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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="15121977" num="51" tipo="B.U."/>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="09121977">9 dicembre 1977</dataDoc> n.
      <numDoc>58</numDoc>
      <titoloDoc>Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
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    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
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        <comma id="art1-com1">
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          <corpo>Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), annessa alla presente legge. </corpo>
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        <comma id="art1-com2">
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          <corpo>Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. </corpo>
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      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
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        <comma id="art2-com1">
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          <corpo>Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B), annessa alla presente legge. </corpo>
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        <comma id="art2-com2">
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          <corpo>Nell'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 e relativo al capitolo n. 10180 dello stato di previsione medesimo, sono aggiunti gli accantonamenti indicati nel prospetto n. 1, annesso alla presente legge; allo stato di previsione medesimo e' altresi' allegato l'elenco n. 4 relativo al capitolo n. 14040, e riportato al prospetto n. 2, pure annesso alla presente legge. </corpo>
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      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
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        <comma id="art3-com1">
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          <corpo>
            <mod id="mod1">La denominazione del capitolo n. 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 e' cosi' modificata:
              <virgolette id="mod1-vir1" tipo="parola">&lt;&lt;Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto - di Commissioni ed organi consultivi in materia di commercio, fiere e mercati (articoli 4, 5, 6, 7 e 10 
                <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;5">del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5</rif>; 
                <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1967-06-05;417">legge 5 giugno 1967, n. 417</rif>; 
                <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426#art17">articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426</rif>; 
                <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1977-05-19;398">legge 19 maggio 1977, n. 398</rif> e leggi regionali 4 giugno 1975, n. 47 e 2 luglio 1976, n. 33)&gt;&gt;
              </virgolette>. 
            </mod>
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        </comma>
        <comma id="art3-com2">
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          <corpo>
            <mod id="mod2">La denominazione del capitolo 10440 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 e' cosi' modificata:
              <virgolette id="mod2-vir1" tipo="parola">&lt;&lt;Spese per la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi alla sistemazione di immobili di proprieta' regionale e di locali occorrenti allo svolgimento di servizi di interesse regionale, nonche' spese per l'acquisizione o comunque connesse e conseguenti all'acquisizione di immobili&gt;&gt;</virgolette>. 
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      </articolo>
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        <num>Art. 4.</num>
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          <corpo>In relazione alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1977-08-08;565">legge 8 agosto 1977, n. 565</rif>, recante norme per il finanziamento del Fondo Nazionale per l'assistenza ospedaliera ed in attuazione 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1977-01-10;4">della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 4</rif>, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella C), annessa alla presente legge. 
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          <corpo>Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. </corpo>
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      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
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          <corpo>La spesa per la concessione del contributo regionale nelle spese di funzionamento dell'azienda autonoma regionale della tenuta &quot;La Mandria&quot;, di cui all'articolo 12, lettera b), 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1976-06-25;32">della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32</rif>, e' determinata, per l'anno finanziario 1977, in 500 milioni, ed e' iscritta nel capitolo n. 3600 del relativo stato di previsione della spesa. 
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      </articolo>
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        <num>Art. 6.</num>
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          <corpo>Le autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno finanziario 1977 dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1974-08-19;25">legge regionale 19 agosto 1974, n. 25</rif> e corrispondenti ai capitoli n. 4440, n. 4450 e n. 4730 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, sono ridotte rispettivamente di 190 milioni, di 100 milioni e di 100 milioni. 
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          <corpo>L'autorizzazione di spesa stabilita per l'anno finanziario 1977 dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1974-12-11;38">legge regionale 11 dicembre 1974, n. 38</rif> e corrispondente al capitolo n. 4670 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e' ridotta di 150 milioni. 
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          <corpo>L'autorizzazione di spesa stabilita per l'anno finanziario 1977 dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1976-08-30;48#art9-com5">articolo 9, quinto comma, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48</rif> e corrispondente al capitolo n. 12651 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, e' ridotta di 100 milioni. 
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        <comma id="art6-com4">
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          <corpo>Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono inserite tra le variazioni risultanti dalla tabella B), annessa alla presente legge. </corpo>
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      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7.</num>
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          <corpo>Nel bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per la gestione della tenuta &quot;La Mandria&quot; per l'anno finanziario 1977, allegato al quadro generale riassuntivo 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1977-01-31;12">della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12</rif>, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella D), annessa alla presente legge. 
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        <num>Art. 8.</num>
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          <corpo>La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. </corpo>
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    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
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      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="09121977">Data a Torino, addi' 9 dicembre 1977</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Aldo Viglione</sottoscrivente>
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    <annessi>
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        <testata>
          <denAnnesso>Allegato A </denAnnesso>
          <titAnnesso>Tabelle A, B, C e D: Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977  OMISSIS</titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
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