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			<descrittori>
				<pubblicazione norm="08102009" num="40" tipo="B.U."/>
				<urn>urn:nir:regione.piemonte:regolamento:24 luglio 2009;R</urn>
				<vigenza id="V1" inizio="" fine=""/>
			</descrittori>
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		<intestazione>
			<tipoDoc>Regolamento regionale</tipoDoc>
			<dataDoc norm="002011">2009</dataDoc>
			<numDoc/>
			<titoloDoc>Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.
</titoloDoc>
		</intestazione>
		<articolato>
			<capo id="cap1">
				<num>Capo I.</num>
				<rubrica>I CONSIGLIERI REGIONALI</rubrica>
				<articolo id="art1">
					<num>Art. 1</num>
					<rubrica>I Consiglieri regionali</rubrica>
					<comma id="art1-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del Consiglio regionale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art1-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>I Consiglieri regionali cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni nonché per effetto di deliberazione del Consiglio regionale che accerti la loro ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'articolo 18.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art1-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I Consiglieri regionali sono tenuti a partecipare a tutte le attività del Consiglio e osservano, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del presente Regolamento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art2">
					<num>Art. 2</num>
					<rubrica>Diritto all'informazione dei Consiglieri</rubrica>
					<comma id="art2-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consigliere regionale, ai fini dell'espletamento del mandato, esercita il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, secondo le modalità previste con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art2-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Nel caso gli venga opposto il rifiuto, gli vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza che provvede entro 10 giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art2-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nel perdurare dell'inadempimento, il Presidente del Consiglio ne dà formale comunicazione in Aula richiamando al tempestivo adempimento la Giunta o i legali rappresentanti dei soggetti nei confronti dei quali è stato esercitato il diritto di accesso.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art3">
					<num>Art. 3</num>
					<rubrica>Statuto delle opposizioni</rubrica>
					<comma id="art3-com1">
						<num>1.</num>
						<alinea> 	Al fine di garantire le prerogative delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto, sono previste specifiche disposizioni relative a:</alinea>
						<el id="art3-com1-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>	programmazione dei lavori finalizzata a garantire l'esame dei provvedimenti e la trattazione del sindacato ispettivo;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com1-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>rappresentanza, presidenza e vicepresidenza degli organi consiliari;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com1-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>riserva per le nomine;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com1-let4">
							<num>d)</num>
							<corpo>ripartizione dei tempi di intervento;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com1-let5">
							<num>e)</num>
							<corpo>partecipazione all'attività di informazione.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art3-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Qualora un gruppo o un Consigliere di opposizione ritiene che sia impedito il pieno esercizio di un suo diritto sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza che decide all'unanimità entro dieci giorni o al Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap2">
				<num>Capo II.</num>
				<rubrica>L'UFFICIO DI PRESIDENZA</rubrica>
				<articolo id="art4">
					<num>Art. 4</num>
					<rubrica>Ufficio di Presidenza provvisorio</rubrica>
					<comma id="art4-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Durante il rinnovo del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'insediamento del  nuovo Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art4-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>In sede di insediamento, la Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età, secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art4-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Svolgono le funzioni di Segretari i due Consiglieri più giovani.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art4-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Presidente comunica al Consiglio le opzioni dei candidati eletti in più circoscrizioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art4-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Nelle more dell'elezione del Presidente del Consiglio, i poteri del Presidente provvisorio sono limitati alle funzioni connesse con l'insediamento del Consiglio neo-eletto e all'avvio della legislatura.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art4-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, i poteri dell'Ufficio di presidenza sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio regionale neo-eletto fino all'insediamento dello stesso.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art5">
					<num>Art. 5</num>
					<rubrica>Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza</rubrica>
					<comma id="art5-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Uno dei Vicepresidenti e un Consigliere Segretario devono essere espressi dalle minoranze. La riserva di posti alle minoranze deve comunque essere rispettata nel corso del mandato dell'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo candidato.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per non più di due candidati.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'articolo 4, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com10">
						<num>10.</num>
						<corpo>Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è effettuato dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di  singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto dai componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art5-com11">
						<num>11.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 dello Statuto, resta in carica 30 mesi e comunque fino all'elezione del successivo. Il rinnovo  investe l'intero Ufficio e i suoi componenti sono rieleggibili.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art6">
					<num>Art. 6</num>
					<rubrica>Il Presidente del Consiglio</rubrica>
					<comma id="art6-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali e le assemblee parlamentari nazionali ed europee, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e, ove occorra, ne riassume i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta nella condizione di svolgere il suo programma politico-legislativo e la sua azione amministrativa nonché di consentire alle opposizioni di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni ed opinioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide, in via definitiva, ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, se occorre, la Giunta per il Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 2 dello Statuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Presidente giudica sulla ricevibilità formale dei testi dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 82, comma 4, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, riferendo al Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Il Presidente sovrintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art6-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o lo consiglino particolari ragioni di luogo e di materia. Nelle designazioni dovrà tener conto della presenza delle opposizioni.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art7">
					<num>Art. 7</num>
					<rubrica>I Vicepresidenti del Consiglio</rubrica>
					<comma id="art7-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art7-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art7-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art8">
					<num>Art. 8</num>
					<rubrica>I Consiglieri Segretari e i questori</rubrica>
					<comma id="art8-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno richiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art8-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>In caso di necessità, il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art9">
					<num>Art. 9</num>
					<rubrica>Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza</rubrica>
					<comma id="art9-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'articolo 10.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art9-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art9-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nel caso in cui, su questioni politico-amministrative di rilevante importanza, non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi con un atto di indirizzo nella prima seduta utile. L'Ufficio di Presidenza adotta le conseguenti deliberazioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art9-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza sono tempestivamente comunicate ai Gruppi consiliari e alle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale fermo restando che ai Consiglieri regionali è garantito l'accesso a tutta la documentazione, anche in via telematica.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art9-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art10">
					<num>Art. 10</num>
					<rubrica>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</rubrica>
					<comma id="art10-com1">
						<num>1.</num>
						<alinea> L'Ufficio di Presidenza:</alinea>
						<el id="art10-com1-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>esercita le funzioni in materia di personale di cui all'articolo 11;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let4">
							<num>d)</num>
							<corpo>provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let5">
							<num>e)</num>
							<corpo>giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let6">
							<num>f)</num>
							<corpo>predispone, secondo la legge regionale di contabilità,  il bilancio annuale di previsione del Consiglio, l'assestamento  e il rendiconto dell'esercizio e li sottopone al Consiglio stesso per l'approvazione, previo esame della Commissione consiliare competente; al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let7">
							<num>g)</num>
							<corpo>nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Qualora le delegazioni siano formate da più Consiglieri garantisce, ove possibile, la presenza delle opposizioni;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let8">
							<num>h)</num>
							<corpo>esercita le funzioni in materia contabile secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità e dal Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let9">
							<num>i)</num>
							<corpo>adotta le norme e stabilisce le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza nelle sedi consiliari;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let10">
							<num>j)</num>
							<corpo>delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organi e organismi consiliari su loro proposta;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let11">
							<num>k)</num>
							<corpo>promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche di interesse per il Consiglio;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let12">
							<num>l)</num>
							<corpo>esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento;</corpo>
						</el>
						<el id="art10-com1-let13">
							<num>m)</num>
							<corpo>si pronuncia sulle controversie relative alla costituzione dei Gruppi consiliari, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.</corpo>
						</el>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art11">
					<num>Art. 11</num>
					<rubrica>Ordinamento degli Uffici</rubrica>
					<comma id="art11-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Gli uffici del ruolo organico del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede a specificare le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative ed alle funzioni dirigenziali; adotta, inoltre, i provvedimenti di competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap3">
				<num>Capo III.</num>
				<rubrica>LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, I GRUPPI CONSILIARI E LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI</rubrica>
				<articolo id="art12">
					<num>Art. 12</num>
					<rubrica>La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari</rubrica>
					<comma id="art12-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo 15.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art12-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art12-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione della programmazione dei lavori del Consiglio stabilita ai sensi dell'articolo 13 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art13">
					<num>Art. 13</num>
					<rubrica>La programmazione dei lavori</rubrica>
					<comma id="art13-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I lavori del Consiglio sono organizzati per sessioni quadrimestrali e per calendari bimestrali.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art13-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il programma dei lavori di ogni sessione e il calendario bimestrale sono definiti dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'articolo 12.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art13-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Almeno un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario bimestrale, di cui al comma 1, è riservato, ad eccezione della sessione di bilancio e di assestamento, a provvedimenti legislativi o deliberativi proposti dalle opposizioni. La Giunta può richiedere la calendarizzazione di disegni di legge o provvedimenti che ritiene collegati e necessari all'attuazione del programma di governo. A tal fine i Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta comunicano al Presidente del Consiglio le proprie indicazioni in ordine di priorità almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza dei Presidenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art13-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>L'iscrizione dei provvedimenti nel calendario bimestrale avviene in modo che siano assicurati alle Commissioni i termini per l'esame previsti dall'articolo 37.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art13-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il programma dei lavori e il calendario bimestrale sono comunicati dal Presidente al Consiglio nella prima seduta successiva  alla definizione dello stesso.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art13-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il programma dei lavori e il calendario bimestrale possono essere modificati con le stesse modalità.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art14">
					<num>Art. 14</num>
					<rubrica>Sospensione dei termini nel periodo feriale</rubrica>
					<comma id="art14-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il decorso di tutti i termini previsti dal Regolamento è sospeso di diritto per il periodo feriale prefissato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art14-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla conclusione del periodo.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art15">
					<num>Art. 15</num>
					<rubrica>I Gruppi consiliari</rubrica>
					<comma id="art15-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato).
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com3">
						<num>3.</num>
						<alinea> I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:</alinea>
						<el id="art15-com3-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>	da almeno tre Consiglieri;</corpo>
						</el>
						<el id="art15-com3-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>	da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale (Camera o Senato);</corpo>
						</el>
						<el id="art15-com3-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art15-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, appartengono al Gruppo Misto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organi e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo Misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto al comma 8, secondo periodo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art15-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap4">
				<num>Capo IV.</num>
				<rubrica>LA GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITÀ, LE INCOMPATIBILITÀ E LE INSINDACABILITÀ, LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO E LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE NOMINE</rubrica>
				<articolo id="art16">
					<num>Art. 16</num>
					<rubrica>Designazioni</rubrica>
					<comma id="art16-com1">
						<num>1.</num>
						<alinea> Il Presidente, nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:</alinea>
						<el id="art16-com1-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>i Consiglieri che costituiscono la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità di cui all'articolo 36 dello Statuto;</corpo>
						</el>
						<el id="art16-com1-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all'articolo 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno due Vicepresidenti con voto limitato tale da garantire la rappresentanza delle opposizioni;</corpo>
						</el>
						<el id="art16-com1-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'articolo 37 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vicepresidente da lui delegato ai sensi dell'articolo 7.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art16-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è composta in modo da assicurare l'equilibrio fra gli appartenenti  ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art16-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I seggi nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art16-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il funzionamento della Giunta per il Regolamento, della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art16-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui all'articolo 40.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art16-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art17">
					<num>Art. 17</num>
					<rubrica>Costituzione della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità</rubrica>
					<comma id="art17-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera a), la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità è convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno, con votazioni separate, un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità vota per un solo nome.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art17-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità deve essere espressione delle minoranze. A tal fine, viene eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti tra i candidati formalmente espressi dalle minoranze.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art17-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nell'elezioni per i Vicepresidenti e per il Segretario, vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art17-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o incompatibilità.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art18">
					<num>Art. 18</num>
					<rubrica>Convalida degli eletti e deliberazioni in materia di insindacabilità dei Consiglieri regionali</rubrica>
					<comma id="art18-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità  tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Consigliere ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della notifica per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della notifica, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>La deliberazione deve essere depositata, nel giorno successivo, nella Segreteria Generale del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com10">
						<num>10.</num>
						<corpo>Spetta alla Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità accertare l'eleggibilità del subentrante ai Consiglieri cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com11">
						<num>11.</num>
						<corpo>Le decisioni della Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art18-com12">
						<num>12.</num>
						<corpo>In attuazione della legge regionale vigente in materia, la Giunta per le Elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità procede, altresì,  all'istruttoria della valutazione di insindacabilità ed entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Presidente del Consiglio regionale,  riferisce al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione in materia.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art19">
					<num>Art. 19</num>
					<rubrica>La Giunta per il Regolamento</rubrica>
					<comma id="art19-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Giunta per il Regolamento interno del Consiglio, nominata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Giunta per il Regolamento dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni, su richiesta delle stesse o del Presidente del Consiglio e può essere consultata dal Presidente del Consiglio quando, nel corso delle sedute di Consiglio, insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art20">
					<num>Art. 20</num>
					<rubrica>Revisione del Regolamento</rubrica>
					<comma id="art20-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento che vengono sottoposte alla Giunta per il Regolamento di cui all'articolo 19.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art20-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Giunta per il Regolamento, può partecipare, senza voto deliberativo, alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui presentata.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art20-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella votazione finale, secondo quanto disposto dal Capo X, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art21">
					<num>Art. 21</num>
					<rubrica>La Commissione consultiva per le nomine</rubrica>
					<comma id="art21-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Commissione consultiva per le nomine, costituita secondo le modalità previste all'articolo 16, comma 1,  lettera c), viene convocata dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente da lui delegato anche su richiesta del Presidente della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art21-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo> Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap5">
				<num>Capo V.</num>
				<rubrica>LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI</rubrica>
				<articolo id="art22">
					<num>Art. 22</num>
					<rubrica>Commissioni permanenti</rubrica>
					<comma id="art22-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Sono costituite sei Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:.
</corpo>
						<el id="art2-com1-let1">
							<num>I</num>
							<corpo>Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.
</corpo>
						</el>
						<el id="art2-com1-let2">
							<num>II</num>
							<corpo>Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni.
</corpo>
						</el>
						<el id="art2-com1-let3">
							<num>III</num>
							<corpo>Commissione:  Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.
</corpo>
						</el>
						<el id="art2-com1-let4">
							<num>IV</num>
							<corpo>Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
</corpo>
						</el>
						<el id="art2-com1-let5">
							<num>V</num>
							<corpo>Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale;  risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.
</corpo>
						</el>
						<el id="art2-com1-let5">
							<num>VI</num>
							<corpo>Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.
</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art22-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, consultiva, legislativa e  redigente ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 nonché le funzioni previste dallo Statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 49.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art22-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art23">
					<num>Art. 23</num>
					<rubrica>Composizione delle Commissioni permanenti</rubrica>
					<comma id="art23-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio, viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto dai successivi commi 5 e 6, ai lavori delle restanti Commissioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art23-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i Gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi, all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da ogni singolo Gruppo o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art23-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le Commissioni prescelte.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art23-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare, con voto deliberativo, i Consiglieri del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed  un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art23-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art23-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Ove il primo firmatario, di cui all'articolo 82, comma 1, di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art24">
					<num>Art. 24</num>
					<rubrica>Insediamento</rubrica>
					<comma id="art24-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da due Vicepresidenti, di cui uno espressione delle opposizioni. L'elezione del Presidente e l'elezione dei Vicepresidenti avviene con due votazioni separate. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed egli è eletto a maggioranza dei voti ottenuti. In caso di parità di voti dei candidati prevale il più anziano di età. Eletto il Presidente si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun componente vota un solo nome.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art24-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art24-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art24-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, svolge le funzioni di Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art25">
					<num>Art. 25</num>
					<rubrica>Segreteria e verbalizzazione</rubrica>
					<comma id="art25-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonché il resoconto sommario del dibattito.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art25-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal funzionario segretario presente ed è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art26">
					<num>Art. 26</num>
					<rubrica>Assegnazione degli Atti</rubrica>
					<comma id="art26-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art26-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le proposte di regolamento di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sono assegnate dal Presidente alle Commissioni per l'esame in sede redigente ai sensi dell'articolo 31 commi 4, 5 e 6.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art26-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art26-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Nell'ipotesi di cui al comma 3 possono essere costituite sottocommissioni miste.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art26-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>I provvedimenti assegnati a più Commissioni sono licenziati dalle stesse in seduta congiunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art26-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Se all'ordine del giorno di una Commissione sono iscritti contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art27">
					<num>Art. 27</num>
					<rubrica>Convocazione e funzionamento</rubrica>
					<comma id="art27-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo un calendario concordato con l'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Presidente convoca la Commissione e, sentiti i Vicepresidenti, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno è inserita anche sul sito Internet del Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente vicario di cui all'articolo 24, comma 2.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>In caso di assenza o di impedimento a partecipare alle sedute da parte del  Presidente e dei Vicepresidenti, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell'articolo 40.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o Gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria. La costituzione di sottocommissioni e di Gruppi di lavoro è decisa a maggioranza della Commissione stessa.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Se un numero di commissari rappresentanti almeno un sesto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza od  impedimento, il Vicepresidente vicario provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art27-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art28">
					<num>Art. 28</num>
					<rubrica>Esame in sede referente</rubrica>
					<comma id="art28-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che sono posti all'esame delle Commissioni in sede referente, sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art28-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al comma 1, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art28-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'articolo 69. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art28-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>È ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art28-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell'articolo 40.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art29">
					<num>Art. 29</num>
					<rubrica>Esame in sede consultiva</rubrica>
					<comma id="art29-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente, legislativa o redigente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art29-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali con le modalità di cui all'articolo 42.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art29-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I pareri sono espressi con votazione a norma dell'articolo 40.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art30">
					<num>Art. 30</num>
					<rubrica>Esame in sede legislativa</rubrica>
					<comma id="art30-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Quando un progetto di legge non rientri nelle ipotesi indicate dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, il Presidente può proporre alla Conferenza dei Presidenti che il progetto sia assegnato alla Commissione competente per materia in sede legislativa per l'esame e l'approvazione. Non possono comunque essere assegnati all'esame in sede legislativa i progetti di legge che conferiscono delega alla Giunta regionale per la predisposizione di codici di settore ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera g) dello Statuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Conferenza e deve essere comunicata a tutti i Presidenti dei Gruppi 24 ore prima della riunione: si intende accolta se non vi è opposizione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti il Consiglio  o un quinto dei membri della Commissione richiedano al Presidente del Consiglio che il testo sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il Presidente del Consiglio comunica tale richiesta nella prima seduta utile del Consiglio per la calendarizzazione dei lavori.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Qualora una Commissione richieda al Presidente del Consiglio che un progetto di legge assegnato in sede redigente o referente le venga assegnato in sede legislativa si applica la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Qualora una Commissione proceda all'esame di un progetto di legge in sede legislativa, essa nomina immediatamente uno o più  relatori, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, che illustrano il progetto alla Commissione prima che si proceda al suo esame. Per la presentazione e l'esame di emendamenti e subemendamenti si applicano le norme degli articoli 84 e seguenti per l'esame in Aula.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Tutti i Gruppi presenti in Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello Statuto, possono essere rappresentati in Commissione in sede legislativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>L'avviso di convocazione della Commissione in sede legislativa deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Le sedute delle Commissioni che esaminano un progetto di legge in sede legislativa sono pubbliche. Il pubblico può assistere alle sedute o in apposito settore riservato dell'Aula in cui si riunisce la Commissione o in altra sala attraverso collegamento televisivo a circuito chiuso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art30-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Il Presidente dà notizia all'Assemblea dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa nella prima seduta utile nonché con comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art31">
					<num>Art. 31</num>
					<rubrica>Esame in sede redigente</rubrica>
					<comma id="art31-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge o una proposta di deliberazione concernente provvedimenti amministrativi in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, ha facoltà di chiedere al Consiglio che il progetto o la proposta di deliberazione le siano assegnati in sede redigente. Tale decisione è assunta con votazione ai sensi dell'articolo 40 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale che può anche definire, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Un progetto di legge può altresì essere assegnato, in qualsiasi momento dell'iter legislativo ma comunque prima di passare all'esame degli articoli, ad una Commissione in sede redigente, dopo l'annuncio in Aula, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al comma 2.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6 ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 72, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria né a quelli attinenti le materie tributarie, all'approvazione della legge finanziaria, del bilancio, dell'assestamento e del rendiconto nonchè ai piani generali e di settore.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art31-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>La Commissione ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio che un progetto di legge  assegnato in sede redigente venga assegnato in sede legislativa secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art32">
					<num>Art. 32</num>
					<rubrica>Indagini conoscitive</rubrica>
					<comma id="art32-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, possono condurre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art32-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art32-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini avanzando, se del caso, le opportune proposte.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art33">
					<num>Art. 33</num>
					<rubrica>Pareri dell'Ufficio legislativo</rubrica>
					<comma id="art33-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni hanno facoltà di chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sugli affari in esame nonché l'assistenza per consultazioni verbali.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art34">
					<num>Art. 34</num>
					<rubrica>Commissione permanente Programmazione e Bilancio</rubrica>
					<comma id="art34-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art34-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, trasmette il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art34-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art34-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione permanente Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art34-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art34-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>La Commissione permanente Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art35">
					<num>Art. 35</num>
					<rubrica>Esame del bilancio e dei programmi - Sessione di bilancio</rubrica>
					<comma id="art35-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'esame dei disegni di leggi finanziarie e di bilancio presentati dalla Giunta regionale entro il 30 di settembre di ogni anno secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La sessione di cui al comma 1 ha la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni. I disegni di legge di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno. La sessione si conclude comunque con la votazione finale sul disegno di legge finanziaria e di bilancio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante la sessione di bilancio, ogni deliberazione da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge, di cui al comma 1, nei termini stabiliti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>I disegni di legge di cui al comma 1 sono assegnati dal Presidente del Consiglio che ne verifica preventivamente l'attinenza all'oggetto, in sede referente alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio e in sede consultiva alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente. I documenti sono altresì inviati dal Presidente del Consiglio al Consiglio delle autonomie locali per il parere.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Entro i venti giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione permanente Programmazione e Bilancio. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione permanente Programmazione e Bilancio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Scaduto il termine previsto dal comma 6, la Commissione permanente Programmazione e Bilancio, entro i successivi trenta giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dalla Giunta corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art35-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il termine di presentazione di cui al comma 1.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art36">
					<num>Art. 36</num>
					<rubrica>Esame dell'assestamento di bilancio - Sessione di assestamento</rubrica>
					<comma id="art36-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'esame dell'assestamento di bilancio presentato dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di contabilità, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare. La sessione si conclude comunque con la votazione finale del disegno di legge di assestamento.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La sessione di cui al comma 1 ha la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di assegnazione del provvedimento alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio. L'assestamento è approvato dal Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha la facoltà di sospendere, durante  la sessione di assestamento, ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di assestamento è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>La Commissione, entro trenta giorni dall'assegnazione, esamina il disegno di legge di assestamento e approva la relazione generale. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Qualora la relazione generale sul disegno di legge di assestamento non sia presentata dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sul disegno di legge presentato dalla Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art36-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Il presente articolo non si applica se la Giunta regionale non rispetta il  termine di presentazione di cui al comma 1.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art37">
					<num>Art. 37</num>
					<rubrica>Termini</rubrica>
					<comma id="art37-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 90 giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 in caso di urgenza, ai sensi dell'articolo 83.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Tali termini sono ridotti da 60 a 30 giorni e da 30 a 15 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Scaduto il termine di cui al comma 1, qualora il primo firmatario ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Quando un argomento sia posto in discussione a norma del comma 4, il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 30 giorni per riferire in Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Trascorso il termine stabilito, sia che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'articolo 28, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Nel caso in cui  un argomento pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell'articolo 28, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal primo firmatario, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art37-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non approvi ugualmente il suo esame.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art38">
					<num>Art. 38</num>
					<rubrica>Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere</rubrica>
					<comma id="art38-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art38-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art39">
					<num>Art. 39</num>
					<rubrica>Rapporti con la Giunta</rubrica>
					<comma id="art39-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art39-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art40">
					<num>Art. 40</num>
					<rubrica>Deliberazioni</rubrica>
					<comma id="art40-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti effettivi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art40-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Nel caso la Commissione sia riunita in sede legislativa, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art40-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art40-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art40-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art40-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art41">
					<num>Art. 41</num>
					<rubrica>Le consultazioni</rubrica>
					<comma id="art41-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Nel corso delle consultazioni i Consiglieri possono richiedere chiarimenti  ai consultati.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art41-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni possono avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito nella prima seduta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art41-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art41-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art41-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Per quanto non espressamente previsto in ordine alle consultazioni, documentazioni e procedure per lo svolgimento delle attività di Commissione decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art42">
					<num>Art. 42</num>
					<rubrica>Pareri delle Commissioni</rubrica>
					<comma id="art42-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Quando lo Statuto o le leggi regionali prevedono l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari su provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, la relativa richiesta viene inoltrata dalla Giunta al Presidente del Consiglio regionale che la trasmette alla Commissione competente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art42-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art42-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Trascorso il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso favorevolmente.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art43">
					<num>Art. 43</num>
					<rubrica>Commissioni speciali</rubrica>
					<comma id="art43-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le Commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti, salvo sia diversamente previsto dai provvedimenti istitutivi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art43-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap6">
				<num>Capo VI.</num>
				<rubrica>LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE</rubrica>
				<articolo id="art44">
					<num>Art. 44</num>
					<rubrica>Qualità della legislazione</rubrica>
					<comma id="art44-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti loro assegnati, le Commissioni, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, curano  che i testi normativi regionali siano improntati ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione e verificano altresì l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. A tal fine verificano l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative  e che il contenuto della norma sia facilmente comprensibile.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art45">
					<num>Art. 45</num>
					<rubrica>Controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali</rubrica>
					<comma id="art45-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>In attuazione dell'articolo 71 dello Statuto, le Commissioni, insieme al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle  leggi regionali allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti nonché sull'attuazione degli atti consiliari  di programmazione. A tal fine vengono eventualmente inserite nelle leggi regionali più rilevanti clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art46">
					<num>Art. 46</num>
					<rubrica>Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche</rubrica>
					<comma id="art46-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>È istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata di sei mesi ciascuno da uno dei suoi componenti, dura in carica per l'intera legislatura.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art46-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Comitato promuove l'effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art46-com3">
						<num>3.</num>
						<alinea> Il Comitato, su richiesta delle Commissioni inoltre:</alinea>
						<el id="art46-com3-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;</corpo>
						</el>
						<el id="art46-com3-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative e cura la realizzazione degli eventuali documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.</corpo>
						</el>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap7">
				<num>Capo VII.</num>
				<rubrica>IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</rubrica>
				<articolo id="art47">
					<num>Art. 47</num>
					<rubrica>Prima seduta del Consiglio</rubrica>
					<comma id="art47-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio, dopo le elezioni regionali, tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui si è conclusa la proclamazione degli eletti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art47-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art48">
					<num>Art. 48</num>
					<rubrica>Presentazione della Giunta e del programma di governo</rubrica>
					<comma id="art48-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente della Giunta regionale nella seduta di insediamento dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta e la presenta. Nella medesima seduta illustra il programma di governo per la legislatura sul quale si apre il dibattito che può proseguire nella seduta immediatamente successiva.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art48-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio regionale garantisce la prevalenza degli interventi alle opposizioni.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art49">
					<num>Art. 49</num>
					<rubrica>Sessioni ordinarie - Programma e calendario dei lavori</rubrica>
					<comma id="art49-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'articolo 39 Statuto, si considerano le prime tre domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art49-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il programma e il calendario per lo svolgimento dei lavori sono disposti ai sensi dell'articolo 13.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art50">
					<num>Art. 50</num>
					<rubrica>Convocazioni straordinarie</rubrica>
					<comma id="art50-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati,  lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art50-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La seduta ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art50-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art50-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La convocazione di cui al comma 3, è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art51">
					<num>Art. 51</num>
					<rubrica>Convocazione e ordine del giorno</rubrica>
					<comma id="art51-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è reso pubblico e comunicato ad ogni Consigliere anche per posta elettronica, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art51-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art51-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione degli oggetti in discussione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art51-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza adottata all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art52">
					<num>Art. 52</num>
					<rubrica>Sedute pubbliche e segrete</rubrica>
					<comma id="art52-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art52-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio, della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art52-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Sulla proposta di cui al comma 2, il Consiglio delibera con votazione palese dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art52-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art52-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Le sedute del Consiglio e quelle delle Commissioni in sede legislativa sono trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio o della Commissione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art53">
					<num>Art. 53</num>
					<rubrica>Assemblee aperte</rubrica>
					<comma id="art53-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art53-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art53-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai commi 1 e 2, è convocato in separata successiva seduta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art54">
					<num>Art. 54</num>
					<rubrica>Apertura e chiusura della seduta</rubrica>
					<comma id="art54-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art54-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dagli articoli 58 e 96.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art54-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo in forma palese.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art54-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art54-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Di norma, la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art54-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art55">
					<num>Art. 55</num>
					<rubrica>Comunicazioni all'inizio della seduta</rubrica>
					<comma id="art55-com1">
						<num>1.</num>
						<alinea> Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:</alinea>
						<el id="art9-com1-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'articolo 60;</corpo>
						</el>
						<el id="art9-com1-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>dà notizia dei progetti di legge presentati;</corpo>
						</el>
						<el id="art9-com1-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato e le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi regionali, nonché le decisioni della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;</corpo>
						</el>
						<el id="art9-com1-let4">
							<num>d)</num>
							<corpo>informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art55-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Sulle comunicazioni di cui al comma 1, ogni Consigliere può richiedere delucidazioni intervenendo, una volta sola, per non più di tre minuti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art56">
					<num>Art. 56</num>
					<rubrica>Comunicazioni della Giunta</rubrica>
					<comma id="art56-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti intervenendo una volta sola per non più di cinque minuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art56-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Tre Consiglieri o il Presidente di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione, può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art56-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo> Sulle proposte di cui al comma 2 è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art57">
					<num>Art. 57</num>
					<rubrica>I processi verbali</rubrica>
					<comma id="art57-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Ogni Consigliere può richiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al  comma 1.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art57-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art58">
					<num>Art. 58</num>
					<rubrica>Ordine del giorno delle sedute</rubrica>
					<comma id="art58-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art58-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, è proposta dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno può essere richiesta anche dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art58-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrano nel caso di cui al comma 2, ma che sono previsti nel programma o nel calendario definito ai sensi dell'articolo 13 è proposta, con richiesta motivata, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta. L'iscrizione può essere proposta anche dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art58-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La richiesta di iscrizione di punti non previsti nel programma o nel calendario definito ai sensi dell'articolo 13, deve fare riferimento a fatti o eventi che si siano verificati dopo la definizione dell'ordine del giorno della seduta e non può eccedere il numero di una per ogni Gruppo consiliare. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art58-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Le richieste di iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentate all'apertura delle seduta consiliare e, in ogni caso, non oltre l'approvazione dell'ordine del giorno.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art58-com6">
						<num>6.</num>
						<alinea> L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta, specificandone la motivazione:</alinea>
						<el id="art12-com6-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta;</corpo>
						</el>
						<el id="art12-com6-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>dal Presidente di un Gruppo consiliare o da un suo delegato, limitatamente ad una per seduta.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art58-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Sulla proposta di cui al comma 6, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per voto palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art59">
					<num>Art. 59</num>
					<rubrica>Numero legale per deliberare</rubrica>
					<comma id="art59-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali lo Statuto, il Regolamento o le leggi prevedano una diversa maggioranza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art59-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La Presidenza, prima di procedere ad una votazione, è tenuta a verificare se il Consiglio sia in numero legale per deliberare se richiesto rispettivamente da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art59-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'articolo 60, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art59-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti della votazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art59-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti qualora  lo richieda il Presidente di un Gruppo consiliare o un suo delegato.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art60">
					<num>Art. 60</num>
					<rubrica>Congedi</rubrica>
					<comma id="art60-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art60-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere anche fatta dal Presidente della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art60-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'elenco dei Consiglieri in congedo è pubblico.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art61">
					<num>Art. 61</num>
					<rubrica>Diritto di parola</rubrica>
					<comma id="art61-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art61-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'articolo 72, comma 2.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art61-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art61-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art62">
					<num>Art. 62</num>
					<rubrica>Disciplina delle sedute</rubrica>
					<comma id="art62-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I Consiglieri regionali, durante le sedute, tengono un comportamento atto a garantire il corretto svolgimento delle stesse, indossano un abbigliamento confacente e decoroso, utilizzano la strumentazione tecnologica in loro possesso secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Ufficio  di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art62-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Dopo due richiami all'ordine avvenuti nella stessa seduta, il Presidente può decidere l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art62-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Tale esclusione può essere decisa dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art62-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente dà ai Segretari questori le istruzioni necessarie perché la disposizione sia eseguita e può sospendere la seduta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art62-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Nei casi più gravi, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Consigliere interessato, delibera la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio, delle Commissioni e delle Giunte di cui agli articoli 17 e 19 per un termine da due a cinque giorni e può disporre una sanzione pecuniaria pari a multipli dell'indennità giornaliera fino ad un massimo di dieci.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art63">
					<num>Art. 63</num>
					<rubrica>Tumulto in Aula</rubrica>
					<comma id="art63-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art63-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art64">
					<num>Art. 64</num>
					<rubrica>Poteri di polizia del Consiglio</rubrica>
					<comma id="art64-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art64-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art65">
					<num>Art. 65</num>
					<rubrica>Ammissione del pubblico</rubrica>
					<comma id="art65-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art65-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il pubblico può assistere alle sedute secondo le forme e le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art65-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I commessi, su disposizione del Presidente, provvedono all'allontanamento di chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel comma 2. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'articolo 63.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art66">
					<num>Art. 66</num>
					<rubrica>Disposizioni generali</rubrica>
					<comma id="art66-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente concede la facoltà di parlare ai Consiglieri e agli Assessori che richiedano di intervenire. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art66-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art66-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art66-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La disposizione di cui al comma 2 non  si applica nei confronti dei componenti la Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art66-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art67">
					<num>Art. 67</num>
					<rubrica>Assessori non Consiglieri</rubrica>
					<comma id="art67-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali né delle Giunte di cui agli articoli 17 e 19 e la loro presenza non viene computata al fine della determinazione del numero legale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art67-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Agli Assessori non componenti il Consiglio regionale è applicata la disciplina di cui all'articolo 62.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art68">
					<num>Art. 68</num>
					<rubrica>Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri</rubrica>
					<comma id="art68-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art68-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Se il Consigliere insiste avverso alla decisione del Presidente, il Consiglio decide, senza discussione, con votazione palese.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art68-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art68-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Presidente assegna alla Commissione di cui al comma 3, un termine per presentare le sue conclusioni che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art69">
					<num>Art. 69</num>
					<rubrica>Durata dei dibattiti e degli interventi</rubrica>
					<comma id="art69-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Possono avere durata superiore, ma non oltre i 15 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti e le comunicazioni della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Non possono superare i 5 minuti l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, salvo quanto previsto all'articolo 99, comma 7 e all'articolo 100, comma 6, le dichiarazioni di voto, le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 56.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Gli interventi di carattere procedurale e incidentale nonché le richieste di delucidazioni di cui all'articolo 55, quelle di carattere pregiudiziale, sospensivo e preliminare di cui all'articolo 71 e quelle di non passaggio al voto di cui all'articolo 87, comma 3, non  possono superare i tre minuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>I tempi degli interventi relativi agli emendamenti e ai subemendamenti sono quelli previsti dagli articoli 85 e 97.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Quando è in discussione la legge finanziaria, il bilancio, il rendiconto, l'assestamento o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che può essere utilizzato con uno o più interventi riservando comunque almeno un terzo del tempo complessivo agli interventi delle opposizioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art69-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Il Presidente ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di togliere la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene oppure faccia trascorrere il tempo  assegnato senza svolgere alcun intervento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art70">
					<num>Art. 70</num>
					<rubrica>Ordine della discussione</rubrica>
					<comma id="art70-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art70-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Su tali richiami il Presidente può disporre la votazione, dopo l'illustrazione del proponente, con un intervento di un Consigliere contrario.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art70-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le norme di cui ai commi 1 e 2, si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art71">
					<num>Art. 71</num>
					<rubrica>Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare</rubrica>
					<comma id="art71-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, sono proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art71-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art71-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al comma 2, e quindi a due votazioni separate.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art71-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art71-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>È inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art71-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>La presentazione di questioni pregiudiziali, sospensive o preliminari e di non passaggio agli articoli non è ammessa in occasione dell'esame dei documenti finanziari durante la sessione di bilancio e di assestamento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap8">
				<num>Capo VIII.</num>
				<rubrica>LA VOTAZIONE</rubrica>
				<articolo id="art72">
					<num>Art. 72</num>
					<rubrica>Dichiarazioni di voto</rubrica>
					<comma id="art72-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò delegato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art72-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art73">
					<num>Art. 73</num>
					<rubrica>Chiusura della discussione</rubrica>
					<comma id="art73-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo firmatario non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art73-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da tre Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei voti  dei componenti del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art73-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nel caso previsto dal  comma 2, se il Consiglio approva la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art74">
					<num>Art. 74</num>
					<rubrica>Forma di votazione</rubrica>
					<comma id="art74-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le votazioni possono avvenire con voto palese o a scrutinio segreto. Qualora lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo, anche verbalmente e prima dell'inizio della votazione, il voto palese deve essere espresso per appello nominale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art74-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le votazioni avvengono a scrutino segreto quando si tratti di nomine, salvo diversa disposizione di Statuto, nonché ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiede un sesto dei Consiglieri assegnati.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art74-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le votazioni a scrutinio palese e per appello nominale possono essere  effettuate con dispositivo elettronico. Le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza. Le votazioni a scrutino segreto possono essere effettuate con dispositivo elettronico o mediante deposito di scheda.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art74-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, ha facoltà di disporre la votazione per parti separate.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art75">
					<num>Art. 75</num>
					<rubrica>Votazione palese e per appello nominale</rubrica>
					<comma id="art75-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nelle votazioni palesi e per appello nominale, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari e al risultato dello scrutinio elettronico.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art75-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente, qualora ritenga che sussistano giustificati motivi, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art76">
					<num>Art. 76</num>
					<rubrica>Votazione a scrutinio segreto con deposito di scheda</rubrica>
					<comma id="art76-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello. A discrezione del Presidente è consentito un secondo appello.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art76-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art76-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art76-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, ha facoltà annullare la votazione e disporre che si ripeta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art77">
					<num>Art. 77</num>
					<rubrica>Validità delle deliberazioni</rubrica>
					<comma id="art77-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 59. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art77-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art77-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati al fine del risultato ma sono considerati presenti ai fini del conteggio del numero legale qualora presenti alla votazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art78">
					<num>Art. 78</num>
					<rubrica>Proclamazione del risultato</rubrica>
					<comma id="art78-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art78-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art79">
					<num>Art. 79</num>
					<rubrica>Votazione per le nomine</rubrica>
					<comma id="art79-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art79-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>ualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art80">
					<num>Art. 80</num>
					<rubrica>Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica</rubrica>
					<comma id="art80-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art80-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota per non più di due nominativi.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art81">
					<num>Art. 81</num>
					<rubrica>Rendiconto dell'attività della Giunta al Consiglio</rubrica>
					<comma id="art81-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente e la Giunta rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del rendiconto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art81-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art81-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap9">
				<num>Capo IX. </num>
				<rubrica>IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO</rubrica>
				<articolo id="art82">
					<num>Art. 82</num>
					<rubrica>Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge</rubrica>
					<comma id="art82-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I progetti di legge devono essere sottoscritti da chi li presenta e accompagnati da una relazione illustrativa e, per i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate, da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture. In caso di più proponenti, è indicato il primo firmatario.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art82-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art82-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 26. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art82-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio con votazione palese.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art83">
					<num>Art. 83</num>
					<rubrica>Dichiarazioni di urgenza</rubrica>
					<comma id="art83-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Per i progetti di legge, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 45, comma 3 dello Statuto, può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del primo firmatario, del Presidente di un Gruppo, di tre Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art83-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera con votazione palese, dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art83-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché per le leggi l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art83-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche all'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art84">
					<num>Art. 84</num>
					<rubrica>Presentazione degli emendamenti</rubrica>
					<comma id="art84-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Gli emendamenti e i subemendamenti sono presentati dai Consiglieri o dalla Giunta al Presidente del Consiglio almeno entro 24 ore prima della seduta consiliare nella quale è iscritto all'ordine del giorno il provvedimento e comunque prima dell'inizio dell'esame degli articoli. Detti emendamenti e subemendamenti sono comunicati ai Consiglieri e sono distribuiti all'inizio della seduta o comunque prima di essere discussi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Nel caso di convocazioni delle sedute consiliari ai sensi dell'articolo 51, comma 3, gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima dell'inizio dell'esame degli articoli.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com3">
						<num>3.</num>
						<alinea> La presentazione di emendamenti  è ammessa dopo i termini di cui ai commi 1 e 2:</alinea>
						<el id="art3-com3-let1">
							<num>a)</num>
							<corpo>qualora siano presentati da un rappresentante della Giunta;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com3-let2">
							<num>b)</num>
							<corpo>qualora siano presentati dai relatori del provvedimento;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com3-let3">
							<num>c)</num>
							<corpo>qualora siano presentati da almeno tre Presidenti di Gruppo;</corpo>
						</el>
						<el id="art3-com3-let4">
							<num>d)</num>
							<corpo>qualora siano relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione di cui all'articolo 58, commi 2 e 3.</corpo>
						</el>
					</comma>
					<comma id="art84-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>I subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3, possono essere presentati fino a un'ora prima  dell'inizio di ogni seduta o fino a diverso termine deciso dal Presidente del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Nel caso di presentazione di emendamenti e di subemendamenti da parte di più Consiglieri è indicato il primo firmatario.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Qualora la Giunta regionale ravvisi, per motivi di urgenza e necessità di una approvazione celere di un disegno di legge dalla stessa presentato ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del provvedimento. Tali emendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere ogni emendamento per singolo articolo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Nel caso in cui la Giunta regionale voglia utilizzare  quanto previsto al comma 6, ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio la quale interrompe immediatamente i lavori del Consiglio per convocare una Conferenza dei Presidenti in cui il Presidente della Giunta o un Assessore delegato espone i motivi dell'urgenza o della necessità.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>L'Assemblea può decidere che la trattazione degli emendamenti richieda il rinvio in Commissione o per l'esame dei soli emendamenti o per la riapertura della fase referente sull'intero testo, con le modalità definite all'articolo 88.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e l'esame di emendamenti presentati dallo stesso Consigliere aventi tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione nonché formulati con frasi sconvenienti o che  siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o privi di reale portata significativa ovvero siano preclusi da precedenti votazioni. Se il Consigliere presentatore insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide votando senza discussione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art84-com10">
						<num>10.</num>
						<corpo>Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere che può essere dato, anche verbalmente,  nel corso della seduta.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art85">
					<num>Art. 85</num>
					<rubrica>Discussione sugli articoli e sugli emendamenti</rubrica>
					<comma id="art85-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Terminata la discussione sulle linee generali si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art85-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti e subemendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 86, comma 3. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 69, comma 6, il Consigliere  primo firmatario di cui al comma 5 dell'articolo 84 ha diritto di intervenire per non più di tre minuti su ciascun emendamento o subemendamento; gli altri Consiglieri firmatari hanno diritto ad intervenire per non più di due minuti su ciascun emendamento o subemendamento.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art85-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Conclusa la discussione di cui al comma 1, si procede alla discussione congiunta degli emendamenti o subemendamenti nel rispetto dei tempi indicati al comma 2. Il Presidente di ogni Gruppo o un Consigliere da lui delegato svolge un'unica dichiarazione di voto rispettivamente sul complesso degli emendamenti e sull'articolo. Per ogni dichiarazione di voto è prevista la durata di tre minuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art85-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sugli emendamenti e subemendamenti prima che siano posti in votazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art85-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Chi ritira un emendamento o subemendamento ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente un minuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art85-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Sugli emendamenti e subemendamenti non sono ammesse le questioni pregiudiziali e sospensive.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art86">
					<num>Art. 86</num>
					<rubrica>Votazione sugli emendamenti e sugli articoli</rubrica>
					<comma id="art86-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o date o altre espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Quando il testo di un emendamento da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 si applica anche per la votazione dei subemendamenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art86-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>Quando un progetto di legge dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art87">
					<num>Art. 87</num>
					<rubrica>Presentazione ed esame di ordini del giorno collegati alle leggi</rubrica>
					<comma id="art87-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati per iscritto e svolti ordini del giorno che servano di indicazione alla Giunta in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e la dichiarazione di voto sulla legge, ma prima della votazione finale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art87-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art87-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio esamina prioritariamente gli ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'articolo 69.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art88">
					<num>Art. 88</num>
					<rubrica>Rinvio in Commissione</rubrica>
					<comma id="art88-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti e i subemendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art88-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti o i subemendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione permanente Programmazione e Bilancio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art89">
					<num>Art. 89</num>
					<rubrica>Votazione delle leggi</rubrica>
					<comma id="art89-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano tre Consiglieri o un Presidente di Gruppo. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art90">
					<num>Art. 90</num>
					<rubrica>Correzioni di forma e modifiche di coordinamento</rubrica>
					<comma id="art90-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art90-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera con votazione palese dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art90-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le proposte di modificazioni dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quinto dei Consiglieri presenti o Presidenti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quinto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte sono ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art90-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>In caso di approvazione di leggi in Commissione in sede legislativa, gli adempimenti di cui  ai commi 1, 2 e 3  sono svolti dalla Commissione stessa.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art90-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art91">
					<num>Art. 91</num>
					<rubrica>Ripresentazione dei progetti respinti</rubrica>
					<comma id="art91-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art91-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art92">
					<num>Art. 92</num>
					<rubrica>Progetti di legge presentati nella precedente legislatura</rubrica>
					<comma id="art92-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I progetti di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura di cui al comma 2.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art92-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente o redigente, esso è trattato direttamente dal Consiglio nel testo licenziato dalla Commissione se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, legislativa o redigente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art93">
					<num>Art. 93</num>
					<rubrica>Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'<rif xlink:href="urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art75">articolo 75 della Costituzione</rif>
					</rubrica>
					<comma id="art93-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art93-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'articolo 43.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art93-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta, il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art93-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art93-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art94">
					<num>Art. 94</num>
					<rubrica>Applicabilità delle norme</rubrica>
					<comma id="art94-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi o regolamentari del Consiglio e per ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art94-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art94-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il voto sulle deliberazioni è espresso in forma palese. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap10">
				<num>Capo X.</num>
				<rubrica>I PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE ELETTORALE, DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA E  DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE</rubrica>
				<articolo id="art95">
					<num>Art. 95</num>
					<rubrica>Ambito di applicazione delle norme</rubrica>
					<comma id="art95-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I provvedimenti di approvazione o modifica della legge regionale elettorale, della legge regionale statutaria e  del Regolamento interno del Consiglio regionale  sono discussi e votati secondo quanto previsto dal presente Capo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art95-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni generali. 
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art96">
					<num>Art. 96</num>
					<rubrica>Ordine del giorno delle sedute relativo ai provvedimenti di cui al presente Capo</rubrica>
					<comma id="art96-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Nelle sedute consiliari nelle quali è iscritto all'ordine del giorno un'approvazione o una modifica di uno dei provvedimenti di cui al presente Capo, l'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso Presidente, o dalla Giunta, o dal Presidente di un Gruppo consiliare, o da tre Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art96-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art96-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art96-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrino nel caso di cui al comma 3, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri, soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al comma 2. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene in modo palese. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art97">
					<num>Art. 97</num>
					<rubrica>Durata degli interventi sugli articoli e sugli emendamenti ai provvedimenti di cui al presente Capo</rubrica>
					<comma id="art97-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La durata degli interventi sugli articoli non può superare i 10 minuti. Possono avere durata superiore, ma non oltre 20 minuti, le relazioni sulle leggi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art97-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Gli interventi di presentazione e discussione degli emendamenti e le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art98">
					<num>Art. 98</num>
					<rubrica>Presentazione e votazione degli emendamenti ai provvedimenti di cui  al presente Capo</rubrica>
					<comma id="art98-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Gli emendamenti sono presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono e  sono distribuiti all'inizio della seduta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art98-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al comma 1 ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri, dal Presidente di un Gruppo o siano presentati da un  rappresentante della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art98-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap11">
				<num>Capo XI.</num>
				<rubrica>LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE MOZIONI E GLI ORDINI DEL GIORNO</rubrica>
				<articolo id="art99">
					<num>Art. 99</num>
					<rubrica>Interrogazioni</rubrica>
					<comma id="art99-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'interrogazione consiste nella domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Consigliere, nella richiesta di cui al comma 2, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente al Presidente della Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com7">
						<num>7.</num>
						<corpo>La trattazione delle interrogazioni che gli interroganti dichiarano di natura indifferibile e urgente deve essere effettuata, sulla base della richiesta, in Consiglio o in Commissione, entro 15 giorni dalla presentazione, nel limite massimo di una interrogazione per Consigliere per ogni seduta. Tali interrogazioni possono essere illustrate dal proponente per due minuti di tempo e la Giunta ha tre minuti per fornire la relativa risposta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com8">
						<num>8.</num>
						<corpo>Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com9">
						<num>9.</num>
						<corpo>Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com10">
						<num>10.</num>
						<corpo>L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo il diritto di intervento dell'interrogante ai sensi del comma 8.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art99-com11">
						<num>11.</num>
						<corpo>A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art100">
					<num>Art. 100</num>
					<rubrica>Interrogazioni a risposta immediata</rubrica>
					<comma id="art100-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza e particolare attualità politica.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art100-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, una volta alla settimana.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art100-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Le interrogazioni a risposta immediata debbono pervenire al Presidente del Consiglio 24 ore prima della relativa seduta. Qualora il Presidente le giudichi inammissibili in quanto sprovviste delle caratteristiche richieste, il presentatore può richiederne la trasformazione in interrogazioni ordinarie.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art100-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Ciascun Consigliere non può presentare più di una interrogazione a riposta immediata per ciascuna seduta dedicata alla loro trattazione e, comunque, ciascun Gruppo non può farsi promotore di un numero superiore a tre interrogazioni nella medesima seduta. Viene data, in ogni caso, priorità alle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art100-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Il Presidente invita a rispondere all'interrogazione il Presidente della Giunta o l'Assessore competente i quali possono delegare altro componente della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art100-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. Il rappresentante della Giunta risponde per non più di cinque minuti. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente quando giunge il suo turno.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art101">
					<num>Art. 101</num>
					<rubrica>Interpellanze</rubrica>
					<comma id="art101-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art101-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2 e 5 dell'articolo 99.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art101-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art101-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art101-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 54, sono rinviate alla successiva seduta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art101-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna  interrogazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art102">
					<num>Art. 102</num>
					<rubrica>Mozioni</rubrica>
					<comma id="art102-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art102-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La mozione, che deve essere firmata da almeno cinque Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori definito ai sensi dell'articolo 13 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di presentazione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art102-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art102-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art102-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del comma 3, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art102-com6">
						<num>6.</num>
						<corpo>Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art103">
					<num>Art. 103</num>
					<rubrica>Ordini del giorno</rubrica>
					<comma id="art103-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art103-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure nel corso della discussione di un progetto di legge, nonché nel caso previsto dall'articolo 31, comma 2.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art103-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La proposta di un ordine del giorno può esser presentata dalla Giunta, dal Presidente di un Gruppo consiliare  o da almeno tre Consiglieri.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art103-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'articolo 102.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art104">
					<num>Art. 104</num>
					<rubrica>Assegnazione di mozioni e ordini del giorno alle Commissioni permanenti</rubrica>
					<comma id="art104-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione delle mozioni di cui all'articolo 102 e degli ordini del giorno di cui all'articolo 103 alla Commissione permanente per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art104-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui al presente Capo.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art104-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap12">
				<num>Capo XII.</num>
				<rubrica>L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE</rubrica>
				<articolo id="art105">
					<num>Art. 105</num>
					<rubrica>Informazione</rubrica>
					<comma id="art105-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza è garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti gli organi e organismi consiliari. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art106">
					<num>Art. 106</num>
					<rubrica>Rilascio di copie</rubrica>
					<comma id="art106-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Ogni cittadino può richiedere copia degli atti del Consiglio regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art107">
					<num>Art. 107</num>
					<rubrica>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria</rubrica>
					<comma id="art107-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 85 dello Statuto, consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o comunque intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art107-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art107-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta utile.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art107-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art108">
					<num>Art. 108</num>
					<rubrica>Esame delle interrogazioni</rubrica>
					<comma id="art108-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione di cui all'articolo 107, alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta che trasmette alla Commissione, entro quindici giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art108-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art108-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art109">
					<num>Art. 109</num>
					<rubrica>Audizione  degli interroganti</rubrica>
					<comma id="art109-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La Commissione ha facoltà di sentire i presentatori delle interrogazioni di cui all'articolo 107.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art109-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art110">
					<num>Art. 110</num>
					<rubrica>Conclusione in Consiglio delle interrogazioni di cui all'articolo 107</rubrica>
					<comma id="art110-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogante trasmessagli dalla Commissione competente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art110-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La risposta è deliberata dal Consiglio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art110-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art110-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art111">
					<num>Art. 111</num>
					<rubrica>Le petizioni</rubrica>
					<comma id="art111-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art111-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>La sottoscrizione, autenticata ai sensi della legge, di almeno uno dei cittadini firmatari di petizioni al Consiglio è corredata dall'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art112">
					<num>Art. 112</num>
					<rubrica>Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni</rubrica>
					<comma id="art112-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza da almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata ai sensi dell'articolo 111.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art112-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art112-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta utile.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art112-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art113">
					<num>Art. 113</num>
					<rubrica>Esame delle petizioni</rubrica>
					<comma id="art113-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio assegna la petizione alla Commissione permanente competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art113-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>L'esame si conclude con una relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione o con la proposta di non dare seguito alla petizione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art113-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'articolo 109.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art114">
					<num>Art. 114</num>
					<rubrica>Conclusione della petizione in Consiglio</rubrica>
					<comma id="art114-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Consiglio regionale esamina la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art114-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art114-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art114-com4">
						<num>4.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione o della eventuale deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art114-com5">
						<num>5.</num>
						<corpo>Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art115">
					<num>Art. 115</num>
					<rubrica>Assistenza degli Uffici del Consiglio regionale</rubrica>
					<comma id="art115-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I soggetti che intendono avvalersi degli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza il supporto giuridico e istituzionale degli Uffici del Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
			<capo id="cap13">
				<num>Capo XIII.</num>
				<rubrica>I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI</rubrica>
				<articolo id="art116">
					<num>Art. 116</num>
					<rubrica>Rapporti con  l'Unione Europea</rubrica>
					<comma id="art116-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>I progetti di legge regionali e gli atti amministrativi di competenza regionale soggetti all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in quanto diretti a istituire o modificare regimi di aiuti sono notificati dal Presidente dalla Giunta regionale. Per i regimi di aiuto contenuti in proposte di iniziativa consiliare o di altri soggetti, l'istruttoria è predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art116-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Gli atti di cui al comma 1, qualora approvati dal Consiglio prima della comunicazione del parere della Commissione europea, devono contenere espressa clausola sospensiva dell'efficacia.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art116-com3">
						<num>3.</num>
						<corpo>La Commissione permanente competente in materia di politiche comunitarie esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e riferisce al Consiglio che li esamina nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art117">
					<num>Art. 117</num>
					<rubrica>Disciplina dell'esame della legge comunitaria regionale</rubrica>
					<comma id="art117-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Al fine di garantire l'approvazione della legge comunitaria regionale entro il 31 maggio di ogni anno, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio almeno tre giorni prima di tale scadenza fissando i tempi di discussione e il giorno e l'ora della votazione finale del provvedimento con le modalità definite all'articolo 13.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art118">
					<num>Art. 118</num>
					<rubrica>Rapporti con il Consiglio delle autonomie locali</rubrica>
					<comma id="art118-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Qualora le Commissioni debbano richiedere il parere del CAL ai sensi dell'articolo 88 dello Statuto avanzano la richiesta al Presidente del Consiglio che la trasmette al Presidente del CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il parere si dà per acquisito e la Commissione può procedere e concludere i suoi lavori. Nel caso di esame dei provvedimenti relativi alla legge finanziaria, al bilancio e all'assestamento il CAL rende il suo parere alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio.
</corpo>
					</comma>
					<comma id="art118-com2">
						<num>2.</num>
						<corpo>Le Commissioni possono decidere a maggioranza assoluta dei voti in essa rappresentati di non adeguarsi, in tutto o in parte, al parere espresso dal CAL. In tal caso, ne danno motivata notizia nella relazione di accompagnamento del provvedimento all'Aula. In caso di esame di un progetto di legge in sede legislativa, la Commissione esprime le proprie motivazioni in un ordine del giorno che deve essere approvato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei voti in essa rappresentati.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art119">
					<num>Art. 119</num>
					<rubrica>Seduta annuale congiunta del Consiglio regionale  e del CAL</rubrica>
					<comma id="art119-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il Presidente del Consiglio regionale convoca annualmente una seduta congiunta del Consiglio e del CAL e ne definisce l'ordine del giorno d'intesa con il Presidente del CAL e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
				<articolo id="art120">
					<num>Art. 120</num>
					<rubrica>Norma finale</rubrica>
					<comma id="art120-com1">
						<num>1.</num>
						<corpo>Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente ed entra in vigore con la IX legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.
</corpo>
					</comma>
				</articolo>
			</capo>
		</articolato>
	</SemiArticolato>
</NIR>
