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  <SemiArticolato id="PDLCOMM-1">
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      <descrittori>
        <pubblicazione norm="13042011"/>
        <urn/>
        <vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
      </descrittori>
    </meta>
    <intestazione>
      <tipoDoc>Proposta di legge regionale</tipoDoc>
      <dataDoc norm="13042011">13 Aprile 2011</dataDoc>n.
      <numDoc>110</numDoc>
      <titoloDoc>Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.
</titoloDoc>
    </intestazione>
    <articolato>
      <articolo id="art1">
        <num>Art. 1</num>
        <rubrica>(Finalità e oggetto)</rubrica>
        <comma id="art1-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art1-com4">
          <num>4.</num>
          <corpo> La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art2">
        <num>Art. 2</num>
        <rubrica>(Funzioni della Regione)</rubrica>
        <comma id="art2-com1">
          <num>1.</num>
          <alinea> La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:</alinea>
          <el id="art2-com1-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo>eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo>provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;</corpo>
          </el>
          <el id="art2-com1-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo>promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art2-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art3">
        <num>Art. 3</num>
        <rubrica>(Regolamento di attuazione)</rubrica>
        <comma id="art3-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art3-com2">
          <num>2.</num>
          <alinea> Il regolamento stabilisce:</alinea>
          <el id="art3-com2-let1">
            <num>a)</num>
            <corpo>l'entità dei contributi e dei voucher;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let2">
            <num>b)</num>
            <corpo>i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let3">
            <num>c)</num>
            <corpo>le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let4">
            <num>d)</num>
            <corpo>i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let5">
            <num>e)</num>
            <corpo>le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;</corpo>
          </el>
          <el id="art3-com2-let6">
            <num>f)</num>
            <corpo>i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).</corpo>
          </el>
        </comma>
        <comma id="art3-com3">
          <num>3.</num>
          <corpo> Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.
</corpo>
        </comma>
      </articolo>
      <articolo id="art4">
        <num>Art. 4</num>
        <rubrica>(Norma finanziaria)</rubrica>
        <comma id="art4-com1">
          <num>1.</num>
          <corpo> Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB13021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
</corpo>
        </comma>
        <comma id="art4-com2">
          <num>2.</num>
          <corpo> Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2001-04-11;7#art8">articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7</rif> (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
            <rif xlink:href="urn:nir:regione.piemonte:legge:2003-03-04;2#art30">articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2</rif> (Legge finanziaria per l'anno 2003).

          </corpo>
        </comma>
      </articolo>
    </articolato>
  </SemiArticolato>
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