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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="22021995" num="8" tipo="B.U."/>
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        <vigenza fine="" id="V1" inizio=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="13021995">13 febbraio 1995</dataDoc> n.
      <numDoc>16</numDoc>
      <titoloDoc>Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>Il Commissario di Governo ha apposto il visto.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>promulga</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1.</num>
        <rubrica>Finalita'</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art117">articolo 117 della Costituzione </rif>e conformemente a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 dello Statuto, attua un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, in modo da determinare una politica unitaria per:
          </alinea>
          <el id="art1-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani attraverso l'istituzione di consulte e forum giovanili locali;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella societa' e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;</corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let5">
            <num>e)</num>
            <corpo> promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocita' e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980: &quot;Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attivita' promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza&quot; e successive modifiche ed integrazioni, scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunita' Europea; </corpo>
          </el>
          <el id="art1-com1-let6">
            <num>f)</num>
            <corpo>realizzare attivita' culturali, sportive e del tempo libero per i giovani.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte adotta la &quot;Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale&quot;, approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della Gioventu' del Consiglio d'Europa; pertanto armonizza e coordina gli interventi con gli obiettivi da essa indicati, promuovendone l'adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti locali del Piemonte.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Le finalita' di cui ai commi 1 e 2 costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Elaborazione, aggiornamento del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani)
</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio Regionale la proposta di &quot;Piano annuale degli interventi regionali per i giovani&quot;; il Consiglio Regionale acquisito il parere della Consulta Regionale dei giovani e della competente commissione consiliare, lo approva.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Il Piano indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per l'istruttoria e l'elaborazione dei documenti necessari alla predisposizione del Piano annuale degli interventi regionali per i giovani e' istituita, secondo le modalita' previste dalla 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1986-09-08;42">legge regionale 8 settembre 1986, n. 42</rif>, nel rispetto della legislazione vigente, idonea struttura organizzativa presso la Presidenza della Giunta Regionale. ^** Vedi, ora. la 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1997;51">l.r. 51/1997</rif>. 
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo>Le persone interessate dagli atti e dai provvedimenti di cui alla presente legge sono quelle nella fascia d'eta' individuata come giovane dalle deliberazioni applicative, anche con riferimento alle piu' attuali norme della Unione Europea.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3.</num>
        <rubrica>Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Nell'ambito della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e' istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> Compiti dell'Osservatorio sono:</alinea>
          <el id="art3-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> studiare e analizzare la condizione dei giovani;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> realizzare e gestire servizi informativi e di banca dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altre strutture regionali o centri esistenti, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> I dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani sono raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro, che li trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> L'accesso alle informazioni e ai dati del Servizio informativo e della banca dati e' disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> L'Osservatorio sulla condizione dei giovani redige annualmente una relazione, che la Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale e alla Consulta Regionale dei giovani.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4.</num>
        <rubrica>Consulta Regionale dei giovani</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Consulta Regionale dei giovani e' istituita con deliberazione del Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Consulta Regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> La Consulta Regionale dei giovani puo' avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5.</num>
        <rubrica>Partecipazione a progetti di Associazioni ed Enti locali</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> La Giunta Regionale per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi e dei criteri previsti nel piano annuale degli interventi regionali, eroga contributi a sostegno di progetti e iniziative per le seguenti aree:</alinea>
          <el id="art5-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> inserimento sociale e partecipazione dei giovani;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> disagio giovanile, con interventi mirati a prevenire percorsi di devianza, sviluppando progetti di prevenzione primaria;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> mobilita' giovanile, con iniziative di scambio socio culturale fra Paesi europei;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com1-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo> cooperazione, con iniziative tese a favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazionismo e cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com1-let5">
            <num>e)</num>
            <corpo> informazione e consulenza per i giovani.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La Giunta Regionale eroga contributi per progetti predisposti da Enti locali, associazioni o cooperative giovanili, con priorita' in ambito provinciale e comunale ai progetti predisposti dagli Enti locali.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com3">
          <num>3.</num>
          <alinea> Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:</alinea>
          <el id="art5-com3-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> l'adozione, da parte dei Comuni, della &quot;Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale&quot;, di cui all'articolo 1, ed il comprovato impegno nella sua attuazione;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com3-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> la continuita' e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;</corpo>
          </el>
          <el id="art5-com3-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo> la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra piu' Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art5-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> I contributi sono erogati per il 50 per cento all'avvio dei progetti e, per la restante parte, su presentazione di idonea documentazione, che comprovi la realizzazione integrale del progetto.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6.</num>
        <rubrica>Norma finanziaria</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> Nel bilancio di previsione della spesa della Regione Piemonte sono istituiti i seguenti capitoli:</alinea>
          <el id="art6-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo> &quot;Fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano annuale per gli interventi regionali per i giovani nonche' per le altre spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani&quot;;</corpo>
          </el>
          <el id="art6-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo> &quot;Contributi ad Enti locali, Associazioni e Cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani&quot;.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Gli stanziamenti dei capitoli sopra indicati per il 1995 e gli anni successivi sono definiti in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="13021995">Data a Torino, addi' 13 febbraio 1995</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente>Gian Paolo Brizio</sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
