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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="08041987" num="14" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="30031987">30 marzo 1987</dataDoc> n.
      <numDoc>18</numDoc>
      <titoloDoc>Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>Finalita'</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num/>
          <corpo>La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere, istituita con la 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1982-12-09;37">legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37</rif>. 
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica>Accesso all'Area attrezzata</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num/>
          <corpo>L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num/>
          <corpo>L'accesso dei mezzi a motore e limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num/>
          <corpo>L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e le violazioni alla norma di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>Abbandono piccoli rifiuti</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num/>
          <corpo>E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num/>
          <corpo>La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica>Accensione di fuochi</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num/>
          <corpo>L'accensione di fuochi e' vietata, all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica>Raccolta di frutti e fiori</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num/>
          <corpo>La raccolta e la distruzione di fiori e di qualunque altro frutto o vegetale presente nell'Area attrezzata sono vietate. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num/>
          <corpo>Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla manutenzione dell'area. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com3">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6.</num>
        <rubrica>Introduzione di animali domestici</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num/>
          <corpo>L'introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di altri mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e delle aree ad essi appositamente destinate e' vietata. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7.</num>
        <rubrica>Danneggiamenti</rubrica>
        <comma id="art7-com1">
          <num/>
          <corpo>Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi dell'Area attrezzata comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art8">
        <num>Art. 8.</num>
        <rubrica>Disturbo della quiete</rubrica>
        <comma id="art8-com1">
          <num/>
          <corpo>L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili e' vietato. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com2">
          <num/>
          <corpo>E' sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso la Cascina Le Vallere. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com3">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art9">
        <num>Art. 9.</num>
        <rubrica>Commercio ambulante</rubrica>
        <comma id="art9-com1">
          <num/>
          <corpo>Il commercio ambulante di qualsiasi genere nell'area di proprieta' regionale e' vietato. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com2">
          <num/>
          <corpo>Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art10">
        <num>Art. 10.</num>
        <rubrica>Deroghe</rubrica>
        <comma id="art10-com1">
          <num/>
          <corpo>L'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art10-com2">
          <num/>
          <corpo>Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art10-com3">
          <num/>
          <corpo>Il personale dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art11">
        <num>Art. 11.</num>
        <rubrica>Vigilanza</rubrica>
        <comma id="art11-com1">
          <num/>
          <corpo>La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani ed ai soggetti di cui all'articolo 8, lettere b) e c), 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1982-12-09;37">della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37</rif>, previa convenzione tra l'Azienda e gli Enti di appartenenza. 
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art12">
        <num>Art. 12.</num>
        <rubrica>Procedure</rubrica>
        <comma id="art12-com1">
          <num/>
          <corpo>Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-03-02;15">legge regionale 2 marzo 1984, n. 15</rif>. 
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        </comma>
        <comma id="art12-com2">
          <num/>
          <corpo>Le somme riscosse a titolo di sanzione ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art12-com3">
          <num/>
          <corpo>Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. </corpo>
        </comma>
        <comma id="art12-com4">
          <num/>
          <corpo>Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata. </corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="30031987">Data a Torino, addi' 30 marzo 1987</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Vittorio Beltrami</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
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