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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="24122002" num="52" tipo="B.U."/>
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      </descrittori>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="18122002">18 dicembre 2002</dataDoc> n.
      <numDoc>32</numDoc>
      <titoloDoc>Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attivita' delle Associazioni sportive storiche del Piemonte</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>(Finalita')</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalita' di lucro costituite ed in attivita' da almeno 70 anni, e in tal senso definite &quot;Associazioni sportive storiche&quot;.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte riconosce particolare rilevanza alle Associazioni di cui al comma 1, la cui sede sociale sia situata da almeno 50 anni nel medesimo edificio.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica>(Istituzione dell'Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport un Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> L'Albo si articola in due sezioni:</alinea>
          <el id="art2-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> sezione Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare una domanda alla Regione Piemonte corredata da documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 1.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> L'Albo viene aggiornato annualmente.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>(Ambiti e tipologie di intervento)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione da' contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni aventi la finalita' di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio storico e culturale delle Associazioni ed in genere la storia e la cultura sportiva.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), contributi in conto capitale per la conservazione, il restauro del patrimonio storico e culturale e messa a norma delle attrezzature connesse all'attivita' sociale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte concede alle Associazioni sportive storiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), contributi in conto capitale per il restauro conservativo, con eventuale integrazione dei pezzi mancanti, degli arredi, per l'acquisto della sede, per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti nella loro piena disponibilita' (proprieta', affitto, concessione) per almeno 10 anni.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica>(Azione di indirizzo e coordinamento)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma pluriennale degli interventi che definisce:</alinea>
          <el id="art4-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> le priorita' di intervento rispetto alle finalita' di cui all'articolo 1, e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 3;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> le modalita' di iscrizione e di rinnovo all'Albo di cui all'articolo 2 avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com1-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> le modalita' con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di 12 anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Le Associazioni sportive storiche del Piemonte che intendano alienare gli immobili sui quali abbiano ricevuto contributi regionali ai sensi della presente legge, scaduto il termine del vincolo di destinazione d'uso come prescritto al comma 1, lettera d), restituiscono le somme ricevute a titolo di contribuzione, dall'Ente Regione ivi compresi gli interessi legali maturati nel periodo.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica>(Beneficiari e finanziamenti)</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche per il conseguimento dei fini della legge, sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all'articolo 2 per gli ambiti e tipologie di intervento di cui all'articolo 3, fino all'80 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale e fino al 50 per cento della spesa ammissibile nei rimanenti casi. Relativamente all'acquisto della sede di cui all'articolo 3, comma 3, la Regione Piemonte puo' concedere fideiussione.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Dai benefici previsti dalla presente legge sono escluse le societa' sportive aventi finalita' di lucro.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6.</num>
        <rubrica>(Norme finanziarie)</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Per l'attuazione della presente legge la spesa annuale e' determinata con la legge di bilancio regionale, concordemente alle linee programmatiche previste dal Programma pluriennale di cui all'articolo 4.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa:</alinea>
          <el id="art6-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> &quot;Contributi per gli interventi previsti dal 'Programma pluriennale degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte'&quot; nella Unita' Previsionale di Base (UPB) 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II spese di investimento), capitolo istituito &quot;per memoria&quot; con dotazione pari ad euro 0;</corpo>
          </el>
          <el id="art6-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> &quot;Contributi alle Associazioni sportive storiche per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni&quot; nell'UPB 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I spese correnti) con dotazione di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art6-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002, in termini di competenza e di cassa, mediante rispettiva riduzione della dotazione finanziaria di euro 500.000,00 dall'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I spese correnti).</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con la stessa dotazione finanziaria dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2002-2004.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 ove viene aggiunta alla elencazione la voce &quot;Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attivita' delle Associazioni sportive storiche del Piemonte&quot;.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="18122002">Data a Torino, addi' 18 dicembre 2002</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>p. Enzo Ghigo  Il Vice Presidente  William Casoni</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
