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        <pubblicazione norm="03121986" num="48" tipo="B.U."/>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="28111986">28 novembre 1986</dataDoc> n.
      <numDoc>53</numDoc>
      <titoloDoc>Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.TO. S.p.A.</titoloDoc>
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    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
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      <h:p>la seguente legge:</h:p>
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    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
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        <comma id="art1-com1">
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          <corpo>Al fine di mantenere, ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1982-03-18;8#art2-com3">art. 2, comma 3°, della L.R. 18 marzo 1982, n. 8</rif>, nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione alla S.I.TO. S.p.A. di Torino, la Giunta Regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 9680, delle 22.000 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna emesse dalla societa' stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 1.800.000.000 a L. 4.000.000.000. 
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        <num>Art. 2.</num>
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          <corpo>Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 968.000.000. </corpo>
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          <corpo>All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 968.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione di &quot;Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.TO. S.p.A.&quot; e con lo stanziamento di L. 968.000.000 in termini di competenza e di cassa. </corpo>
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          <corpo>Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge. </corpo>
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    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
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      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
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    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="28111986">Data a Torino, addi' 28 novembre 1986</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Vittorio Beltrami</sottoscrivente>
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