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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="05082004" num="31" tipo="B.U."/>
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        <vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
      </descrittori>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="03082004">3 agosto 2004,</dataDoc> n.
      <numDoc>21</numDoc>
      <titoloDoc>Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato.
</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1</num>
        <rubrica>(Finalità)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-09-03;24#art1">articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24</rif> (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato è riconosciuto il titolo di ' Consigliere regionale ' seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Al fine di poter espletare l'attività istituzionale sono riconosciute ai Consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del Consiglio regionale o altre località del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad attività istituzionali connesse al loro status.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> L'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 nell'ambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Rapporti della &quot;Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte&quot; con gli Organi regionali)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1989-11-08;65">legge regionale 8 novembre 1989, n. 65</rif> (Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte dal Consiglio regionale del Piemonte).

          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1977-01-14;6">della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6</rif> (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.

          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3</num>
        <rubrica>(Istituzione dell'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> È istituito, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte, l'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> L'Archivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai Consiglieri regionali cessati dal mandato.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4</num>
        <rubrica>(Organizzazione e funzionamento dell'Archivio)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La gestione, l'organizzazione e le regole di consultazione dell'Archivio dei Consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, prevista dall'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> I documenti di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere conferiti all'Archivio sotto forma di Fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro famigliari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5</num>
        <rubrica>(Interventi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'Associazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'articolo 1, comma 2, altresì l'attività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato l'Albo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dell'Assemblea regionale.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="03082004">Data a Torino, addi' 3 agosto 2004</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Enzo Ghigo</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
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