interno: devono essere previsti una idonea recinzione e infissi antisfondamento. Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilita' dei suoi componenti. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com12">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nidi d'infanzia  2.1 Standard quantitativi dell'area  La superficie minima complessiva (superficie fondiaria) dell'area da riservare alla costruzione del nido d'infanzia non puo' essere inferiore a mq. 1.300. La superficie dell'area deve garantire un minimo di mq. 50 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra i 16 e i 49 bambini, e di mq. 45 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra i 50 e i 60 bambini.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com13">
            <num/>
            <corpo>Nei nidi che dispongono di piu' di 53 posti bambino l'area non puo' essere comunque inferiore ai mq. 2.400. La superficie coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale riservata al nido d'infanzia. Dall'area totale (superficie fondiaria) sono escluse le aree a disposizione per i parcheggi, che devono essere conformi agli standard per le urbanizzazioni secondarie e alla legislazione vigente in materia. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com14">
            <num/>
            <corpo>La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere accessibile ai sensi del DM Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, anche se aggregata ad altro servizio, deve avere un ingresso indipendente; di norma, inoltre, deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. A livello seminterrato possono essere ubicati solo i locali adibiti a deposito o magazzino e comunque non fruiti dai bambini. Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la meta' del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono essere adottate le migliori tecnologie per la difesa dall'umidita'. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com15">
            <num/>
            <corpo>Le parti non completamente fuori terra non possono essere destinate al gioco o al pasto. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com16">
            <num/>
            <corpo>Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un unico livello si deve comunque garantire che ogni unita' funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com17">
            <num>2.</num>
            <alinea>2 Spazi essenziali del nido  Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i seguenti:</alinea>
            <el id="art25-com17-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere anche in questo caso un ambiente filtro per la tutela microclimatica degli spazi interni, si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com17-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com17-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> spazi comuni a tutti i bambini;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com17-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> spazi per operatori, servizi generali e spazi a disposizione dei genitori;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com17-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> area esterna.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com18">
            <num>2.</num>
            <corpo>3 Rapporto tra superficie coperta e capienza  La definizione della superficie utile netta per il nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve tenere conto di due indici distinti: mq. 8,5 per posto bambino, per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 3,5 per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali, ivi compresi gli spazi destinati alle attivita' degli adulti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com19">
            <num/>
            <corpo>Nel caso di un unico polo con piu' servizi per l'infanzia, i servizi generali con le stesse funzioni possono essere tra loro integrati, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalita' dei diversi servizi. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com20">
            <num>2.</num>
            <corpo>4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni  Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, e tramite specifico progetto pedagogico, da parte di famiglie con bambini.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com21">
            <num/>
            <corpo>Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico, in continuita' con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta' e alle differenti dimensioni evolutive del bambino. Gli spazi esterni pertinenti alla struttura, non di uso dei bambini, devono essere dotati di idonea recinzione per garantire la sicurezza dei piccoli. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com22">
            <num>2.</num>
            <corpo>5 Deroga agli standard per gli spazi esterni  Nei nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in zone identificate nella pianificazione urbanistica come ambiti urbani consolidati, per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati. La superficie minima dell'area da destinare ad un polo per l'infanzia, comprendente il nido e la scuola dell'infanzia, e' data dalla somma delle superfici richieste dalle leggi e dalle norme tecniche vigenti per il nido e per l'edilizia scolastica. Se il polo per l'infanzia e' destinato ad accogliere anche ulteriori servizi educativi, il complessivo dimensionamento dell'area e' determinato sommando tutti gli indici parziali di riferimento, eccettuato il caso che non sia prevista sovrapposizione degli orari. Qualora l'area presenti dimensioni e caratteristiche urbanistiche e tecniche che lo consentano, gli spazi esterni possono essere utilizzati anche da famiglie con bambini o altri utenti, specificamente individuati dall'ente gestore, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia della funzionalita', della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com23">
            <num>2.</num>
            <alinea>6 Caratteristiche degli spazi esterni  Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere:</alinea>
            <el id="art25-com23-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com23-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> zone attrezzate con arredi e materiali diversificati per le attivita' ludiche;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com23-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> zone attrezzate solo a verde.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com24">
            <num/>
            <corpo>Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com25">
            <num>2.</num>
            <corpo>7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni  Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima costituita dalla sezione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com26">
            <num/>
            <corpo>L'unita' minima e' integrata da altri spazi, destinati a gioco libero, atelier e laboratori o altre attivita', individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati a rotazione o contemporaneamente per attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo, da bambini anche appartenenti a sezioni diverse. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com27">
            <num>2.</num>
            <corpo>8 Definizione e organizzazione delle unita' funzionali minime  La sezione rappresenta l'unita' spaziale ed organizzativa minima del nido d'infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com28">
            <num/>
            <corpo>La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini, della possibilita' di organizzare gruppi diversi, nonche' della differenziazione delle attivita'. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com29">
            <num/>
            <alinea>Le sezioni sono distinte per fasce di eta' omogenee. Sono possibili inoltre organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi. La struttura del nido d'infanzia puo' articolarsi su piu' sezioni -fino a un massimo di quattro - in relazione alla capienza della struttura stessa e all'eta' e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione comprende spazi idonei a svolgere le seguenti funzioni:</alinea>
            <el id="art25-com29-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> il gioco e le attivita' individuali e di gruppo;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com29-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> il riposo;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com29-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> il pasto;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com29-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> l'igiene personale. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini avendo come riferimento anche le diverse eta'.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com30">
            <num>2.</num>
            <alinea>9 Spazi per i genitori  Nel nido d'infanzia, anche in attuazione di quanto previsto all'art.8 della legge, sono individuati spazi destinati specificamente ai genitori e in particolare:</alinea>
            <el id="art25-com30-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> uno o piu' spazi attrezzati per l'accoglienza dei bambini e dei genitori, da collocare all'ingresso del servizio o negli spazi comuni alle sezioni, o all'interno di ciascuna sezione;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com30-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> uno o piu' spazi destinati a laboratorio per gli adulti, cosi' come indicato alla lettera c) del successivo paragrafo sui servizi generali.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com31">
            <num/>
            <corpo>Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire inoltre l'informazione e la comunicazione sull'attivita' del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com32">
            <num>2.</num>
            <alinea>10 Servizi generali  I servizi generali sono costituiti da:</alinea>
            <el id="art25-com32-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e per l'igiene personale;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> un vano per la zona pranzo del personale;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> uno o piu' spazi laboratorio destinati agli operatori e ai genitori, con funzioni di preparazione e allestimento del materiale didattico, riunioni e incontri di lavoro, archivio e attivita' amministrativa, documentazione e biblioteca;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> la cucina, conforme alle norme vigenti in materia;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> un locale o uno spazio guardaroba per la biancheria pulita, utilizzabile, eventualmente come stireria;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> un locale adibito a lavanderia e a deposito biancheria sporca, dimensionato e attrezzato secondo il tipo di servizio fornito; il servizio di lavanderia puo' essere commissionato all'esterno, purche' all'interno sia previsto un deposito per la biancheria sporca;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo> uno o piu' vani tecnici;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com32-let8">
              <num>h)</num>
              <corpo> un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com33">
            <num>2.</num>
            <corpo>11 Tabelle dietetiche e pasti  La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dail'Azienda Unita' sanitaria locale. Occorre sottolineare il contenuto tecnico dell'atto di approvazione, con il quale si vuole promuovere la collaborazione tra l'ente gestore e l'Azienda per raggiungere il fine comune della tutela della salute dei bambini. Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioe' riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unita' sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata. La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano priorita' all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico, questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovra' essere fornita al gestore da parte del fornitore. I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali, e favorire la graduale introduzione di cibi biologici. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di eta' superiore all'anno e, in tal caso, deve essere previsto un terminale di cucina attrezzato, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atto a garantire il mantenimento della qualita' del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalita' concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Deve altresi' essere assicurata la gradibilita' della refezione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com34">
            <num>2.</num>
            <corpo>12 Ricettivita'  La ricettivita' minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo pieno che part-time e' fissata rispettivamente in 16 e 60 posti bambino. Entrambi gli indici possono essere modificati, rispettivamente in diminuzione o in aumento, nella misura massima del 15% in particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com35">
            <num>2.</num>
            <corpo>13 Micro-nidi  Il micro-nido si differenzia dal nido solo in quanto prevede l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini. La ricettivita' minima e massima e' fissata rispettivamente in 6 e 14 posti bambino, fermo restando la possibilita', anche in questo caso, di diminuire o aumentare tali indici nella misura massima del 15%. Per la quantificazione degli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Per gli spazi interni valgono gli stessi standard previsti per i nidi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com36">
            <num>3.</num>
            <corpo> Servizi integrativi  A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno dei servizi integrativi non e' prevista la somministrazione di pasti. In tali servizi puo' pero' essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com37">
            <num>3.</num>
            <corpo>1 Centri per bambini e genitori  Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettivita' che consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attivita' di gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, cosi' come indicato all'art. 3, comma 3 della legge. La definizione della superficie utile netta deve tenere conto di due indici distinti: mq. 5,5 per utente per quanto riguarda gli spazi destinati alle attivita' dei bambini e degli adulti e mq. 1,5 per utente per quanto riguarda i servizi generali. Per utente si intende ciascun bambino.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com38">
            <num/>
            <alinea>Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere:</alinea>
            <el id="art25-com38-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> zone comuni per le attivita' rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;</corpo>
            </el>
            <el id="art25-com38-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> spazi destinati ai servizi generali.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art25-com39">
            <num/>
            <corpo>I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse eta'. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com40">
            <num>3.</num>
            <corpo>2 Spazi bambini  La struttura degli spazi bambini ha una ricettivita' massima di 50 bambini. Negli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di sedime. La definizione della superficie utile netta minima deve tenere conto di due indici distinti: mq. 6,5 per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini; mq. 2 per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali. Gli spazi e le attivita' devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'eta', al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attivita' educative. La legge regionale non prevede l'obbligo di locali specifici per il riposo, dati i tempi ridotti di apertura del servizio; tuttavia, data la fascia di eta' dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessita'.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art25-com41">
            <num>4.</num>
            <corpo> Servizi ricreativi  I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono servizi ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, con carattere di estemporaneita' ed occasionalita', attivita' di gioco con altri bambini guidate da personale adulto con funzioni di animazione. Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini. Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale e le disposizioni della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela del benessere (paragrafo 1.3). Per consentire il controllo su tali requisiti da parte del Comune, occorre che i gestori di tali servizi provvedano all'autodenuncia dell'attivita' venti giorni prima dell'inizio della stessa. Per i servizi gia' funzionanti il termine e' di trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art26">
          <num>Art. 26.</num>
          <rubrica>(Integrazione tra servizi)</rubrica>
          <comma id="art26-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuita' tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilita', di accessibilita' e del verde.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art27">
          <num>Art. 27.</num>
          <rubrica>(Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento)</rubrica>
          <comma id="art27-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilita', sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilita'.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art27-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, ne' in condizioni normali, ne' in condizioni critiche.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art28">
          <num>Art. 28.</num>
          <rubrica>(Vincolo di destinazione)</rubrica>
          <comma id="art28-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione e' istituito vincolo di destinazione per quindici anni.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art28-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Lo svincolo prima della scadenza e' consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido d'infanzia.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </titolo>
      <titolo id="tit4">
        <num>Titolo IV.</num>
        <rubrica>Personale dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e coordinamento pedagogico</rubrica>
        <articolo id="art29">
          <num>Art. 29.</num>
          <rubrica>(Requisiti del personale)</rubrica>
          <comma id="art29-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali,  il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilita' delle prestazioni e la mobilita' tra i servizi.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art30">
          <num>Art. 30.</num>
          <rubrica>(Compiti del personale)</rubrica>
          <comma id="art30-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3 gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art30-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attivita' del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art30-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art31">
          <num>Art. 31.</num>
          <rubrica>(Collegialita' e lavoro di gruppo)</rubrica>
          <comma id="art31-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialita', in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita' degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalita' degli operatori del servizio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art31-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le modalita' di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art32">
          <num>Art. 32.</num>
          <rubrica>(Rapporto numerico tra personale e bambini)</rubrica>
          <comma id="art32-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravita' dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art32-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresi' il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art33">
          <num>Art. 33.</num>
          <rubrica>(Coordinatori pedagogici)</rubrica>
          <comma id="art33-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art33-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art34">
          <num>Art. 34.</num>
          <rubrica>(Compiti dei coordinatori pedagogici)</rubrica>
          <comma id="art34-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e continuita' degli interventi sul piano educativo, e di omogeneita' ed efficienza sul piano   organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art34-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualita' dei servizi, nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali   e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art34-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art35">
          <num>Art. 35.</num>
          <rubrica>(Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori)</rubrica>
          <comma id="art35-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attivita' ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Universita' o da centri di formazione e ricerca.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com4">
            <num>5.</num>
            <corpo> Requisiti organizzativi  5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti  Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini e' uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualita' dei servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'eta', delle caratteristiche dei bambini accolti, nonche' dei tempi di apertura dei servizi. I nidi d'infanzia possono infatti essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o part-time, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore. Con particolare riferimento all'eta' dei bambini e ai tempi dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore previste nel contratto nazionale di lavoro in materia e nella contrattazione decentrata.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com5">
            <num/>
            <alinea>Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si intende ogni bambino iscritto. Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi d'infanzia e' il seguente:</alinea>
            <el id="art35-com5-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di eta' compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com5-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di eta' compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a tempo parziale;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com5-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi che ospitino esclusivamente sezioni di bambini in eta' compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a undici bambini per ogni educatore nei nidi a tempo parziale, anche aggregate a scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attivita' di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attivita' vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non puo' essere superiore a diciotto bambini per ogni addetto. Tale rapporto potra' variare qualora le attivita' di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art35-com6">
            <num>5.</num>
            <corpo>2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti  Negli spazi bambini, in considerazione dell'eta' degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di eta' tra i ventiquattro e i trentasei mesi. Nei centri per bambini e genitori, in considerazione delle loro caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attivita', il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com7">
            <num>5.</num>
            <corpo>3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini disabili  Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravita' dei casi, nelle sezioni di nido, nei micro-nidi e negli spazi bambini in cui essi sono inseriti puo' essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com8">
            <num>5.</num>
            <alinea>4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia  Ai sensi dell'art. 6 della legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione di provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'approvazione del disegno di legge n. 5838 &quot;Norme per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi peri bambini di eta' inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie&quot;, attualmente all'esame del Parlamento e che prevede per l'accesso ai posti di educatore il titolo universitario di primo livello di durata triennale o il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione, i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:</alinea>
            <el id="art35-com8-let1">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di maturita' magistrale;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let2">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di maturita' rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let3">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let4">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di dirigente di comunita';</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let5">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di tecnico dei servizi sociali;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let6">
              <num>-</num>
              <corpo> operatore servizi sociali;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com8-let7">
              <num>-</num>
              <corpo> titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della pubblica Istruzione.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art35-com9">
            <num/>
            <alinea>Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli per l'accesso:</alinea>
            <el id="art35-com9-let1">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di laurea in pedagogia;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com9-let2">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di laurea in scienze dell'educazione;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com9-let3">
              <num>-</num>
              <corpo> diploma di laurea in scienze della formazione.</corpo>
            </el>
            <coda>6. Educatrice familiare  L'educatrice familiare e' un servizio sperimentale da avviarsi nei comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio. Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre il possesso dei titoli di studio indicati in precedenza per l'accesso a posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovra' avere partecipato al corso di formazione di ore 480 all'interno del progetto regionale &quot;Creazione di una occupazione tramite la formazione della figura sperimentale dell'educatrice familiare e l'avvio di nuovi servizi per l'infanzia&quot;, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1934 del 2/11/1998. Qualora, in fase di primo avvio, non siano disponibili educatrici in possesso dei requisiti anzi riportati, la sperimentazione puo' essere attivata con educatrici in possesso del titolo di studio di cui al punto 5.4 e di uno dei seguenti requisiti:  - avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e di avvio d'impresa non inferiori alle 200 ore. In tale caso andra' prevista una formazione aggiuntiva di 150 ore finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche;  - avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e di avvio d'impresa non inferiori a 200 ore e avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio di almeno 3 mesi. Per l'educatrice familiare il rapporto numerico non deve essere superiore a tre bambini per ogni educatore. I Comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa forma di servizio alle famiglie con bambini in eta' 0-3 anni, adottando le necessarie modalita' di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.</coda>
          </comma>
          <comma id="art35-com10">
            <num/>
            <corpo>Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'eta' dei bambini, scelgono la stessa educatrice che svolgera' il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime anche a rotazione, ma con una periodicita' indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la stabilita' dei punti di riferimento dei bambini. Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalita' organizzative del servizio. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com11">
            <num/>
            <corpo>Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equita' rispetto alle rette dei nidi d'infanzia dello stesso Comune. La Regione a sostegno della realizzazione del servizio di educatrice familiare prevede, nel proprio bilancio, contributi da erogarsi agli Enti locali. La Regione con propri atti amministrativi definisce annualmente l'entita' dei contributi. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com12">
            <num/>
            <alinea>I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete del servizio di educatrice familiare con i nidi d'infanzia e gli altri servizi integrativi attraverso i seguenti strumenti:</alinea>
            <el id="art35-com12-let1">
              <num>-</num>
              <corpo> la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli altri servizi per l'infanzia del territorio;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com12-let2">
              <num>-</num>
              <corpo> la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche qualificate (coordinatori pedagogici);</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com12-let3">
              <num>-</num>
              <corpo> la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici agli altri servizi integrativi al nido;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com12-let4">
              <num>-</num>
              <corpo> la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche relative alla crescita dei figli e in particolare quelle della sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione della specificita' organizzativa di questo servizio.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art35-com13">
            <num>7.</num>
            <alinea> Servizi integrativi sperimentali  L'art. 3, comma 7 della legge prevede che gli Enti locali e la Regione promuovano sperimentazioni di servizi integrativi, per meglio rispondere alle diverse necessita' emergenti nella societa'. La natura stessa della sperimentazione richiede la necessaria flessibilita'; ad essi, in quanto servizi educativi per la prima infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16. L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualita' dei servizi, impone pertanto di stabilire i requisiti imprescindibili, anche per i servizi sperimentali, che sono:</alinea>
            <el id="art35-com13-let1">
              <num>-</num>
              <corpo> il rispetto del rapporto numerico tra personale educatore e bambini in analogia con quanto previsto per i servizi indicati nella presente direttiva;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com13-let2">
              <num>-</num>
              <corpo> il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per il personale educatore;</corpo>
            </el>
            <el id="art35-com13-let3">
              <num>-</num>
              <corpo> il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrita' e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio delle famiglie.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art35-com14">
            <num/>
            <corpo>Nel caso di iniziative sperimentali attuate dagli Enti locali, occorre tenerne costantemente informata la Regione, sia al fine di un'eventuale presa in carico delle stesse ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge, sia per assicurare la completezza del sistema informativo sui servizi di cui all'art. 15 della legge. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art35-com15">
            <num>8.</num>
            <corpo> Sistema informativo Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge, Regione ed Enti locali concorderanno l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati circa i servizi della prima infanzia.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </titolo>
      <titolo id="tit5">
        <num>Titolo V.</num>
        <rubrica>Norme finanziarie, transitorie e finali</rubrica>
        <articolo id="art36">
          <num>Art. 36.</num>
          <rubrica>(Norma finanziaria)</rubrica>
          <comma id="art36-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art37">
          <num>Art. 37.</num>
          <rubrica>(Norme transitorie e finali)</rubrica>
          <comma id="art37-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di attuazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3 concernente i requisiti strutturali potra' prevedere deroghe agli standard strutturali previsti dalla presente legge.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art37-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni relative all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21 comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </titolo>
    </articolato>
    <formulafinale/>
  </SemiArticolato>
</NIR>
