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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="03012001" num="1" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="29122000">29 dicembre 2000</dataDoc> n.
      <numDoc>61</numDoc>
      <titoloDoc>Disposizioni per la prima attuazione 
        <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152">del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</rif> in materia di tutela delle acque
      </titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>(Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2000-04-26;44">legge regionale 26 aprile 2000, n. 44</rif> (Disposizioni normative per l'attuazione 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112">del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</rif> &quot;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59#cap1">del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59</rif>&quot;), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152">decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</rif> (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;258">decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258</rif>, già loro spettanti alla data di entrata in vigore 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59">della legge 15 marzo 1997, n. 59</rif> (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Sino alla data di cui al comma 1, l'autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art54">articolo 54 del d.lgs. 152/1999</rif>, modificato dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;258#art21-com1">articolo 21, comma 1 del d.lgs. 258/2000</rif>, fatte salve le disposizioni 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689">della legge 24 novembre 1981, n. 689</rif> (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art40">articolo 40 del d.lgs. 152/1999</rif> inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art40-com4">articolo 40, comma 4 del d.lgs. 152/1999</rif>, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art54-com10">articolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999</rif>.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art54">articolo 54 del d.lgs. 152/1999</rif> sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art55">articolo 55 del d.lgs. 152/1999</rif>, sostituito dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;258#art21-com2">articolo 21, comma 2 del d.lgs. 258/2000</rif>, sono fatte salve le disposizioni 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1996-07-03;35">della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35</rif> (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia).
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> Ai sensi 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1995-04-13;60">della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60</rif> (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica>(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> In attuazione dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1997;59#art20-com7">articolo 20, comma 7 della l. 59/1997</rif> sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato A, in conformità ai criteri ed ai principi di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1997;59#art20-com5">articolo 20, comma 5 della l. 59/1997</rif>, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Per effetto dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art23-com9ter">articolo 23, comma 9 ter del d.lgs. 152/1999</rif>, modificato dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;258#art7-com1">articolo 7, comma 1 del d.lgs. 258/2000</rif>, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Allegato A, punto 1, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>(Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Ai fini della prima attuazione 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">del d.lgs. 152/1999</rif> e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell'Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica>(Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> Ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art28-com7-let5">articolo 28, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/1999</rif>, sostituito dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;258#art9-com2">articolo 9, comma 2 del d.lgs. 258/2000</rif>, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:
          </alinea>
          <el id="art4-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;</corpo>
          </el>
          <el id="art4-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1990-03-26;13">della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13</rif> (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1994-12-21;66">legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66</rif>. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art21-com5-let1">articolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999</rif>, sostituito dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;258#art5-com1">articolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000</rif>, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonché secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1990;13">della l.r. 13/1990</rif>, da ultimo modificata dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1996-07-03;37">legge regionale 3 luglio 1996, n. 37</rif>.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica>(Dichiarazione d'urgenza)</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="29122000">Data a Torino, addì 29 dicembre 2000</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Enzo Ghigo</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
    <annessi>
      <annesso id="ann1">
        <testata>
          <denAnnesso>
				Allegato A </denAnnesso>
          <titAnnesso>
				 (Art. 2)   Procedimenti oggetto di delegificazione   1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36">legge 5 gennaio 1994, n. 36</rif>, 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">d.lgs 152/1999</rif>, 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1996-04-30;22">legge regionale 30 aprile 1996, n. 22</rif>, 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1996-11-29;88">legge regionale 29 novembre 1996, n. 88</rif>).  2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi: 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">d.lgs 152/1999</rif>, 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1990;13">l.r. 13/1990</rif>).  3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all'Allegato B (principali riferimenti normativi: 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">d.lgs 152/1999</rif>).  4. Comunicazioni per l'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi: 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">d.lgs 152/1999</rif>, 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1990;13">l.r. 13/1990</rif>).  5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi: 
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-05-24;236">decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236</rif>
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">e d.lgs 152/1999</rif>).
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
      <annesso id="ann2">
        <testata>
          <denAnnesso>
				Allegato B </denAnnesso>
          <titAnnesso>
				(Art. 3)   Materie oggetto di disciplina regolamentare   1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art21">articolo 21 del d.lgs. 152/1999</rif>).  2. Deflusso minimo vitale (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art22">articolo 22 del d.lgs. 152/1999</rif>).  3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art22">articolo 22 del d.lgs. 152/1999</rif>).  4. Risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua (articoli 25 e 26 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152">del d.lgs. 152/1999</rif>).  5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art31">articolo 31 del d.lgs. 152/1999</rif>) da emanare entro il 31 gennaio 2001.  Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art39">articolo 39 del d.lgs. 152/1999</rif>).  Progetti e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art47">articolo 47 del d.lgs. 152/1999</rif>).  6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art41">articolo 41 del d.lgs. 152/1999</rif>).  7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art19">articolo 19 del d.lgs. 152/1999</rif>) ed elaborazione di codici di buona pratica agricola con valenza regionale riguardanti l'irrigazione, l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci.  Programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art19">articolo 19 del d.lgs. 152/1999</rif>).  Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;152#art38">articolo 38 del d.lgs. 152/1999</rif>).
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
    </annessi>
  </LeggeRegionale>
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