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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="05091978" num="36" tipo="B.U."/>
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        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="28081978">28 agosto 1978</dataDoc> n.
      <numDoc>58</numDoc>
      <titoloDoc>Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
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        <comma id="art1-com1">
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          <corpo>Sono oggetto della presente legge le funzioni trasferite o delegate in materia di attivita' culturali, Musei, Biblioteche, Enti ed Istituzioni culturali di interesse locale dai decreti del Presidente della Repubblica 14-1-1972, n. 3 e 24-7-1977, n.616, la difesa e valorizzazione dei beni culturali regionali, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto regionale e la realizzazione in tale campo dei principi di partecipazione dei cittadini, degli Enti Locali, delle formazioni sociali e di decentramento affermati dagli articoli 2 e 3 dello Statuto stesso.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
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          <corpo>
La presente legge, ispirandosi all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art33">articolo 33 della Costituzione </rif>che enuncia il principio della liberta' della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle attivita' e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia umana e naturale della regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la conoscenza dei principi di liberta' ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana.

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num/>
          <alinea>
Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono istituiti:</alinea>
          <el id="art1-com3-let1">
            <num>1)</num>
            <corpo> la Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com3-let2">
            <num>2)</num>
            <corpo>il Servizio per i beni e le attivita' culturali;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com3-let3">
            <num>3)</num>
            <corpo>la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art1-com4">
          <num/>
          <corpo>La Consulta e' organo consultivo della Giunta regionale; il Servizio e' l'unita' amministrativa di carattere esecutivo e tecnico costituente articolazione dell'apparato regionale, operante alle dipendenze dell'Assessorato per i Beni e per le Attivita' culturali; la Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale e' organo consultivo dell'Assessorato competente. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art2-com1">
          <num/>
          <alinea>La Consulta regionale per i beni e le attivita' culturali e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa e' composta da:</alinea>
          <el id="art2-com1-let1">
            <num/>
            <corpo>l'Assessore ai Beni e alle Attivita' culturali che la presiede;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let2">
            <num/>
            <corpo>l'assessore al Turismo e al Tempo libero;</corpo>
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          <el id="art2-com1-let3">
            <num/>
            <corpo>l'Assessore ai Parchi naturali;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let4">
            <num/>
            <corpo>10 membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 6 nominativi, di cui 3 scelti in rappresentanza dalle associazioni del tempo libero;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let5">
            <num/>
            <corpo>3 membri designati dall'Unione regionale delle Province piemontesi, con voto limitato a 2 nominativi;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let6">
            <num/>
            <corpo>3 membri designati dall'A.N.C.I. regionale con voto limitato a due nominativi;</corpo>
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          <el id="art2-com1-let7">
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            <corpo>3 membri designati dal Consiglio comunale di Torino con voto limitato a due nominativi;
</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let8">
            <num/>
            <corpo>1 membro designato da ciascun Comitato di Comprensorio;</corpo>
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          <el id="art2-com1-let9">
            <num/>
            <corpo>3 membri designati dall'Universita' di Torino;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let10">
            <num/>
            <corpo>1 membro designato dal Politecnico di Torino;</corpo>
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          <el id="art2-com1-let12">
            <num/>
            <corpo>5 rappresentanti dei Distretti scolastici scelti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3, nominativi nell'ambito dei designati da ciascun Consiglio scolastico distrettuale;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let13">
            <num/>
            <corpo>1 rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento previsto dal 
              <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419">D.P.R. 31-5-1974, n. 419</rif>;
            </corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let14">
            <num/>
            <corpo>1 rappresentante designato dalle Societa' Storiche esistenti in Piemonte;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let15">
            <num/>
            <corpo>1 rappresentante dell'Accademia delle Scienze;</corpo>
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          <el id="art2-com1-let16">
            <num/>
            <corpo>i direttori dei Conservatori musicali esistenti in Piemonte o loro delegati;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let17">
            <num/>
            <corpo> il Presidente del Teatro Regio o suo delegato;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let18">
            <num/>
            <corpo>il Presidente del Teatro Stabile di Torino o suo delegato;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let19">
            <num/>
            <corpo>1 membro designato dalle Commissioni Diocesane per l'arte sacra;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let20">
            <num/>
            <corpo>1 membro designato dalla Commissione Diocesana per l'arte sacra di Torino; </corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let21">
            <num/>
            <corpo>3 membri designati dalle Organizzazioni Sindacali confederali piu' rappresentative nella Regione;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let22">
            <num/>
            <corpo>il capo del servizio per i Beni e per le Attivita' culturali cui spetta anche la funzione di segretario della Consulta.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num/>
          <corpo>I membri della Consulta sono scelti fra persone di notoria competenza attestata da titoli accademici, pubblicazioni, attivita' istituzionali in musei, biblioteche, istituti o associazioni culturali pubblici o riconosciuti, specifici studi nel campo delle attivita' scientifiche e culturali contemplate dalla presente legge. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num/>
          <corpo>

Essi restano in carica per la durata della legislatura regionale. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num/>
          <corpo>I membri che per qualsiasi causa vengano a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, su indicazione degli organi o enti che li avevano designati, secondo la procedura prevista per la nomina, e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com5">
          <num/>
          <corpo>
La Consulta si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com6">
          <num/>
          <corpo>
Per l'esercizio della propria attivita' la Consulta elabora un proprio regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com7">
          <num/>
          <corpo>All'interno della Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo per l'esame o per lo studio di problemi specifici o di singoli progetti. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com8">
          <num/>
          <corpo>A tal fine la Consulta puo' avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com9">
          <num/>
          <corpo>I membri della Consulta e gli esperti di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Consulta o dei gruppi di lavoro alla corresponsione dell'indennita' prevista dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1976-07-02;33">legge regionale 2-7-1976, n. 33</rif> . 

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com10">
          <num/>
          <corpo>
I membri non residenti a Torino e quelli che si rechino in altra localita' per conto della Consulta hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio ed al trattamento di missione in misura corrispondente a quella prevista per i Consiglieri regionali. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com11">
          <num/>
          <corpo>
La Consulta e' dotata, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio di segreteria da inserire in organico mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1974-08-12;22">legge regionale 12-8-1974, n. 22</rif> e successive modificazioni. 
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art3-com1">
          <num/>
          <corpo>La Consulta svolge funzioni consultive e propositive. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num/>
          <corpo>Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta pareri per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num/>
          <corpo>
L'atto con il quale il parere viene richiesto deve prevedere, salvo quanto previsto dall'articolo 7, 4° comma, il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale il parere deve essere espresso. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com4">
          <num/>
          <corpo>Il termine di cui sopra decorre dal giorno della convocazione della Consulta. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com5">
          <num/>
          <corpo>Il Presidente e' tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla data della richiesta. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com6">
          <num/>
          <corpo>Ogni anno, entro il 31 marzo, la Consulta e' tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sulla attivita' svolta. La Giunta regionale, entro lo stesso termine presenta una relazione sulla situazione culturale e dei Beni culturali della Regione. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art4-com1">
          <num/>
          <corpo>Il servizio per i Beni e le Attivita' culturali e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num/>
          <corpo>L'organico del servizio viene adeguato alle effettive esigenze mediante provvedimento normativo a modifica dell'organico previsto dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1974-08-12;22">legge regionale 12-8-1974, n. 22</rif> e successive modificazioni.

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num/>
          <alinea>
Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attivita' culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:</alinea>
          <el id="art4-com3-let1">
            <num>1)</num>
            <corpo> finanziare e coordinare l'attivita' ordinaria, la conservazione del materiale bibliografico e le iniziative specifiche delle biblioteche di competenza regionale, avendo cura dell'efficienza del sistema bibliotecario nel suo complesso;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let2">
            <num>2)</num>
            <corpo>promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e sistemi bibliotecari;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let3">
            <num>3)</num>
            <corpo>coordinare e promuovere le attivita' di conservazione, tutela ed utilizzazione del materiale storico, artistico e scientifico di competenza regionale, controllando ed incentivando i rapporti di collaborazione e di scambio fra gli Enti titolari e collaborando all'organizzazione di mostre, esposizioni ed altre attivita' culturali ad essi collegate o da essi promosse, favorendone la circolazione e lo scambio anche con analoghe istituzioni di altre Regioni;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let4">
            <num>4)</num>
            <corpo>istituire o promuovere l'istituzione di nuovi musei e il riordino di quelli gia' esistenti secondo criteri di scientificita' e di fruibilita' da parte del pubblico, soprattutto degli studenti;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let5">
            <num>5)</num>
            <corpo>promuovere le attivita' teatrali, musicali e cinematografiche curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio; per lo svolgimento di queste funzioni possono essere utilizzate, provvedendo a finanziamenti necessari, strutture pubbliche gia' esistenti e consolidate;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let6">
            <num>6)</num>
            <corpo>promuovere iniziative quali allestimenti di mostre ed esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti all'allevamento del livello culturale della popolazione, soprattutto attraverso l'approfondimento dei problemi della realta' culturale regionale e la comprensione e conoscenza delle scienze;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let7">
            <num>7)</num>
            <corpo>assumere direttamente l'esercizio di attivita' di promozione culturale di particolare rilievo;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let8">
            <num>8)</num>
            <corpo>provvedere, in collaborazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, al censimento dei beni culturali e alla pubblicazione di quanto puo' essere utile per una migliore conoscenza e per l 'utilizzazione sociale di questi beni;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let9">
            <num>9)</num>
            <corpo>promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Universita' e con il Politecnico, l'attivita' di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attivita' culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonche' per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com3-let10">
            <num>10)</num>
            <corpo>coordinare l'attivita' degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio puo' operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attivita'.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art4-com4">
          <num/>
          <corpo>Per le attivita' e per le iniziative di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo il servizio per i Beni e per le Attivita' culturali si avvale, di norma, di idonee Strutture pubbliche di proprieta' di enti locali o da essi legalmente utilizzate per un periodo che, nel caso in cui la sistemazione, manutenzione e attrezzatura siano oggetto delle richieste di cui al successivo articolo 6, non puo' essere inferiore ai 5 anni. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com5">
          <num/>
          <corpo>Le attivita' previste dal presente articolo devono tendere alla realizzazione di servizi culturali democraticamente gestiti e rivolti alla fruizione e promozione culturale delle comunita' locali. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art5-com1">
          <num/>
          <corpo>La Commissione per le Biblioteche e per i Musei di interesse locale e' composta dai Direttori delle biblioteche e dei Musei dichiarati di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale. I membri di detta Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num/>
          <corpo>La Commissione e' presieduta dall'Assessore competente. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com3">
          <num/>
          <alinea>La Commissione svolge le seguenti funzioni:</alinea>
          <el id="art5-com3-let1">
            <num>1)</num>
            <corpo> fornire, a richiesta, consulenza tecnica e pareri all'Assessorato competente ed alla Consulta;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com3-let2">
            <num>2)</num>
            <corpo>elaborare autonomamente proposte relative alla gestione dei servizi bibliotecari e museali; a tale scopo la Commissione puo' essere convocata a richiesta di almeno un terzo del suoi componenti.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art5-com4">
          <num/>
          <corpo>Per i servizi prestati per conto della Commissione, i membri che la compongono hanno diritto al trattamento di missione e al rimborso delle spese da parte della Regione. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art6-com1">
          <num/>
          <corpo>Entro il 15 marzo e il 15 ottobre di ogni anno i Comuni, i Consorzi di Comuni, istituiti secondo i criteri previsti dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1977-08-08;39">legge regionale 8-8-1977, n. 39</rif> , le Comunita' montane, tenuto conto dei programmi di attivita' culturali elaborati dai Consigli Distrettuali scolastici, Enti, Istituti ed Associazioni a carattere locale, possono inviare ai Comitati di Comprensorio e per conoscenza alla Giunta regionale documentate richieste di servizi o finanziamenti per attivita' di carattere culturale. 

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num/>
          <alinea>
Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, devono essere corredate da:</alinea>
          <el id="art6-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> programma delle attivita' per cui si richiede il finanziamento o il servizio;</corpo>
          </el>
          <el id="art6-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo>preventivo di spesa;</corpo>
          </el>
          <el id="art6-com2-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo>eventuale relazione sulle attivita' culturali precedentemente svolte.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art6-com3">
          <num/>
          <corpo>Le richieste relative ai finanziamenti per le attivita' ordinarie delle biblioteche devono pervenire entro il 15 ottobre e le relative erogazioni avvengono su base annuale. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com4">
          <num/>
          <corpo>I Comitati di Comprensorio trasmettono alla Giunta regionale rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 novembre le richieste di servizio o di finanziamento ricevute, corredate ciascuna da un parere attinente la qualita' dell'iniziativa, la congruita' della spesa e la possibilita' di realizzazione. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com5">
          <num/>
          <corpo>
I Comitati indicano inoltre, motivandole, le priorita' di intervento, valutate sulla base della natura della iniziativa e della distribuzione sul territorio comprensoriale. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com6">
          <num/>
          <corpo>
Prima della formulazione del parere i Comitati di Comprensorio, o per essi la competente Commissione, fornita la preventiva necessaria informazione agli Enti ed Associazioni interessati, svolgono opera di coordinamento e di integrazione tra le varie iniziative. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com7">
          <num/>
          <corpo>
Per la propria attivita' i Comitati di Comprensorio possono avvalersi della consulenza tecnica degli uffici del Servizio per i beni e le attivita' culturali, con richiesta dell'Assessore competente. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com8">
          <num/>
          <corpo>
Qualora i Comitati di Comprensorio non assolvano ai suddetti compiti nei termini previsti, vi provvede l'Assessorato per i Beni e per le Attivita' culturali. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com9">
          <num/>
          <corpo>La Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, tutto il materiale acquisito alla Consulta regionale. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com10">
          <num/>
          <corpo>
La Consulta esprime il proprio parere sulla qualita' delle iniziative e sulle priorita' indicate dai Comitati di Comprensorio o, in via surrogatoria, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com11">
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          <corpo>
La Giunta regionale, sentito il Consiglio e per esso la Commissione consiliare competente, delibera il programma per la concessione di servizi e di finanziamenti. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com12">
          <num/>
          <corpo>Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attivita' svolta, ammessa al finanziamento. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art7-com1">
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          <corpo>Enti, Istituti e Associazioni di carattere regionale o nazionali, purche' operanti nel territorio della Regione, possono presentare alla Giunta regionale le richieste di cui al 1° comma del precedente articolo per iniziative di rilievo regionale. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com2">
          <num/>
          <corpo>La Giunta regionale, attraverso l'Assessorato ai Beni e alle Attivita' culturali, puo' assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attivita' culturali regolate dalla presente legge. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com3">
          <num/>
          <corpo>Un programma di massima di tali iniziative, redatto entro il 15 marzo di ogni anno, e' sottoposto al parere della Consulta che vi provvede secondo la procedura ed i termini previsti dal precedente articolo 6. Il programma e' altresi' sottoposto al parere della Commissione consiliare competente. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com4">
          <num/>
          <corpo>Per motivi di urgenza il termine di 15 giorni di cui al 3° comma dell'articolo 3 e' ridotto, su richiesta del Presidente, a giorni sette. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com5">
          <num/>
          <corpo>Con le stesse modalita' di cui al 3° comma del presente articolo la Giunta regionale, ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616#art49-com1">articolo 49, 1° comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616</rif>, puo' provvedere, sentita la Commissione consiliare competente, al finanziamento di Enti, Istituti o Associazioni per la loro attivita' istituzionale ordinaria. 
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art8">
        <num>Art. 8.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art8-com1">
          <num/>
          <corpo>La Sovrintendenza ai Beni Librari e' soppressa. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com2">
          <num/>
          <corpo>Le funzioni delegate previste dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-14;3#art9">articolo 9 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3</rif> sono svolte tramite apposito ufficio del servizio per i beni e le attivita' culturali. 
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art9">
        <num>Art. 9.</num>
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        <comma id="art9-com1">
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          <corpo>Per l'anno 1978 e' istituito il capitolo n. 10961 denominato &quot;Iniziative ed erogazioni per le attivita' previste dall'articolo 7 della legge regionale 'Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali' con lo stanziamento di L. 50 milioni. 
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com2">
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          <corpo>
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978. 

</corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com3">
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          <corpo>
Le spese per l'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1979 e successivi, sono autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art10">
        <num>Art. 10.</num>
        <rubrica>Norme transitorie</rubrica>
        <comma id="art10-com1">
          <num/>
          <corpo>Il personale della soppressa Sovrintendenza ai Beni Librari e' inquadrato nell'organico del Servizio per i beni e per le attivita' culturali con la stessa deliberazione costitutiva. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art10-com2">
          <num/>
          <corpo>Il dipendente che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricopre l'incarico di Sovraintendente e' preposto alla direzione dell'intero servizio. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="28081978">Data a Torino, addi' 28 agosto 1978</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Aldo Viglione</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
