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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="21112001" num="47" tipo="B.U."/>
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        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="14112001">14 novembre 2001</dataDoc> n.
      <numDoc>27</numDoc>
      <titoloDoc>Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 e agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 2001 e 2002</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>(Prestazioni straordinarie)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> E' autorizzata per gli anni 2001 e 2002 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte di personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nonche' al restauro dei danni ai privati e alle attivita' produttive causati dagli eventi alluvionali verificatisi sul territorio piemontese nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l'orario d'obbligo e' stato reso per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
        <rubrica>(Norma finanziaria)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, quantificati in lire 450 milioni (pari a Euro 232.405,60) si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2001.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Per l'anno 2002 si fa fronte agli oneri previsti all'articolo 1 con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio pluriennale 2001-2003.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>(Urgenza)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="14112001">Data a Torino, addì 14 novembre 2001</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Enzo Ghigo</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
