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    <intestazione>
      <tipoDoc>Proposta di legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="17012001">17 gennaio   2001</dataDoc> n.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      <numDoc>231</numDoc>
      <titoloDoc>Norme per l'installazione e modifiche di impianti per telecomunicazioni</titoloDoc>
    </intestazione>
    <articolato>
      <capo id="cap1">
        <num>Capo I.</num>
        <rubrica>Finalita' - Campo di applicazione - Definizioni</rubrica>
        <articolo id="art1">
          <num>Art. 1.</num>
          <rubrica>(Finalita')</rubrica>
          <comma id="art1-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La presente legge disciplina la richiesta di autorizzazione, il progetto, l'installazione e la conduzione di impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni (Radio, Radiotelevisivi, Radiomobili) che trasmettano o ricevano nelle bande di frequenza comprese fra 100 kHz e 300 GHz, stabilendo le regole per il controllo degli impianti a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dall'inquinamento da campi elettromagnetici.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Predispone inoltre gli strumenti di pianificazione necessari ad assicurare che l'installazione degli impianti avvenga compatibilmente  con le esigenze di tutela e difesa del territorio e dei vincoli urbanistici ed ambientali.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La Regione Piemonte si propone in tal modo di garantire a tutti i cittadini pari opportunita' nella fruizione dei servizi innovativi legati alle nuove tecnologie di teleradiocomunicazioni, tutelando, nel contempo, l'ambiente e la salute della popolazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art1-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> A tale scopo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale dovra' emettere un apposito regolamento tecnico che prescriva le norme generali cui dovranno attenersi i soggetti licenziatari di servizi di telecomunicazioni, in seguito denominati Gestori, per la realizzazione degli impianti nella Regione Piemonte.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art2">
          <num>Art. 2.</num>
          <rubrica>(Campo di applicazione)</rubrica>
          <comma id="art2-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Fatte salve le attribuzioni e i compiti dell'Autorita' per la garanzia delle comunicazioni, le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi per telecomunicazioni che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici per  frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art2-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> La presente legge non si applica agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attivita' nazionale ed internazionale e' regolata dal DPR 5 agosto 1996, n. 1214 &quot;Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori&quot;.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art3">
          <num>Art. 3.</num>
          <rubrica>(Definizioni)</rubrica>
          <comma id="art3-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Si definiscono impianti di telecomunicazioni o di teleradiocomunicazioni tutti i sistemi radioelettrici, con o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione (radiotelevisivi e radiomobili) o radioastronomia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Sono da considerarsi Impianti fissi gli impianti stabili che permangano nella stessa posizione per piu' di 6 mesi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Sono da considerarsi Impianti provvisori o temporanei gli impianti, aventi caratteristiche di mobilita', che permangano nella stessa posizione per una durata inferiori a 6 mesi. Ricadono nella stessa tipologia gli impianti utilizzati dai gestori per l'esecuzione di prove tecniche di trasmissione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Si definisce Esercizio degli impianti fissi radioelettrici  l'attivita' di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com5">
            <num>5.</num>
            <alinea> Si definisce Pianificazione Territoriale delle reti di teleradiocomunicazioni, in seguito indicata con P.T.R.T., quel particolare processo tecnico - amministrativo mediante il quale con opportuni mezzi tecnologici, vengono pianificate ed ottimizzate le reti secondo i seguenti criteri:</alinea>
            <el id="art3-com5-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> ridurre il numero di installazioni di impianti sul territorio al fine di minimizzare l'impatto ambientale, compatibilmente con le esigenze tecnologiche richieste dagli attuali sistemi di trasmissione e per quelli futuri;</corpo>
            </el>
            <el id="art3-com5-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> permettere il continuo monitoraggio per la tutela della salute della popolazione all'esposizione dei campi elettromagnetici;</corpo>
            </el>
            <el id="art3-com5-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> bonificare gli impianti esistenti che, per questioni sanitarie e/o urbanistiche, non rispettano la presente normativa;</corpo>
            </el>
            <el id="art3-com5-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> assicurare il servizio di pubblica utilita' in tutte le aree della Regione, anche in quelle a bassa densita' abitativa;</corpo>
            </el>
            <el id="art3-com5-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> favorire, in condizioni di emergenza, gli enti preposti alla salvaguardia del territorio e della salute pubblica.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art3-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Si definiscono Aree critiche le aree di particolare densita' abitativa o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute ovvero alla popolazione infantile e/o ospedaliera per le quali la pubblica amministrazione puo' prevedere l'adozione di localizzazioni alternative.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Si definiscono Aree degli impianti di telecomunicazioni esistenti, l'archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti esistenti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Si definiscono Aree di proprieta' regionale, provinciale e comunali le aree e/o gli edifici di competenza e/o di proprieta' della PPAA.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> Si definiscono Aree soggette alle possibili installazioni collettive di impianti di telecomunicazioni le aree riferite al territorio comunale, nelle quali sono disciplinate le localizzazione degli impianti sulla base dei criteri del presente articolo, comma 5, lettera a) b)c)d)e) e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com10">
            <num>10.</num>
            <corpo> Si definisce Organo regionale competente per la pianificazione territoriale delle reti di teleradiomunicazioni (di seguito denominato ORPT), una societa' mista pubblica e privata avente le competenze tecniche in grado di eseguire la pianificazione territoriale di tutte le reti di teleradiocomunicazioni.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com11">
            <num>11.</num>
            <corpo> Si definiscono Gestori o Operatori i titolari di licenze di telecomunicazioni.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com12">
            <num>12.</num>
            <corpo> Si definiscono Richiedenti i soggetti in possesso di titolo di disponibilita' dell'area/edificio o titolo equivalente.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap2">
        <num>Capo II.</num>
        <rubrica>Competenze - Ruoli</rubrica>
        <articolo id="art4">
          <num>Art. 4.</num>
          <rubrica>(Competenze della Regione)</rubrica>
          <comma id="art4-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Le competenze della Regione sono le seguenti:</alinea>
            <el id="art4-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> coordinare il servizio sanitario ed il servizio ambientale regionale in base al principio di complementarieta' fra i due servizi in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 299/99;</corpo>
            </el>
            <el id="art4-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <alinea> definire le procedure operative ed amministrative per permettere alle A.S.L. di avvalersi di organi  pubblici e privati idonei a svolgere  le funzioni di controllo cui sono preposte per legge:</alinea>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art5">
          <num>Art. 5.</num>
          <rubrica>(Competenze delle Province)</rubrica>
          <comma id="art5-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Le competenze della Provincia sono le seguenti:</alinea>
            <el id="art5-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> collabora con l'Organo regionale competente per la pianificazione territoriale delle reti di teleradiomunicazioni per l'elaborazione del Piano territoriale delle reti di teleradiocomunicazioni;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> individua sul territorio le aree soggette alle possibili installazioni collettive di impianti radio e radiotelevisivi, le aree soggette alle possibili installazioni collettive di impianti radiomobili, le aree cosiddette critiche, e le integra con le aree di proprieta' provinciale dandone comunicazione alla Regione per la successiva fase di elaborazione della P.T.R:T.;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> elabora, sentiti i Comuni e le CCMM, la metodologia per la definizione delle caratteristiche delle singole aree;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> promuove presso i comuni e/o le comunita' montane la conoscenza delle problematiche connesse alla installazione ed al funzionamento degli impianti di telecomunicazione;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> realizza il controllo e la vigilanza sugli impianti utilizzando l'attivita' dell'A.S.L. competente per territorio e dell'ARPA ed eventualmente i mezzi tecnologici e le competenze messe a disposizione da altri soggetti, purche' necessari all'efficacia del controllo stesso;</corpo>
            </el>
            <el id="art5-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> predispone annualmente un apposito piano di controllo che descrive le finalita' ed i metodi degli interventi e redige un accurato rapporto relativo alle risultanze dei controlli effettuati.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art6">
          <num>Art. 6.</num>
          <rubrica>(Competenze dei Comuni)</rubrica>
          <comma id="art6-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Le competenze del Comune sono le seguenti:</alinea>
            <el id="art6-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> individua sul territorio le aree degli impianti di telecomunicazioni esistenti, le aree di proprieta' comunale, dandone comunicazione alla Provincia per la successiva elaborazione, da parte della Regione, della P.T.R.T.;</corpo>
            </el>
            <el id="art6-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> esprime parere motivato sulla P.T.R.T. di massima elaborata dalla Regione, inerente il proprio territorio, entro 30 giorni di ricevimento della medesima, trasmettendo il parere e le eventuali osservazioni alla Provincia;</corpo>
            </el>
            <el id="art6-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> approva, con deliberazione della giunta comunale, tutti gli impianti inserite nella P.T.R.T. definitiva, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della medesima. L'approvazione comprende anche il rilascio, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, delle concessioni o autorizzazioni edilizie di tutti quegli impianti provvisti della necessaria documentazione tecnica.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art7">
          <num>Art. 7.</num>
          <rubrica>(Ruolo ARPA ed ASL locali)</rubrica>
          <comma id="art7-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'Arpa collabora con l'ORPT per l'elaborazione della P.T.R.T. di massima e rilascia, contemporaneamente, i pareri sanitari favorevoli di tutti gli impianti inseriti nella P.T.R.T. definitiva, e li trasmette, entro 30 giorni , alla Regione, alle Province ed ai Comuni competenti per territorio. L'Arpa esegue inoltre le necessarie verifiche preliminari in ambito radioelettrico e fornisce il supporto per l'individuazione dei punti critici di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, da sottoporre a monitoraggio giornaliero.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art7-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le ASL locali danno parere sanitario per quei particolari impianti che presentano delle specifiche criticita' edilizie-sanitarie nei tempi previsti per l'elaborazione della PTRT.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art8">
          <num>Art. 8.</num>
          <rubrica>(Ruolo degli Enti preposti alla tutela Architettonica ed Ambientale)</rubrica>
          <comma id="art8-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Gli Enti regionali preposti alla tutela architettonica ed ambientale del territorio, collaborano con l'ORPT per l'elaborazione della P.T.R.T. di massima e rilasciano i rispettivi pareri favorevoli o nulla osta di tutti gli impianti inseriti nella P.T.R.T. definitiva, entro 30 giorni dalla data di emissione della P.T.R.T. definitiva, che insistono sulle aree o sugli edifici di interesse storico ed ambientale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art9">
          <num>Art. 9.</num>
          <rubrica>(Ruolo dei gestori)</rubrica>
          <comma id="art9-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Gestori collaborano con l'ORPT e con gli Enti amministrativi e di controllo al fine di garantire l'elaborazione, nonche' l'esecuzione, della P.T.R.T..</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com2">
            <num>2.</num>
            <alinea> I Gestori partecipano all'interno del processo, nel modo seguente:</alinea>
            <el id="art9-com2-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> forniscono la mappatura degli impianti esistenti con le relative indicazioni tecniche di impianto;</corpo>
            </el>
            <el id="art9-com2-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> forniscono la mappatura dei nuovi impianti pianificati con le relative indicazioni tecniche di impianto;</corpo>
            </el>
            <el id="art9-com2-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> forniscono le necessarie risorse per una corretta elaborazione della P.T.R.T. ed attuazione della medesima;</corpo>
            </el>
            <el id="art9-com2-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> Esprimono parere motivato sulla P.T.R.T. di massima , promuovendo soluzioni alternative compatibili con la P.T.R.T. e con i tempi tecnici di attuazione.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap3">
        <num>Capo III.</num>
        <rubrica>Procedura amministrativa per nuove installazioni e modifiche di impianti esistenti</rubrica>
        <articolo id="art10">
          <num>Art. 10.</num>
          <rubrica>(Procedura amministrativa per l'installazione dei nuovi impianti)</rubrica>
          <comma id="art10-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> L'installazione e la costruzione dei nuovi impianti deve avvenire in accordo con la pianificazione territoriale prevista e secondo la seguente procedura:</alinea>
            <el id="art10-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> la Regione formula alla Provincia, ai Comuni, ai Gestori ed agli altri Enti avente le specifiche competenze, la richiesta di acquisizione di tutti gli elementi necessari all'elaborazione della P.T.R.T. di massima;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> la Provincia redige un documento in cui vengono delineate le metodologie da applicare per una corretta individuazione degli elementi necessari all'elaborazione della PTRT. da inoltrare ai singoli comuni e/o CCMM entro 30 giorni dalla richiesta regionale;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> i Comuni ,o nei casi specifici, le Comunita' Montane, ricevuta la richiesta da parte della Regione, e ricevuto il documento provinciale indicato nel punto 3 del presente articolo, redigono le mappe delle aree soggette alle possibile installazione di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi, le aree degli impianti esistenti, le aree di proprieta' comunale e le aree cosiddette critiche e le trasmettono alla Provincia entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata dalla Regione;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> La Provincia integra le mappe ricevute dai Comuni o dalle CCMM con le aree di pertinenza provinciale e le trasmette all'ORPT per l'elaborazione della P.T.R.T. di massima; entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione pervenuta dai Comuni e/o dalle CCMM;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale collabora con l'ORPT per l'elaborazione della P.T.R.T. di massima, ed esegue le necessarie verifiche preliminari, in ambito radioelettrico, fornendo il supporto per l'individuazione dei punti critici di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, da sottoporre a monitoraggio giornaliero;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let6">
              <num>f)</num>
              <corpo> gli Enti regionali preposti alla tutela architettonica ed ambientale del territorio, forniscono le mappe delle aree e degli edifici di interesse architettonico ambientale ed interagiscono con l'ORPT per l'elaborazione della P.T.R.T. di massima, rilasciando i rispettivi pareri favorevoli o nulla osta di tutti gli impianti inseriti nella P.T.R.T. definitiva che ricadono su aree o su edifici di interesse storico ed ambientale, entro 30 giorni della data di ricevimento della P.T.R.T. definitiva;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let7">
              <num>g)</num>
              <corpo> i Gestori trasmettono, entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata dalla Regione, le mappe degli impianti esistenti e di quelli in pianificazione (piano annuale) e le mappe di eventuali siti gia' acquisiti a livello contrattuale con le proprieta' locali all'organo regionale competente per l'elaborazione della PTRT;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let8">
              <num>h)</num>
              <corpo> L'ORPT raccoglie tutta la documentazione ed elabora una P.T.R.T. di massima, entro e non oltre i 30 giorni dalla data ricevimento della suddetta documentazione. L'ORPT trasmette successivamente la proposta all'Arpa, ai Gestori, agli Enti regionali di tutela architettonica ed ambientale del territorio ed alle Province che a loro volta la trasmettono ai Comuni ed alle  CC.MM.;</corpo>
            </el>
            <el id="art10-com1-let9">
              <num>i)</num>
              <corpo> i Gestori entro 30 giorni dal ricevimento della P.T.R.T. di massima, inviano le loro osservazioni e pareri all'ORPT preposto dalla Regione per l'elaborazione della P.T.R.T. definitiva;</corpo>
            </el>
            <coda>j) i Comuni o le CCMM entro 30 giorni dal ricevimento della P.T.R.T. di massima inviano, alle rispettive Province, le proprie osservazioni e pareri;  k) le Province entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni formulate dai Comuni sulla P.T.R.T. di massima, le integrate con le osservazioni e pareri provinciali e li trasmette all'ORPT preposto dalla Regione per l'elaborazione della P.T.R.T. definitiva;  l) L'ORPT elabora, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni e dei pareri, la P.T.R.T. definitiva e la trasmette ai Gestori, all'Arpa e agli Enti regionali di tutela architettonica ed ambientale del territorio ed alle Province che a loro volta la trasmettono ai Comuni e/o alle CCMM;  m) L'ARPA con l'elaborazione della PTRT definitiva rilascia, contemporaneamente, tutti pareri sanitari favorevoli di tutti gli impianti inseriti, e li trasmette, entro 30 giorni, alla Regione, alle Province ed ai Comuni competenti per territorio. Essa inoltre fornisce il supporto per l'individuazione dei punti critici di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, da sottoporre a monitoraggio giornaliero;  n) i Comuni ricevuta la PTRT definitiva approva, con deliberazione della giunta comunale, tutti gli impianti inseriti, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della medesima, che non presentano incongruenze, difformita' o criticita' segnalate nelle osservazioni della PTRT di massima. L'approvazione comprende anche il rilascio, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, delle concessioni o autorizzazioni edilizie di tutti quegli impianti provvisti della necessaria documentazione tecnica progettuale, di impianto e titolo di disponibilita' dell'area/edificio o titolo equivalente;  o) i richiedenti potranno ottenere il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie per la realizzazione delle infrastrutture degli impianti di telecomunicazioni, presentando la necessaria documentazione tecnica e di impianto ai Comuni competenti per territorio.</coda>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art11">
          <num>Art. 11.</num>
          <rubrica>(Modifica degli impianti esistenti)</rubrica>
          <comma id="art11-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> La modifica di un impianto esistente e' soggetta a tre diverse procedure in base alla tipologia dell'intervento:</alinea>
            <el id="art11-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> intervento per modifica dell'impianto esistente nel solo ambito edilizio urbanistico, senza variazione del sistema radiante. In questo caso il richiedente formula specifica richiesta direttamente al Comune competente che rilascia la relativa autorizzazione edilizia in base al piano regolatore comunale ed alle leggi nazionali e regionali vigenti e comunica la variazione alla Provincia;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> intervento per modifica dell'impianto esistente del solo sistema radiante senza variazione dei parametri edilizi ed urbanistici. Il richiedente deve formulare apposita richiesta alla Provincia competente per territorio con la necessaria documentazione tecnica. La Provincia trasmette entro 5 giorni la documentazione all'Arpa ed all'Organo regionale per la pianificazione territoriale delle reti di telecomunicazioni. L'Arpa e l'ORPT rilasciano e trasmettono i rispettivi pareri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. La Provincia, entro 30 giorni dall'ottenimento dei rispettivi pareri emette l'autorizzazione per la variante all'impianto del sistema radiante;</corpo>
            </el>
            <el id="art11-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> intervento per modifica del sistema radiante e dei parametri edilizi urbanistici. Il richiedente deve formulare apposita richiesta alla Provincia ed al Comune competente per territorio secondo le indicazioni riportate nel presente articolo ai punti 1 e 2.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art11-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per gli impianti  provvisori o temporanei gia' presenti sul territorio regionale, i gestori dovranno provvedere all'adeguamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente normativa, pena lo spegnimento dei medesimi e il pagamento delle sanzioni amministrative previste nell'art. 12.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap4">
        <num>Capo IV.</num>
        <rubrica>Controllo - Oneri</rubrica>
        <articolo id="art12">
          <num>Art. 12.</num>
          <rubrica>(Controllo degli impianti)</rubrica>
          <comma id="art12-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> La Provincia, d'intesa con i Comuni ed avvalendosi del supporto dell'A.S.L. competente per territorio, dell'attivita' dell'ARPA e delle competenze nonche' delle risorse tecnologiche messe a disposizione di altri soggetti, esercita le funzioni di vigilanza e controllo degli impianti al fine di garantire:</alinea>
            <el id="art12-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> il rispetto del principio di minimizzazione del numero di impianti presenti sul territorio;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> il rispetto dei limiti di esposizione previsti;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> le caratteristiche radioelettriche dichiarate dai gestori ed il loro mantenimento nel tempo;</corpo>
            </el>
            <el id="art12-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> gli standard qualitativi minimi del servizio.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art12-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> A tale fine la Provincia ha obbligo di procedere annualmente alla redazione di un piano di controllo in cui vengono definite le finalita' ed i metodi applicati nonche' le responsabilita' e le competenze per l'anno in corso, al termine del quale viene presentato all'Organo regionale per la Pianificazione Territoriale delle reti di teleradiocomunicazioni, un completo rapporto dell'attivita' di controllo. Tale rapporto, avente carattere pubblico, e' reso disponibile a chiunque voglia esercitare il proprio diritto all'informazione (associazione o cittadino).</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art13">
          <num>Art. 13.</num>
          <rubrica>(Oneri autorizzativi, di pianificazione e di controllo)</rubrica>
          <comma id="art13-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Agli oneri derivanti dal compimento delle attivita' tecniche ed amministrative, di cui all'art. 10, concernenti le istruttorie e i sopralluoghi, le attivita' di pianificazione, controllo, monitoraggio, provvedono i gestori o richiedenti nella misura e con le modalita' fissate nel regolamento tecnico di cui all'art. 1, comma 4.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art13-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le somme derivanti dai contributi di cui al comma precedente sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa con vincolo di destinazione alle attivita' tecniche svolte dai singoli enti e organi pubblici.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap5">
        <num>Capo V.</num>
        <rubrica>Sanzioni - Disposizioni finali</rubrica>
        <articolo id="art14">
          <num>Art. 14.</num>
          <rubrica>(Sanzioni)</rubrica>
          <comma id="art14-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dal Comune, e dalla Provincia competente per territorio:</alinea>
            <el id="art14-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> da lire 50.000.000 a lire 200.000.000 per chiunque installa, attiva un impianto senza seguire le prescrizioni impartite dalla presente legge;</corpo>
            </el>
            <el id="art14-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> da lire 25.000.000 a lire 50.000.000, per chiunque modifica un impianto senza seguire le prescrizioni impartite dalla presente legge;</corpo>
            </el>
            <el id="art14-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> da lire 25.000.000 a lire 100.000.000, per chiunque non adegua l'impianto secondo i termini prescritti dalla presente legge.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art14-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nei casi di cui al punto 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, i trasgressori sono tenuti, a loro spese, alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune che interviene ai sensi dell'art. 17, comma 9, del dlgs 22/1997 con addebito delle relative spese ai trasgressori. I proventi delle sanzioni rimangono a disposizione del Comune.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art15">
          <num>Art. 15.</num>
          <rubrica>(Disposizioni finali)</rubrica>
          <comma id="art15-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6, e' abrogata.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art16">
          <num>Art. 16.</num>
          <rubrica>(Dichiarazione di urgenza)</rubrica>
          <comma id="art16-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
    </articolato>
    <formulafinale/>
  </SemiArticolato>
</NIR>
