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  <LeggeRegionale id="LR">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="04062004" num="22" tipo="B.U."/>
        <urn/>
        <vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="31052004">31 maggio 2004,</dataDoc> n.
      <numDoc>15</numDoc>
      <titoloDoc>Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4 , 24 novembre 1995, n. 83 , 17 giugno 1997, n. 36.</titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1</num>
        <rubrica>(Oggetto)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Detta altresì norme integrative alla 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:legge:1998-02-05;22">legge 5 febbraio 1998, n. 22</rif> (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al 
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-04-07;121">decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121</rif> (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Caratteristiche e uso dello stemma)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) è così costituito: &quot;di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi&quot;, già stemma del Piemonte dal 1424.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonchè su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta &quot;Regione Piemonte&quot; o &quot;Consiglio regionale del Piemonte&quot;, secondo grafica e modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art2-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma è escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'Ente.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3</num>
        <rubrica>(Caratteristiche e uso del gonfalone)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) è così costituito: &quot;interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi&quot;.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Il gonfalone è assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4</num>
        <rubrica>(Caratteristiche ed uso del sigillo)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Il sigillo della Regione (allegato C) è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura &quot;Regione Piemonte&quot;.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5</num>
        <rubrica>(Sigillo della Regione)</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, ed alla memoria meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo ed approvata da almeno nove decimi dei suoi componenti.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6</num>
        <rubrica>(Caratteristiche della bandiera)</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La bandiera del Piemonte (allegato D) è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art6-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7</num>
        <rubrica>(Esposizione della bandiera)</rubrica>
        <comma id="art7-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Fatti salvi i disposti di cui all'
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;121#art12">articolo 12 del d.p.r. 121/2000</rif>, l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
          </corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com3">
          <num>3.</num>
          <alinea> La bandiera viene altresì esposta:</alinea>
          <el id="art7-com3-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo>all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunità montana, comunali e circoscrizionali;</corpo>
          </el>
          <el id="art7-com3-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo>all'esterno degli edifici scolastici;</corpo>
          </el>
          <el id="art7-com3-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo>all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;</corpo>
          </el>
          <el id="art7-com3-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo>ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art7-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art7-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunità montane, nonchè all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane, dei Sindaci.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art8">
        <num>Art. 8</num>
        <rubrica>(Modalità di esposizione)</rubrica>
        <comma id="art8-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com5">
          <num>5.</num>
          <corpo> La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com6">
          <num>6.</num>
          <corpo> La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.</corpo>
        </comma>
        <comma id="art8-com7">
          <num>7.</num>
          <corpo> Ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;121#art10">articolo 10 del d.p.r. 121/2000</rif>, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.
          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art9">
        <num>Art. 9</num>
        <rubrica>(Caratteristiche e uso della fascia)</rubrica>
        <comma id="art9-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).</corpo>
        </comma>
        <comma id="art9-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La fascia è assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art10">
        <num>Art. 10</num>
        <rubrica>(Diploma di benemerenza)</rubrica>
        <comma id="art10-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, è rilasciato un diploma di benemerenza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure di proposta e rilascio nonchè le caratteristiche tecniche del diploma.</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art11">
        <num>Art. 11</num>
        <rubrica>(Abrogazione di norme)</rubrica>
        <comma id="art11-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> Sono abrogate le seguenti leggi regionali:</alinea>
          <el id="art11-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo>
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1984-01-16;4">legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4</rif> (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
            </corpo>
          </el>
          <el id="art11-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo>
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1995-11-24;83">legge regionale 24 novembre 1995, n. 83</rif> (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
            </corpo>
          </el>
          <el id="art11-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo>
              <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:1997-06-17;36">legge regionale 17 giugno 1997, n. 36</rif> (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).
            </corpo>
          </el>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="31052004">Data a Torino, addi' 31 maggio 2004</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente> Enzo Ghigo </sottoscrivente>
        <visto/>
      </sottoscrizioni>
    </conclusione>
    <annessi>
      <annesso id="ann1">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato A. 
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Stemma (Art. 2)
</inlinea>
            <inlinea>
OMISSIS 
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
      <annesso id="ann2">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato B. 
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Gonfalone (Art. 3)
</inlinea>
            <inlinea>
OMISSIS 
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
      <annesso id="ann3">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato C. 
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Sigillo del Piemonte (Art. 4)
</inlinea>
            <inlinea>
 OMISSIS 
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
      <annesso id="ann4">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato D. 
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Bandiera del Piemonte (Art. 6)
</inlinea>
            <inlinea>
 OMISSIS 
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
      <annesso id="ann5">
        <testata>
          <denAnnesso>Allegato E. 
</denAnnesso>
          <titAnnesso>
            <inlinea>
Fascia (Art. 9)
</inlinea>
            <inlinea>
 OMISSIS 
</inlinea>
          </titAnnesso>
        </testata>
        <rifesterno/>
      </annesso>
    </annessi>
  </LeggeRegionale>
</NIR>
