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  <LeggeRegionale id="LR">
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        <pubblicazione norm="26041977" num="17" tipo="B.U."/>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="20041977">20 aprile 1977</dataDoc> n.
      <numDoc>27</numDoc>
      <titoloDoc>Interventi regionali per il finanziamento dei lavori piu' urgenti necessari a ripristinare opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del settembre, ottobre e novembre 1976</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
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    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
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        <comma id="art1-com1">
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          <alinea>Sono autorizzate le spese:</alinea>
          <el id="art1-com1-let1">
            <num>-</num>
            <corpo> di 2.200 milioni per interventi straordinari nei lavori urgenti e di pubblico interesse, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let2">
            <num>-</num>
            <corpo> di 800 milioni per l'erogazione alle Province, in base al riparto disposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione, di un contributo straordinario per i lavori, da esse eseguibili per il ripristino di strade provinciali danneggiate dalle alluvioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976.</corpo>
          </el>
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      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2.</num>
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        <comma id="art2-com1">
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          <corpo>All'onere di cui al precedente articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 3.000 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975. </corpo>
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        <comma id="art2-com2">
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          <corpo>
						Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 lo stanziamento del capitolo n. 12170 sara' integrato di 2.200 milioni, e sara' istituito il capitolo n. 12101 con la denominazione: &lt;&lt;Contributi in capitale alle Provincie per il ripristino delle strade provinciali danneggiate dalle alluvioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1976&gt;&gt;, e con lo stanziamento di 800 milioni.
					</corpo>
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        <comma id="art2-com3">
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          <corpo>Le spese autorizzate ai sensi della presente legge, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli anni finanziari successivi anche in corrispondenza di attivita' da effettuare negli anni medesimi. </corpo>
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        <comma id="art2-com4">
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          <corpo>Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. </corpo>
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    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="20041977">Data a Torino, addi' 20 aprile 1977</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Aldo Viglione</sottoscrivente>
        <visto/>
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    </conclusione>
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