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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="24052007" num="21" tipo="B.U."/>
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    <intestazione>
      <tipoDoc>Legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="21052007">21 maggio 2007</dataDoc> n.
      <numDoc>12</numDoc>
      <titoloDoc>Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione 
        <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003-10-06;24">della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24</rif>.

      </titoloDoc>
    </intestazione>
    <formulainiziale>
      <h:p>Il Consiglio regionale ha approvato.</h:p>
      <h:p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>PROMULGA</h:p>
      <h:p/>
      <h:p>la seguente legge:</h:p>
      <h:p/>
    </formulainiziale>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1</num>
        <rubrica>(Finalità)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A/26, nei due sensi di marcia, all'interno della stagione turistica di ogni anno.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Definizioni)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i), e n), 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285">del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</rif> (Nuovo codice della strada), nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, 
            <rif xlink:href="urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285">del d.lgs. 285/1992</rif>.

          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3</num>
        <rubrica>(Protocollo d'intesa)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> I tempi, le modalità di attuazione dell'intervento, la specificazione delle tratte e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4</num>
        <rubrica>(Pagamento pedaggi)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> La liquidazione della spesa è disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti in favore della società concessionaria dell'autostrada A/26 nonché degli altri soggetti aventi titolo.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art5">
        <num>Art. 5</num>
        <rubrica>(Norma finanziaria)</rubrica>
        <comma id="art5-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 165.000,00 euro per il triennio 2007-2009.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Per l'esercizio finanziario 2007, lo stanziamento, pari a 165.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo 1 - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art5-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per gli anni finanziari 2008 e 2009, al finanziamento della spesa di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede ai sensi dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003-03-04;2#art30-com1">articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2</rif> (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-04-11;7#art8">articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7</rif> (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art6">
        <num>Art. 6</num>
        <rubrica>(Abrogazione)</rubrica>
        <comma id="art6-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La 
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003-10-06;24">legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24</rif> (Deviazione alla circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26), è abrogata.

          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art7">
        <num>Art. 7</num>
        <rubrica>(Parere dell'Unione europea)</rubrica>
        <comma id="art7-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo>La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
    <formulafinale>
      <h:p>La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</h:p>
      <h:p> E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.</h:p>
    </formulafinale>
    <conclusione>
      <dataeluogo codice="" norm="21052007">Data a Torino, addi' 21 maggio 2007</dataeluogo>
      <sottoscrizioni>
        <sottoscrivente> Mercedes Bresso</sottoscrivente>
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    </conclusione>
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