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        <pubblicazione norm="14082001" num="33" tipo="B.U."/>
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        <altro id="alt1">
          <h:div>AVVISO DI RETTIFICA 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-08-06;18">Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18</rif>.   Modifiche all'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1972-10-13;10#art3">articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10</rif> (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-03-09;4">legge regionale 9 marzo 2001, n. 4</rif>.   Alla riga sesta del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale in oggetto, deve intendersi le parole: &quot;nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di&quot; anziché le parole: &quot;nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di undici&quot;, come originariamente indicato sul testo originale promulgato dalla legge regionale medesima, e riportato sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2001, parte I, a pagina 8.
          </h:div>
        </altro>
      </redazionale>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="06082001">6 agosto 2001</dataDoc> n.
      <numDoc>18</numDoc>
      <titoloDoc>Modifiche all'
        <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1972-10-13;10#art3">articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10</rif> (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla 
        <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-03-09;4">legge regionale 9 marzo 2001, n. 4</rif>
      </titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
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      <h:p>la seguente legge:</h:p>
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    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica/>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Al 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1972;10#art3-com3">comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1972</rif>, come da ultimo modificata dalle leggi regionali 50/2000 e 4/2001 le parole &quot;dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea&quot;, sono sostituite da: &quot;dal luogo di residenza in localita' dell'Unione Europea&quot;; le parole: &quot;nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di&quot;, sono sostituite da: &quot;il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non puo' superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di&quot;; le parole: &quot;il rimborso e' corrisposto nella misura e modalita' prevista dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1995-02-13;15#art10-com5">articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15</rif> (Disciplina del trattamento di missione)&quot;, sono sostituite da: &quot;spettano altresi' l'indennita' chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere e' riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno&quot;.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo>
            <mod id="mod1"> All'
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1972;10#art3">articolo 3 della legge regionale n. 10/1972</rif>, sono aggiunti i seguenti commi:
						
              <virgolette id="mod1-vir1" tipo="parola">
                <inlinea>
								&quot;3 bis. Ai Consiglieri regionali e' altresi' riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in localita' del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformita' con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo e' disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare&quot;.
							</inlinea>
                <inlinea>
								&quot;3 ter. Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3 bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in localita' dell'Unione Europea per ciascun Consigliere&quot;.
							</inlinea>
                <inlinea>
								&quot;3 quater. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere e' parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.&quot;
							</inlinea>
              </virgolette>
						 .
						
            </mod>
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="06082001">Data a Torino, addi' 6 agosto 2001</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Enzo Ghigo</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
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