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      <tipoDoc>Disegno di legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="06062000">06 giugno    2000</dataDoc> n.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      <numDoc>43</numDoc>
      <titoloDoc>Eliminazione delle barriere architettoniche: Norme per l'applicazione dei progetti ed il collaudo delle opere edilizie, e per il funzinamento degli interventi di competenza regionale, provinciale e comunale</titoloDoc>
    </intestazione>
    <articolato>
      <capo id="cap1">
        <num>Capo I.</num>
        <rubrica>Disposizioni generali</rubrica>
        <articolo id="art1">
          <num>Art. 1.</num>
          <rubrica>(Finalita')</rubrica>
          <comma id="art1-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Regione Piemonte promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati, nonche' degli spazi pubblici e privati aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attivita' sociali e lavorative da parte delle persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art2">
          <num>Art. 2.</num>
          <rubrica>(Interventi)</rubrica>
          <comma id="art2-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea>Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, mediante:</alinea>
            <el id="art2-com1-let1">
              <num>1)</num>
              <corpo> la promozione di attivita' di sensibilizzazione, informazione e formazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la piena partecipazione sociale delle persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale;</corpo>
            </el>
            <coda>2) la disciplina edilizia delle costruzioni, degli interventi di ristrutturazione ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;  3) la pianificazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;  4) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonche' dagli spazi aperti al pubblico;  5) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;  6) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature cosi' come descritti all'art. 12 della presente legge.</coda>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap2">
        <num>Capo II.</num>
        <rubrica>Disposizioni edilizie</rubrica>
        <articolo id="art3">
          <num>Art. 3.</num>
          <rubrica>(Coordinamento con la normativa esistente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche)</rubrica>
          <comma id="art3-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La presente legge viene emanata in attuazione delle seguenti norme:  legge 28 febbraio 1986, n. 41 art. 32 commi 20 e 21;  legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 27. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com2">
            <num/>
            <corpo>- Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giungo 1989, n. 236, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com3">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e le norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con le norme di cui al comma 1 debbono essere modificate in coerenza con le finalita' ed i contenuti tecnici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 27 comma 11.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com4">
            <num>3.</num>
            <corpo> Si rimanda alle disposizioni vigenti in tema di edilizia e di eliminazione di barriere architettoniche per quanto non esplicitamente normato dalla presente legge regionale.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art3-com5">
            <num>4.</num>
            <corpo> per le definizioni di accessibilita', visitabilita' e adattabilita' valgono quelle definite con il D.M. LL.PP. 14/06/1989, n. 236.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art4">
          <num>Art. 4.</num>
          <rubrica>(Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero agli interventi edilizi su edifici esistenti)</rubrica>
          <comma id="art4-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Tutte le opere edilizie, pubbliche e private di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento, e comunque tutti gli interventi previsti all'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457. al chiuso ed all'aperto, devono essere progettate e realizzate in modo da consentire il regolare accesso, fruibilita' e visibilita' alla globalita' della popolazione utente, ai sensi della vigente normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> il progetto dovra' altresi' prevedere la non creazione di barriere architettoniche e/o l'eliminazione di quelle esistenti in tutte quelle opere o modificazioni soggette a concessione e/o autorizzazione edilizia ai sensi della legge n. 10/77.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Anche le opere previste dall'art. 26 della legge n. 47/85 e successive modificazioni dovranno essere assoggettate a conformita', da parte del professionista asseverante, che dovra' garantire il mantenimento delle situazioni di accessibilita', adattabilita', fruibilita' e visibilita', se gia' esistente.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Al fine di garantire l'accessibilita' e la visibilita' degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni spazio aperto al pubblico, la Giunta regionale puo' deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui ai commi 1° 2° 3°.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> E' competenza del progettista, per la richiesta di concessione di autorizzazione ai sensi della legge 10/77, specificare:   a) la soluzione adottata atta a garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche;  b) le proposte suggerite per ogni opera non contemplata dalla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche, od in parziale difformita' da queste, ma che ne assicurino la completa accessibilita', visibilita' nel rispetto delle finalita' indicate normativa.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com7">
            <num>7.</num>
            <alinea> La documentazione di progetto dovra' quindi comprendere:</alinea>
            <el id="art4-com7-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> una relazione dettagliata con le soluzioni adottate atte a comprovare e motivare la conformita' del progetto alle prescrizioni di cui all'art. 1;</corpo>
            </el>
            <el id="art4-com7-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> gli elaborati grafici, su scala appropriata, necessari all'evidenziazione dei percorsi e delle proposte progettuali, comprensivi di particolari di dettaglio.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art4-com8">
            <num/>
            <corpo>Quando si tratta di opere pubbliche o di interesse pubblico gli elaborati dovranno contenere anche lo specifico computo metrico, capitolato speciale di appalto ed elenco prezzi relativamente a quanto previsto per la non creazione o per l'eliminazione delle barriere architettoniche (se gia' esistenti) nel rispetto delle prescrizioni tecniche introdotte dalla normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e quant'altro previsto dalla normativa sulle opere pubbliche. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com9">
            <num>8.</num>
            <corpo> La mancanza o l'incompletezza della documentazione o l'omessa dimostrazione della completa accessibilita' (per le nuove realizzazioni) e della soluzione adottata per il superamento delle barriere architettoniche (se gia' esistenti) comportera' la non concessione ad edificare od il mancato rilascio dell'autorizzazione edilizia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com10">
            <num>9.</num>
            <corpo> Non saranno approvabili varianti in corso d'opera che determinano la creazione di barriere architettoniche o la non eliminazione di quelle esistenti, in contrasto con il progetto approvato.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art4-com11">
            <num>10.</num>
            <corpo> Sono sempre possibili varianti che prevedono soluzioni diverse e piu' funzionali anche nel merito delle innovazioni introdotte purche' sempre finalizzate alla completa accessibilita' nel rispetto della vigente normativa finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art5">
          <num>Art. 5.</num>
          <rubrica>(Approvazione dei progetti e verifiche)</rubrica>
          <comma id="art5-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> E' competenza degli Enti preposti al controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia verificare la reale accessibilita', adattabilita', fruibilita' e visitabilita' di tali opere con particolare attenzione alla completa accessibilita' nel rispetto della vigente normativa finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, se gia' esistenti.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le commissioni Edilizie dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti debbono essere obbligatoriamente integrate con una figura di esperto nel campo dell'eliminazione delle barriere architettoniche individuata su indicazione delle Associazioni di volontariato delle /per le persone con disabilita' fisica o sensoriale attive nell'ambito del territorio della Provincia.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Al fine di poter procedere ad un approfondito e competente esame dei progetti, finalizzato alla non costruzione ed eliminazione delle barriere architettoniche, gli Enti di cui al comma 1. possono richiedere la consulenza di professionisti specificamente competenti e dei servizi messi a disposizione dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 15 c.2.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> Il rilascio di collaudo, dell'agibilita' e/o adattabilita' sara' vincolato alla effettiva accessibilita', adattabilita', fruibilita' e visibilita' come previsto dal progetto.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art5-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, l'effettiva accessibilita', fruibilita' e visitabilita' o l'eliminazione delle barriere architettoniche, se gia' esistenti, rappresentano una condizione necessaria per il finanziamento dei lavori, ai sensi dell'art. 32 della legge 41/86.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art6">
          <num>Art. 6.</num>
          <rubrica>(Oneri di urbanizzazione)</rubrica>
          <comma id="art6-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Comuni, per l'attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici e spazi di loro competenza, debbono destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, oltre ad altre eventuali fonti di finanziamento ivi comprese quelle derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 2, 5, 6, della presente legge.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art6-com2">
            <num/>
            <corpo>Tale quota non deve essere inferiore al 30% dell'entita' del contributo richiesto. </corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap3">
        <num>Capo III.</num>
        <rubrica>Interventi finanziari per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dagli spazi aperti al pubblico</rubrica>
        <articolo id="art7">
          <num>Art. 7.</num>
          <rubrica>(Beneficiari)</rubrica>
          <comma id="art7-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Possono beneficiare delle agevolazione previste dalla presente legge:</alinea>
            <el id="art7-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> gli enti locali;</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> gli enti e soggetti pubblici ivi comprese le Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilita';</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> i soggetti privati, che gestiscono attivita' commerciali, scolastiche, culturali e ricreative in locali e spazi aperti al pubblico;</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> le imprese, ivi comprese le cooperative che abbiano assunto persone con disabilita' fisica e/o sensoriale;</corpo>
            </el>
            <el id="art7-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> le persone con impedita o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico fiscale i citati soggetti.</corpo>
            </el>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art8">
          <num>Art. 8.</num>
          <rubrica>(Competenze)</rubrica>
          <comma id="art8-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Spetta alla Giunta regionale:</alinea>
            <el id="art8-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> Adottare il piano annuale di intervento di cui all'art. 14;</corpo>
            </el>
            <el id="art8-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> Assegnare alle Province ed ai Comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale d'intervento;</corpo>
            </el>
            <el id="art8-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> Provvedere al funzionamento del Centro regionale di documentazione di cui all'art. 15;</corpo>
            </el>
            <el id="art8-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> Provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 16;</corpo>
            </el>
            <el id="art8-com1-let5">
              <num>e)</num>
              <corpo> Provvedere alla gestione delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore delle Aziende Sanitarie e degli enti gestori in forma singola od associata dei servizi socio-assistenziali.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art8-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilita' con esclusione delle Aziende Sanitarie e degli enti gestori in forma singola od associata dei servizi socio-assistenziali.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art8-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti privati, ivi comprese le imprese, e dei soggetti privati.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art9">
          <num>Art. 9.</num>
          <rubrica>(Edifici e spazi pubblici)</rubrica>
          <comma id="art9-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art9-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art10">
          <num>Art. 10.</num>
          <rubrica>(Edifici e spazi aperti al pubblico)</rubrica>
          <comma id="art10-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico,con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore a lire 25 milioni per ogni singolo intervento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art10-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi percepiti ad altro titolo per il medesimo intervento per un importo complessivo comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art11">
          <num>Art. 11.</num>
          <rubrica>(Edifici privati)</rubrica>
          <comma id="art11-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per la realizzazione di opere di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 25 milioni per ogni singolo intervento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/89.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art11-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art12">
          <num>Art. 12.</num>
          <rubrica>(Ausili ed attrezzature)</rubrica>
          <comma id="art12-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per ausili ed attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici ed i dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilita' interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili, nonche' ausili ad alta tecnologia finalizzati al controllo ambientale ed all'esecuzione di attivita' lavorative e scolastiche.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art12-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per l'acquisto e la posa in opera di ausili ed attrezzature, come definiti al comma1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art13">
          <num>Art. 13.</num>
          <rubrica>(Adeguamento degli importi dei contributi regionali)</rubrica>
          <comma id="art13-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Gli importi dei contributi regionali di cui agli art. 9, 10, 11 e 12 sono annualmente incrementati di un importo pari alla perdita percentuale del potere di acquisto della valuta corrente, calcolata sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap4">
        <num>Capo IV.</num>
        <rubrica>Funzioni regionali</rubrica>
        <articolo id="art14">
          <num>Art. 14.</num>
          <rubrica>(Piano annuale di intervento)</rubrica>
          <comma id="art14-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei quali sono definiti:</alinea>
            <el id="art14-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili,  b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2.;</corpo>
            </el>
            <coda>c) le priorita' di intervento sul patrimonio di proprieta' regionale e l'ammontare del relativo finanziamento;  d) i criteri e le modalita' per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge. Nel caso di interventi sul patrimonio di proprieta' di enti e soggetti pubblici, verranno definiti tenuto prioritariamente conto dell'avvenuta assunzione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche cosi' come previsto dall'art, 32 comma 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e delle sue successive fasi di attuazione.</coda>
          </comma>
          <comma id="art14-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 valgono le seguenti limitazioni;  a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti e soggetti pubblici non debbono superare il 50% dell'ammontare complessivo;  b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali e degli interventi sul patrimonio regionale di cui all'art, 16 non debbono superare il 15% dell'ammontare complessivo dei fondi previsti dalla prese legge.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art15">
          <num>Art. 15.</num>
          <rubrica>(Centro Regionale di documentazione)</rubrica>
          <comma id="art15-com1">
            <num>1.</num>
            <alinea> La Giunta regionale e' autorizzata ad istituite un Centro Regionale di Documentazione delle barriere architettoniche con i seguenti compiti:</alinea>
            <el id="art15-com1-let1">
              <num>a)</num>
              <corpo> suggerire indicazioni in merito a criteri di valutazione delle proposte progettuali, quando le stesse non siano comprese o confronti alla vigente normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ;</corpo>
            </el>
            <el id="art15-com1-let2">
              <num>b)</num>
              <corpo> valutare specifici casi, su richiesta della Amministrazioni locali, di enti e soggetti privati;</corpo>
            </el>
            <el id="art15-com1-let3">
              <num>c)</num>
              <corpo> raccogliere le proposte ritenute idonee e realizzarne un repertorio da mettere a disposizione dei progettisti e degli Enti per l'eventuale utilizzo con soluzioni analoghe e ripetibili;</corpo>
            </el>
            <el id="art15-com1-let4">
              <num>d)</num>
              <corpo> promuovere iniziative di aggiornamento specifico rivolte a tecnici e professionisti dipendenti dagli Enti locali, d'intesa con i rispettivi Ordini e Collegi professionali e con gli stessi Enti.</corpo>
            </el>
          </comma>
          <comma id="art15-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Quale strumento di consulenza per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nell'ambito del Centro di documentazione viene istituito un apposito Comitati tecnico.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com3">
            <num/>
            <corpo>Il Comitato viene costituito dalla Giunta regionale, su proposta deliberativa dell'assessore all'Urbanistica. Tale deliberazione dovra' determinare i criteri operativi della formazione e funzionamento del Comitato stessi, garantendo il necessario supporto amministrativo e tecnico. </corpo>
          </comma>
          <comma id="art15-com4">
            <num/>
            <corpo>Il Comitato e' composto, nella sua unita' minima, da esperti con specifiche competente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche: ingegnere, architetto, esperto in materia di diritto amministrativo, medico con particolare competenza nel settore dell'igiene pubblica; funzionari dell'Amministrazione regionale: infine , esperti indicati dalle Associazioni di volontariato delle/per le persone disabili, competenti nel campo dell'eliminazione delle barriere architettoniche. </corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art16">
          <num>Art. 16.</num>
          <rubrica>(Progetti speciali ed interventi sul patrimonio regionale)</rubrica>
          <comma id="art16-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La Giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, anche con i concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, e' autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilita' e' di visibilita' di edifici aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alle leggi 1. giungo 1939 n. 1089 e 29 giungo 1939, n. 1497.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'art. 14, l'entita' del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalita' di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art16-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> La Giunta regionale determina altresi' con il piano di cui all'art. 14 l'entita' del finanziamento da destinare ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nel patrimonio regionale, sulla base di priorita' individuate nel contesto del piano annuale stesso.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap5">
        <num>Capo V.</num>
        <rubrica>Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi</rubrica>
        <articolo id="art17">
          <num>Art. 17.</num>
          <rubrica>(Domande di contributo)</rubrica>
          <comma id="art17-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Per ottenere i contributi di cui agli art. 9, 10, 11 e 12 gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono servizi pubblici che hanno la proprieta' o la disponibilita' per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi, nonche' i soggetti privati di cui all'art. 7 comma 1 lettre c), d), e) presentano domanda alle competenti amministrazioni regionale, provinciali o comunali entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonche' della relativa spesa.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art17-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 lettera e), anche i condomini ove hanno il domicilio abituale tali soggetti, i soggetti pubblici e privati e le amministrazioni che gestiscono istituzioni residenziali a carattere assistenziale o socio-sanitario presso cui siano ospitate persone con ridotta o gravemente impedita funzione motoria o sensoriale.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art18">
          <num>Art. 18.</num>
          <rubrica>(Assegnazione dei fondi regionali alle Province ed ai Comuni)</rubrica>
          <comma id="art18-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, le Province ed i comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti, aziende e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle Province ed ai Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorita' stabiliti dal piano di cui all'art. 14.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art18-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> Le Province ed i Comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolato.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art19">
          <num>Art. 19.</num>
          <rubrica>(Modalita' di erogazione dei contributi)</rubrica>
          <comma id="art19-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> L'erogazione del contributi e' disposta dall'amministrazione competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Le Province ,all'atto della concessione del contributo agli enti ed aziende pubblici, possono anticipare, nel limite del 50% l'erogazione del contributo medesimo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com3">
            <num>3.</num>
            <corpo> I Comuni, all'atto della concessione del contributo agli enti, ivi comprese le imprese, ed ai soggetti privati, possono anticipare, nel limite del 50% l'erogazione del contributo medesimo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com4">
            <num>4.</num>
            <corpo> La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo, comporta la decadenza dei benefici concessi.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com5">
            <num>5.</num>
            <corpo> Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo puo' essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti di cui agli art. 9,10,11,12.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com6">
            <num>6.</num>
            <corpo> Qualora le opere realizzate ed i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui all'art. 17, e' disposta le revoca del contributo.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com7">
            <num>7.</num>
            <corpo> Le somme eventualmente recuperate, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli eventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli art. 9, 10, 11, 12.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com8">
            <num>8.</num>
            <corpo> Gli enti locali trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art19-com9">
            <num>9.</num>
            <corpo> Gli enti locali, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprieta' o la disponibilita', sono tenuti a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 8, la documentazione attestante le spese effettuate direttamente.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
      <capo id="cap6">
        <num>Capo VI.</num>
        <rubrica>Disposizioni finali</rubrica>
        <articolo id="art20">
          <num>Art. 20.</num>
          <rubrica>(Rapporti finanziari)</rubrica>
          <comma id="art20-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> I Comuni e le Province sono autorizzate a prelevare, entro il limite del 5% delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega di cui all'art. 6.</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art21">
          <num>Art. 21.</num>
          <rubrica>(Norma Finanziaria)</rubrica>
          <comma id="art21-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> All'onere di lire ........ derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo ......., del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario ....., e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al capitolo ......., dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario ......., che assume la seguente denominazione &quot;Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione&quot;.</corpo>
          </comma>
          <comma id="art21-com2">
            <num>2.</num>
            <corpo> Per l'anno ......... e successivi lo stanziamento del capitolo ...... verra' determinato ai sensi dell'art. ....... della legge regionale ......... .</corpo>
          </comma>
        </articolo>
        <articolo id="art22">
          <num>Art. 22.</num>
          <rubrica>(Norma transitoria)</rubrica>
          <comma id="art22-com1">
            <num>1.</num>
            <corpo> La delega delle funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 6 della presente legge decorre dal 1° gennaio ........ .</corpo>
          </comma>
        </articolo>
      </capo>
    </articolato>
    <formulafinale/>
  </SemiArticolato>
</NIR>
