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Approvato con deliberazione C.R. n. 1247-3973 del 15 marzo 1990
Modificato con Deliberazioni C.R.:
n. 26-9065
del 26/7/1990; n. 27-9114 del 26/7/1990;
n. 131-3770
del 12/3/1991; n. 180-6911 del 7/5/1991;
n. 214-9025
dell'11/6/1991; n. 243-11905 del 30/7/1991;
n. 295-17950
del 10/12/1991; n. 813-8289 del 21/6/1994;
n. 855-10550
del 27/7/1994; n. 6-11952 del 13/7/1995;
n. 199-3361
del 28/2/1996; n. 378-5986 del 22/4/1997;
n. 491-10964
del 22/9/1998; n. 623-3609 del 28 febbraio 2000;
n. 19-21520
del 27/7/2000; n. 293-29179 del 16 Settembre 2003;
n. 343-33349
del 21 Ottobre 2003;
n. 13-23062 del 19 Luglio 200;. n. 73-19606 del 13/06/2006;
n. 95-43604 del 22/12/2006.
Art.
1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8 ,
9 ,10 ,11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28,
29, 30, 31,
32, 33, 34,
35, 36, 37,
38, 39, 40,
41, 42, 43,
44, 45, 46,
47, 48, 49,
50, 51, 52,
53, 54,
55, 56, 57,
58, 59, 60,
61, 62, 63,
64, 65,
66, 67, 68,
69, 70,
71, 72, 73,
74 , 75, 76,
77, 78,
79, 80, 81,
82, 83, 84,
85, 86, 87,
88, 89,
90, 91, 92,
93, 94, 95,
96, 97, 98,
99, 100, 101,
102, 103, 104,
105, 106, 107,
108, 109, 110,
111, 112, 113
. Nota per la consultazione:
Allo scopo di facilitare la consultazione, accanto agli articoli del precedente Statuto a cui il testo regolamentare rinvia, sono stati inseriti, tra parentesi e in carattere grassetto corsivo, gli articoli corrispondenti del nuovo Statuto della Regione Piemonte. Capo I
I CONSIGLIERI REGIONALI
I Consiglieri regionali
1. I Consiglieri
regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della
proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento
del nuovo Consiglio Regionale.
2. Il Consigliere
regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni,
nonché per effetto di deliberazione del Consiglio Regionale che
accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute,
ai sensi dell'art. 16.
3. Il Consigliere
regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del
Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del
Regolamento.
Diritto
all'informazione dei Consiglieri
1. Il Consigliere
regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli
organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende da essa
dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo
mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.
2. Nel
caso gli vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi il Consigliere
regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni. (Deliberazione UdP n.81/2001)
Capo
II
L'UFFICIO
Dl PRESIDENZA
Presidenza
provvisoria ed opzioni
1. La presidenza
provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal Presidente
uscente se rieletto o, in sua assenza, dal Vice Presidente uscente più
anziano per età. In loro mancanza l'assemblea è presieduta
dal Consigliere più anziano per età.
2. Fungono
da Segretari i due Consiglieri Segretari più anziani per età
tra quelli uscenti e rieletti. In loro mancanza fungono da Segretari i
Consiglieri più giovani.
3. Il Presidente
provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati
eletti in più circoscrizioni devono presentare entro 8 giorni dalla
notifica dell'avvenuta elezione, ai sensi del combinato disposto dell'art.
1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 80 del D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570. Invita, altresì, i candidati proclamati eletti in
più circoscrizioni, i quali non abbiano ancora optato, ad effettuare,
seduta stante, l'opzione. I candidati, nel caso in cui non possano o non
vogliano effettuare l'opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella
quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.
Elezione
del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
1. Il Consiglio,
come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Nel
caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza
viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro
otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'art. 3
del Regolamento, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.
3. L'Ufficio
di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.
4. L'Ufficio
di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.
5. In caso
di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni
connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e
con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.
6. L'Ufficio
di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e
da tre Consiglieri Segretari.
7. L'elezione
del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale
maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione,
la votazione è rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro
8 giorni.
8. Eletto
il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti.
Ciascun Consigliere vota un solo nome.
9. Successivamente,
a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari.
Ciascun Consigliere vota per un solo nome se si debbono eleggere due Segretari;
per non più di due nomi se i Segretari da eleggere sono tre o quattro.
10. Sono
eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
11. Nelle
votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio
delle schede è fatto seduta stante dall'Ufficio di Presidenza provvisorio;
nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio
di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente
o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio è
fatto dai componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.
12. Dopo
la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza,
questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.
Il Presidente
del Consiglio
1. Il Presidente
rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli
regionali, sovraintende all'attività degli organi consiliari, facendo
osservare il Regolamento.
2. Il Presidente
presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo,
i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti
demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto
della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta in grado di
svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione
amministrativa, e di consentire alle minoranze di esprimere le ragioni
del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi e le
loro istanze particolari.
3. Il Presidente
assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà
di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama
all'ordine l'oratore che pronunci parole offensive, richiama all'argomento
o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti
e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le
proprie particolari considerazioni ed opinioni.
4. Il Presidente
pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre,
il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide in via definitiva
ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, occorrendo,
la Giunta per il Regolamento.
5. Il Presidente
giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle
altre proposte fatte al Consiglio, al fine dell'applicazione dell'art.
75, 4° comma, del Regolamento.
6. Il Presidente
provvede all'invio delle leggi approvate dal Consiglio al Commissario del
Governo per il visto, e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio
alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.
7. Il Presidente
trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio Regionale
secondo le indicazioni del Consiglio stesso.
8. Il Presidente
sovraintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.
9. Il Presidente
può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche
manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza
o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino.
I Vicepresidenti
del Consiglio
1. I Vicepresidenti
assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella
direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal
Presidente.
2. I Vicepresidenti
sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire
il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
3. Nel
caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti,
le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione
della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano
di età fra i presenti.
I Consiglieri
Segretari e questori
1. I Segretari
a turno sovraintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli
delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che
hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura
delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano
che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi;
verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato
dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovraintendono,
inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, ai servizi interni e al
mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando
la funzione di questori.
2. In caso
di necessità il Presidente può chiamare un Consigliere a
svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.
Funzionamento
dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio
di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio
stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori
ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'art. 9.
2. L'Ufficio
di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
e a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Tuttavia,
nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza
non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha
diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale,
che su di esso delibera nella prima seduta.
4. Copia
delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita
ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in Assemblea.
5. L'Ufficio
di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.
Attribuzioni
dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio
di Presidenza:
a)
provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli
uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi
al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;
b)
tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
c)
coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario
previsto dall'art. 12;
d)
provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto
stabilito dalla legge;
e)
giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte
di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli
dalla legge in materia di referendum;
f)
nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi
consiliari;
g)
amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo
le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;
h)
delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi
consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza;
i)
promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche
secondo le indicazioni della legge 6 dicembre 1973, n. 853;
l)
esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi,
dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento.
Ordinamento
degli Uffici
1. Gli
uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
2. La disciplina
di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con
legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa
dell'Ufficio di Presidenza.
Capo
III
LA CONFERENZA
DEI PRESIDENTI
E I
GRUPPI CONSILIARI
La Conferenza
dei Presidenti
1. La Conferenza
dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti
dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'art. 13.
2. Alla
Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta Regionale o un
suo rappresentante e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.
3. La Conferenza
è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga
utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere
sentita in merito all'attuazione del programma dei lavori del Consiglio
stabilito ai sensi dell'art. 12 e ogni volta che lo richieda il Presidente
della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.
La programmazione
dei lavori
1. I lavori
del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, a norma dell'art.
25 (ora art. 39) dello Statuto.
2. Il programma
è definito dal Presidente del Consiglio, tenuto conto di quanto
stabilito nel successivo Capo VI del Regolamento e sentita la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'art. 11. A tal fine la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata nel
mese precedente l'inizio di ogni quadrimestre.
3. Il calendario
ed il programma dei lavori sono comunicati dal Presidente al Consiglio.
4. Qualora
se ne presenti la necessità, il Presidente del Consiglio, sentita
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può modificare
il calendario ed il programma dei lavori definiti ai sensi del 2° comma
del presente articolo.
I Gruppi
consiliari
1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all’unità superiore 1 .
2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero, purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato).
2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)2 .
3. I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, appartengono al Gruppo Misto.
4. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte singolarmente, ove ne facciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare, ad eccezione delle Giunta delle Elezioni.
5. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti3 . Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite4 . Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma 75 .
6. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.
7. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età6 .
Capo
IV
LA GIUNTA DELLE ELEZIONI, LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO E LE COMMISSIONI
DI VIGILANZA DELLA BIBLIOTECA
E PER LE NOMINE
Designazioni
1. Il Presidente
nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina
per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi
ed in relazione alla loro consistenza numerica:
a)
i Consiglieri che costituiscono la Giunta delle Elezioni;
b)
) i Consiglieri che costituiscono la Giunta per il Regolamento, di cui all’articolo 35 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta elegge al suo interno, con voto limitato, due Vicepresidenti7 ;
c)
i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine
di cui all'art. 24 (ora art. 37) dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio
o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.
2. I seggi
nelle Commissioni di cui al comma precedente sono attribuiti ai Gruppi
consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo:
1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a
10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per
i Gruppi con più di 15 Consiglieri.
3. Il Presidente
nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina
per l'intera legislatura i Consiglieri che costituiscono la Commissione
di vigilanza della biblioteca, in numero di 3. Tale Commissione può
essere integrata da 2 Assessori designati dal Presidente della Giunta regionale.
4. Il funzionamento
della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni e della
Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute
negli articoli seguenti.
5. Per
quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta delle Elezioni
i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella
Giunta per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine
si applicano le norme sul voto plurimo di cui al successivo art. 37.
6. Per
quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti
del Consiglio regionale.
Costituzione
della Giunta delle Elezioni
1. All'inizio
di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'art. 14, lettera
a), la Giunta delle Elezioni viene convocata dal Presidente del Consiglio
per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno un
Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette
elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome e vengono eletti
coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. Successivamente
la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri
eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale,
per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità
o di incompatibilità.
Convalida
degli eletti
1. Il Presidente
del Consiglio trasmette alla Giunta delle Elezioni tutte le istanze ed
i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti,
proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia
interesse, o dal Commissario del Governo della Regione.
2. Compiuto
l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri
nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità
o di incompatibilità.
3. Le elezioni
possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni
dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni.
A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio
entro 90 giorni. Il decorso dei termini di cui sopra, è sospeso
di diritto dal 1 al 31 agosto di ogni anno.
4. Quando
successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione
o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità,
il Consiglio la contesta al Consigliere.
5. Il Consigliere
ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause
di ineleggibilità o di incompatibilità.
6. Entro
i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente,
il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere
a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che
intende conservare.
7. Qualora
il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio
lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
8. La deliberazione
deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio,
per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e
notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato
decaduto.
9. Le deliberazioni
di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi
elettore.
10. Spetta
alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri
comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.
11. Le
decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità,
si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa
disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.
La Giunta per il Regolamento
1. La Giunta per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art.
14, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le
aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta
l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché
la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso.
La Giunta può inoltre essere consultata dal Presidente del
Consiglio, a cui spetta decidere, sia in caso di conflitti di competenza
tra le Commissioni, sia nel corso delle sedute di Consiglio allorquando
insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.
Revisione
del Regolamento
1. Ciascun
Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento, che vengono
sottoposte alla Giunta di cui all'art. 17.
2. Qualora
il Consigliere proponente non faccia parte della Giunta, può
partecipare - senza voto deliberativo - alle sedute al cui ordine del giorno
figuri la proposta da lui formulata.
3. Le modificazioni
al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, sono pubblicate sul
Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione
La Commissione
consultiva per le nomine
1. La Commissione
consultiva per le nomine viene costituita secondo le modalità previste
dall'art. 14 e viene convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta
del Presidente della Giunta.
2. Le funzioni
della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.
La Commissione
di vigilanza per la biblioteca
1. La biblioteca
della Regione è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata
ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del Regolamento. La Commissione propone
il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di
Presidenza.
Capo
V
LE COMMISSIONI
PERMANENTI E SPECIALI
Art.
218
Commissioni
permanenti
1. Sono
costituite otto Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente
competenza nelle seguenti materie:
I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali.
II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni.
III Commissione: Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali, termali e risorse idriche; caccia e pesca.
IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
V Commissione: Tutela dell’ambiente ed impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi e aree protette.
VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà.
VII Commissione: Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.
VIII Commissione: Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti Legge 142/90; polizia locale.
2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, in sede consultiva ed in sede redigente ai sensi degli artt. 27, 28 e 29.
3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.
Composizione
delle Commissioni permanenti
1. Ciascun
Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta Regionale, degli
Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una
ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque
partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi
commi 5° e 6°, ai lavori delle restanti Commissioni.
2. Gli
Assessori possono far parte, in quanto Consiglieri, delle Commissioni permanenti
ma, allorchè queste trattino materie loro delegate ai sensi dell'art.
36 (ora art. 54) dello Statuto, rappresentano la Giunta e non il Gruppo consiliare di
appartenenza. In tal caso trova applicazione il successivo comma 6. Non
possono far parte di Commissioni il Presidente della Giunta ed il Presidente
del Consiglio.
3. Il Presidente
del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero
dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei
seggi tra i gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica.
Procede, poi, all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni
secondo le indicazioni presentate da ogni singolo Gruppo, o di propria
iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.
4. Gli
appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le
due Commissioni prescelte9.
5. Ai lavori
di ogni Commissione possono partecipare con voto deliberativo i Consiglieri
del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed un Consigliere per ciascuno
dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo
Presidente del Gruppo.
6. Il Consigliere
che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può
essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo
appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.
7. Ove
il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione
incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza
voto deliberativo.
Insediamento
1. Il Presidente
del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione,
la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente,
con votazioni separate. In caso di parità di voti prevale il più
anziano di età.
2. A tal
fine il Presidente del Consiglio convoca preventivamente i Capigruppo per
verificare la possibilità di un'intesa affinché il Presidente
ed il Vice Presidente siano espressione della pluralità delle forze
del Consiglio.
3. Le Commissioni
permanenti restano in carica 30 mesi.
4. Se due
Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, funge da Presidente, a
tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.
Segreteria
e verbalizzazione
1. Delle
sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si
riportano gli atti, le deliberazioni nonchè il resoconto sommario
del dibattito.
2. Il verbale
è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario presente
ed è approvato di norma nella seduta successiva a quella cui si
riferisce.
Assegnazione
degli Atti
1. I progetti
di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia
richiesta una relazione al Consiglio, nonchè ogni affare sul quale
una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal
Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.
2. Un progetto
di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente
assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune
quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare
la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua
comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.
3. Nel
caso di cui al comma precedente possono essere costituite sottocommissioni
miste.
4. I provvedimenti
assegnati a più Commissioni devono essere licenziati dalle stesse
in seduta congiunta.
5. Se all'ordine
del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti
vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.
Convocazione
e funzionamento
1. Le Commissioni
si riuniscono di norma in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, secondo un calendario concordato con il Presidente
ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione.
2. Le Commissioni
non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione
del Presidente dell'Assemblea.
3. Il Presidente
convoca la Commissione e, sentito il Vice Presidente, ne fissa l'ordine
del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine
del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale.
4. In caso
di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata
dal Vice Presidente.
5. In caso
di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente a partecipare
alle sedute, queste sono presiedute dal componente più anziano di
età.
6. All'inizio
di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine
del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell' art. 37.
7. Ogni
Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro
per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della
Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione
finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.
8. Se un
numero di commissari rappresentanti almeno un quarto dei componenti il
Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la
trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o,
in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente provvede a
riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il
Presidente del Consiglio regionale.
9. Le norme
di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle
previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.
Esame
in sede referente
1. I progetti
di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che siano posti
all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente
illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da
altro commissario da lui designato.
2. Sui
progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al primo
comma, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio
una relazione scritta.
3. In casi
particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i
tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima
del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui
all'art. 61. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la
presentazione della relazione in forma orale.
4. È
ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.
5. Il testo
del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente
del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito
della votazione effettuata a norma dell' art. 37.
Esame
in sede consultiva
1. Le Commissioni
esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito,
in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia
richiesto dalla Commissione competente in sede referente o redigente.
2. Le Commissioni
esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da
leggi regionali.
3. I pareri
sono espressi con votazione a norma dell'art. 37.
Esame
in sede redigente
1. La Commissione
a cui sia stato assegnato un progetto di legge in sede referente, ove ne
ravvisi l'opportunità, può chiedere al Consiglio che il progetto
stesso le sia assegnato in sede redigente. Tale decisione deve essere assunta
con votazione ai sensi dell'art. 37 e con il voto favorevole che esprima
la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.
2. Sulla
richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale attraverso
l'approvazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti,
di un ordine del giorno che può contenere criteri e principi direttivi
per la formulazione del testo degli articoli.
3. Un progetto
di legge può altresì essere assegnato ad una Commissione
in sede redigente qualora, dopo l'annuncio in Aula, il Consiglio ne ravvisi
l'opportunità in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma comunque
prima di passare all'esame degli articoli. L'assegnazione è stabilita
con le modalità di cui al 2° comma.
4. Fermo
restando quanto previsto dal 6° comma dell'art. 22, ai lavori della
Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di
proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.
5. L'avviso
di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato
a tutti i Consiglieri regionali.
6. L'approvazione
finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione
è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale
sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione
di voto, ai sensi dell'art. 64, è consentita soltanto prima della
votazione dell'intero testo di legge.
7. Le norme
del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione
statutaria nè a quelli attinenti le materie tributarie, l'approvazione
del bilancio e del consuntivo o i piani generali e di settore.
8. Le norme
di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto possibile, anche alle
proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di competenza
del Consiglio regionale.
Indagini
conoscitive
1. Le Commissioni
possono condurre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni
e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della
trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.
2. Il Consiglio
può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive.
In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità
per lo svolgimento delle indagini.
3. Le Commissioni
riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni
delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.
Pareri
dell'Ufficio legislativo
1. Le Commissioni
possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti
e gli affari in esame. La domanda è trasmessa all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio. Anche il parere è comunicato all'Ufficio di Presidenza.
2. Con
uguali modalità le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio
legislativo per consultazioni orali.
3. Le Commissioni
possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione
formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio.
Parere
obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio
1. Ogni
Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione
e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese,
sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le
modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è
dato per iscritto.
2. Il progetto
di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente
alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo,
la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere
il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente
procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni
eventualmente difformi dal parere stesso.
3. Il parere
della Commissione Programmazione e Bilancio è allegato al progetto
di legge trasmesso al Consiglio.
4. Qualora
entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la
Commissione Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere,
si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta
menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati
possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato
motivo.
Esame
del bilancio e dei programmi
1. I documenti
attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Programmazione
e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono
un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di
rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della
Commissione competente.
2. Il Presidente
del Consiglio Regionale, sentiti i Capigruppo, fissa i termini entro i
quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione
Programmazione e Bilancio la relazione sul bilancio.
3. La Commissione
Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla
gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio
in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.
4. Quando
la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione
si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla
Giunta regionale.
5. La Commissione
Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla
programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre
Commissioni per le materie di loro competenza.
Termini
1. Le relazioni
delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo
di 90 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio
sino a 120 giorni.
2. Il termine
di 90 giorni è ridotto a 45 in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo
76 del Regolamento.
3. Tali
termini sono ridotti da 90 a 45 giorni e da 45 a 20 quando le Commissioni
sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.
4. Scaduto
il termine di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia richiesta,
l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del
Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.
5. Quando
un argomento sia posto in discussione a norma del 4° comma il Consiglio,
su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può
deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento
stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria,
fissando alla stessa un termine non superiore a 60 giorni per riferire
in Consiglio.
6. Trascorso
il termine stabilito, sia che la Commissione abbia licenziato la proposta
corredandola della relazione di cui all'art. 27, sia che la Commissione
non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima
seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30
giorni.
7. Nel
caso che un argomento, a norma dei commi precedenti, pervenga all'esame
del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell' art.
27, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal proponente,
dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter
complessivo dello stesso.
8. Le relazioni
delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che
si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente
il suo esame.
Richiesta
di rinvio ad altra Commissione o di parere
1. Se una
Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza
di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio
che sia rimesso all'esame della Commissione competente.
2. Se una
Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire
il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare
nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare
in comune.
3. Qualsiasi
questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni,
è decisa dal Presidente del Consiglio, il quale può chiedere
il parere della Giunta per il Regolamento.
Rapporti
con la Giunta
1. La Giunta
regionale, quando le Commissioni ne facciano richiesta e comunque con periodicità
almeno semestrale, riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti
sull'attuazione delle leggi regionali, sull'attività svolta e sui
programmi di lavoro nei vari settori attraverso comunicazioni o relazioni
del suo Presidente o degli Assessori in primo luogo per consentire gli
opportuni coordinamenti delle rispettive attività.
2. Il Presidente
della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre
intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni
ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti
sottoposti alla Commissione stessa.
3. La Giunta
garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori
di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia
richiesta; con il consenso del Presidente della Commissione la Giunta può
farsi assistere o rappresentare da funzionari degli Assessorati competenti
nelle materie trattate.
Deliberazioni
1. Le Commissioni
iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno
cinque componenti effettivi integrati o sostituiti, ai sensi del 5o e 6°
comma dell'articolo 22. Per deliberare occorre che i componenti presenti
esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti
assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto
delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi del 5° comma
dell'articolo 22. Nel caso la Commissione sia riunita in sede redigente,
per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente
almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.
2. Ogni
Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti
i voti di cui dispone in Consiglio.
3. I Consiglieri
del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di
altri componenti del Gruppo stesso.
4. Il voto
plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due
o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò
delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre
la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.
5. Le Commissioni
deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui
sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.
Le consultazioni
1. Le Commissioni
possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della
consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori,
di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche
e culturali e di altre organizzazioni sociali per l'esame dei singoli argomenti
o progetti di legge. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta
al Presidente del Consiglio. Analoga richiesta può essere fatta
dalla Giunta.
2. Il Presidente
del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni
di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli Enti
e organismi previsti dal 1° comma.
3. Qualora
altri Enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente
del Consiglio ne dà comunicazione alla Commissione. In tali casi,
le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del
Consiglio.
4. Le Commissioni
possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta
al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una deliberazione del Consiglio
in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera, fissandone le eventuali
modalità secondo le indicazioni della legge regionale.
5. La consultazione
di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi
di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura
ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.
6. Le Commissioni
possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti,
secondo le modalità previste per la consultazione degli esperti.
7. In casi
di particolare rilievo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni alla
presenza della stampa e di altri organi di informazione. Sono in ogni caso
escluse sedute pubbliche per le fasi in cui si effettuano le dichiarazioni
di voto e si svolgono le votazioni.
Durata
in carica delle Commissioni
1. In caso
di scioglimento del Consiglio regionale, le Commissioni permanenti restano
in funzione limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.
36 fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale.
Commissioni
speciali
1. Le Commissioni
speciali o d'inchiesta previste dall'art. 19 (ora art. 31) dello Statuto sono composte
e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento
per le Commissioni permanenti.
Capo
VI
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLI0
Prima
seduta del Consiglio
1. Il Consiglio
regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo
giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui è
avvenuta la proclamazione degli eletti.
2. Gli
avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale
uscente almeno 5 giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Sessioni
ordinarie
1. Il Consiglio
regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente
nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'art.
25 (ora art. 39) dello Statuto, si considerano le prime 3 domeniche dei mesi di gennaio,
aprile e settembre.
2. La programmazione
e il calendario di massima dei lavori vengono disposti nelle forme previste
dall'art. 12 del Regolamento.
Convocazioni
straordinarie
1. Il Consiglio
regionale si riunisce in via straordinaria per la trattazione di oggetti
determinati su richiesta:
a)
del Presidente della Giunta regionale;
b)
di un quarto dei Consiglieri in carica.
2. La seduta
deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è
pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3. Ove
questo termine di convocazione venga disatteso, quale ne sia la ragione,
il Consiglio regionale, trascorsi 5 giorni dalla scadenza può essere
convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine
del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.
4. Nel
caso la richiesta sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in
carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più
anziano di età tra i presentatori.
5. Quando
il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio ai sensi
dell'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'invito
indirizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio regionale
a provvedere alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente
della Giunta, per avere questi compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge, il Presidente del Consiglio regionale è
tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
dell'invito.
Convocazione
e ordine del giorno
1. Il Consiglio
è convocato e presieduto dal Presidente.
2. L'ordine
del giorno della seduta iniziale di ciascuna sessione e delle sedute convocate
a domicilio è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere,
di regola almeno 3 giorni prima della seduta.
3. L'elenco
delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione
nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno
della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.
4. In casi
di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere
convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della
seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.
5. Il Consiglio
regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi
fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità
o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Sedute
pubbliche e segrete
1. Le sedute
del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio
può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata
del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.
3. Su tale
proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente
parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.
4. Le questioni
riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.
Assemblee
aperte
1. Il Consiglio,
in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti,
può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto
di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori,
delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.
2. L'Ufficio
di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito
alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo
svolgimento dell'Assemblea.
3. Il Consiglio,
ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee
di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta.
Apertura
e chiusura della seduta
1. Il Presidente
apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio
non può né discutere né deliberare sopra materie che
non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dall'art. 51.
3. La seduta
inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato
quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo
per alzata di mano.
4. Sul
processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi
una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio
pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
5. Di norma
la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni
e delle interpellanze.
6. Il Presidente
chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva,
se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.
Comunicazioni
all'inizio della seduta
1. Il Presidente
dopo l'approvazione del processo verbale:
a)
comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'art. 53;
b)
dà notizia dei progetti di legge presentati;
c) comunica
l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da
sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni
permanenti; i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi regionali;
le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i
regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni; quelle del Governo
avverso le leggi approvate dal Consiglio, nonché le decisioni del
Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;
d)
informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che
ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.
2. Sulle
comunicazioni di cui al presente articolo ogni Consigliere può richiedere
delucidazioni.
Comunicazioni
della Giunta
1. All'inizio
di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha
facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente
della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni
Consigliere può chiedere chiarimenti.
2. Tre
Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo possono chiedere che sulle
comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio
decide se e quando svolgere tale discussione; può altresì
decidere che la discussione si svolga in Commissione.
3. Sulle
proposte di cui al 2° comma è ammesso l'intervento di un solo
Consigliere a favore ed uno contro.
I processi
verbali
1. I processi
verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo
incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.
2. Il processo
verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto
delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato
delle votazioni.
3. Ogni
Consigliere può chiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia
constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
4. Per
le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che
si è preceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni
concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è
deliberato in seduta segreta.
5. I processi
verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario
di cui al primo comma.
6. Il Consiglio
Regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte
il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto
da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni
espresse dagli intervenuti.
7. Delle
sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto
stenografico.
Art. 51 Ordine
del giorno delle sedute
1. Dopo
la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non
viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.
2. L'inversione
di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso
Presidente, o dalla Giunta, o dal rappresentante di un Gruppo consiliare,
o da tre Consiglieri.
3. Sulla
proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere
di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la
votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se
ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. L'iscrizione
di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso
scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può
essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante
di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può
chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario
e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata
se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati
al Consiglio regionale.
5. L'iscrizione
di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrino nel caso di cui
al comma precedente, può essere proposta dal Presidente del Consiglio,
dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri,
soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo
la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al primo comma. Su tale
proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere
contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è
approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati
al Consiglio.
Numero
legale per deliberare
1. Il Consiglio
delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri
in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali
lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza, secondo
quanto stabilito dall'articolo 70.
2. Ogni
volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione, il Presidente
verifica se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, se del caso
disponendo l'appello nominale dei presenti, che deve comunque essere effettuato
qualora lo richieda un Consigliere.
3. I Consiglieri
in congedo, ai sensi dell'art. 53, entro il limite di un quinto dei componenti
il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.
4. Il Presidente,
qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione
per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto
in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine
del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti
qualora lo richieda un Gruppo consiliare.
Congedi
1. Il Consigliere
che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare
ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali,
o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per
assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle
Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata determinazione
dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato. Per gli Assessori,
la comunicazione dell'assenza può essere fatta dal Presidente della
Giunta.
2. L'elenco
dei Consiglieri in congedo è affisso nell'Aula.
3. I nomi
dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 sedute consecutive del
Consiglio, senza essere in congedo ai sensi del 1° comma del presente
articolo, vengono comunicati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.
4. Il Presidente,
nel caso di reiterate assenze non giustificate, può richiedere all'Assemblea
che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Diritto
di parola
1. Nessun
Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola
dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione
devono iscriversi presso la Presidenza.
2. La Giunta
ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto
dall'art. 64, ultimo comma.
3. Il Presidente
concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare
per favorire il confronto delle tesi.
Disciplina
delle sedute
1. Se un
Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure disturba con il suo contegno
la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente
lo richiama formalmente.
2. Dopo
un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente
può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto
il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa
discussione.
3. Tale
esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo
richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini
nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.
4. Se il
Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare
l'Aula, il Presidente sospende la seduta o dà ai Segretari le istruzioni
necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Nei
casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio,
sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica
l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni
per un termine da 2 a 5 giorni.
6. La proposta
di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione,
per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato.
Tumulto
in Aula
1. Qualora
sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa
ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta
per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.
2. In questo
caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno
non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa
disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.
Poteri
di polizia del Consiglio
1. I poteri
di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati
in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza
pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente
e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
Ammissione
del pubblico
1. Nessuna
persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi
nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.
2. Il pubblico
può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione nelle
forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori
appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione
o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il
regolare svolgimento dei lavori.
3. I commessi,
su disposizione del Presidente, fanno uscire chiunque abbia contravvenuto
a quanto disposto nel 2° comma. Nel caso in cui non sia possibile proseguire
la seduta, si applicano le procedure previste dall'art. 56.
Disposizioni
generali
1. Il Presidente
concede la facoltà di parlare agli oratori, che parlano di norma
dal proprio seggio, rivolti all'Assemblea e al Presidente. L'iscritto a
parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade
dal diritto alla parola.
2. Nessuno
può intervenire più di una volta nella discussione di uno
stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine
del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto
personale e per dichiarazione di voto.
3. Non
è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su
una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
4. La disposizione
di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti
dei componenti la Giunta.
5. Nessun
discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione,
ad altra seduta.
Fatto
personale e onorabilità dei Consiglieri
1. È
fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi
attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo
caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale.
Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.
2. Se il
Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà
il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.
3. Quando,
nel corso di una discussione il Consigliere sia accusato di fatti che ledano
la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio
di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il
fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine
per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio
nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.
Durata
dei dibattiti e degli interventi
1. La durata
massima degli interventi non può superare i 10 minuti.
2. Possono
avere durata superiore, ma non oltre i 20 minuti, le relazioni sulle leggi
o su altri provvedimenti, le comunicazioni della Giunta, l'illustrazione
delle mozioni.
3. Non
possono superare i 5 minuti gli interventi di presentazione e discussione
degli emendamenti, l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante
e dell'interrogante, le dichiarazioni di voto, nonchè tutti gli
interventi di carattere procedurale o incidentale.
4. La richiesta
di chiarimenti, ove prevista, non può superare i 2 minuti.
5. Quando
sia in discussione il Bilancio, il rendiconto annuale della Giunta, l'elezione
o la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, o altro argomento
di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
può concordare in linea di massima la durata del dibattito e il
tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che potrà essere utilizzato
con uno o più interventi.
6. Il Presidente,
dopo aver richiamato due volte all'argomento in discussione o al rispetto
dei limiti di tempo previsti un oratore che tuttavia continui a discostarsene,
gli toglie la parola.
Art. 62 Ordine
delle discussioni
1. I richiami
riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la
priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale
e ne sospendono la trattazione.
2. Su tali
richiami, dopo l'illustrazione del proponente, potrà intervenire
un solo Consigliere contrario.
3. Se il
Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami,
la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Le norme
dei precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di
questione procedurale.
Questioni
pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare
1. La questione
pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi,
e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi,
debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione.
Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso
della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi
emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Tutte
le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può
proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali
questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
3. In caso
di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere
quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito;
su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità
di cui al 2° comma, e quindi a due separate votazioni.
4. In caso
di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo
una unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi,
se questa è approvata, sulla durata della sospensione.
5. È
inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del
Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori
del Consiglio.
Capo
VII
LA VOTAZIONE
Dichiarazioni
di voto
1. La dichiarazione
di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente
del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni
di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La
dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo
il Regolamento devono essere adottate senza discussioni.
2. Dopo
le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso
nessun altro intervento.
Chiusura
della discussione
1. Il Presidente,
dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la
discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e
al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo proponente non ha
parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo
la sua chiusura, prima dei relatori.
2. La chiusura
della discussione può tuttavia essere chiesta in qualunque momento
da 3 Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta
in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a
favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei
Consiglieri assegnati al Consiglio.
3. Nel
caso previsto dal 2° comma, se il Consiglio approvi la chiusura, possono
avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della
richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta,
i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.
Forma
di votazione
1. Le votazioni
possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio
segreto, salvo per quanto previsto per la votazione delle leggi all'art.
82. é possibile l'uso di dispositivi elettronici.
2. Le votazioni
avvengono di norma per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri, prima
dell'inizio della votazione, chiedano, anche verbalmente, l'appello nominale.
3. Le votazioni
avvengono a scrutinio segreto quando si tratti di nomine, salvo quanto
stabilito dagli artt. 32 e 33 dello Statuto10, nonchè ogni volta che
si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua
anche quando lo richiedano nove Consiglieri, semprechè il Presidente
della Giunta regionale non dichiari che l'oggetto investe il programma
politico o la propria permanenza in carica.
4. Per
le votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, le modalità
tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di
Presidenza.(Deliberazione UdP n.147/2001)
5. Quando
il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere
distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il
Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può
disporre la votazione per parti separate.
Votazione
per alzata di mano
1. Nelle
votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal
proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base
al conteggio effettuato dai Segretari.
2. Il voto
per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta,
immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.
3. Il Presidente,
qualora ritenga che sussistano dubbi sul risultato, può disporre
la ripetizione del voto per appello nominale.
Votazione
per appello nominale
1. Per
il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del "sì"
o del "no" e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri in ordine
alfabetico. è consentito, a discrezione del Presidente, un secondo
appello.
Votazione
a scrutinio segreto
1. Per
lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del
voto e ordina l'appello.
2. Ad ogni
votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.
3. Chiusa
la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della
votazione, e il Presidente proclama il risultato.
4. Nell'ipotesi
di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze,
può annullare la votazione e disporre che si ripeta.
Validità
delle deliberazioni
1. Salvo
i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge
richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale
sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare
ai sensi dell'art. 52. Ogni deliberazione è presa a maggioranza
dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali
sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Si considerano
partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole,
contrario, o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la
proposta s'intende non approvata.
3. I Consiglieri
che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati ai fini
del risultato.
Proclamazione
del risultato
1. L'esito
delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il
Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
2. Se la
votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale
il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.
Votazione
per le nomine
1. Qualora
il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di
due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun
Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con
parere unanime della Commissione consultiva per le Nomine, ai due terzi
degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all’intero
più vicino.
2. A seguito
dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria
dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità
di voti prevale il più anziano di età.
3. Nel
caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva
di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti
dalle minoranze, nell’ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la
riserva dei posti predetta.
4. Nel
caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno
considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta
dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione,
in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior
numero dei voti.
5. Il Presidente
in conformità della graduatoria di cui al comma 2° e tenuto
conto di quanto stabilito nei commi 3o e 4o, procede alla proclamazione
degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero
dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che
richieda maggioranze qualificate.
6. L’Ufficio
di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare
il limite di voto di cui al primo comma.
7. Qualora
il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede
il Presidente ai sensi della legge 15 luglio 1994 n. 444.
Delegati
all'elezione del Presidente della Repubblica
1. All'elezione
del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati eletti dal Consiglio
regionale nel proprio seno.
2. Per
l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due
nomi.
Rendiconto
delle Giunta al Consiglio
1. Il Presidente
e la Giunta, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto11, rendono conto della
propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione
del conto consuntivo.
2. Un quarto
dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta
motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento
a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.
3. La richiesta
viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito
il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea
entro 30 giorni dalla presentazione.
Capo
VIII
PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO
Annuncio
ed assegnazione dei progetti di legge
1. I progetti
di legge devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e sottoscritti
da chi li ha presentati.
2. Essi
sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla
loro presentazione.
3. Il Presidente
del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo
quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. Copia dei progetti di legge
con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.
4. Il Presidente
riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità
dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità,
la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi
decide il Consiglio per alzata di mano.
Dichiarazioni
di urgenza
1. Per
i progetti di legge può essere dichiarata l'urgenza su richiesta
del proponente o di 3 Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge
di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata
l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.
2. Il Consiglio
regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata
la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore
per Gruppo.
3. L'approvazione
della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini
alla metà nonché, per le leggi ed i Regolamenti, l'autorizzazione
alla Commissione di riferire oralmente.
4. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti possono anche applicarsi, in quanto compatibili,
per l'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del
Consiglio.
Progetti
di legge presentati nella precedente legislatura
1. I progetti
ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che
siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova
possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel
2° comma.
2. Qualora
il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella
precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente
dal Consiglio se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel
caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase
referente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare
il materiale già prodotto.
Ordini
del giorno sul contenuto della legge
1. Nel
corso della discussione generale o sui singoli articoli possono essere
presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge
o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione
o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
2. Gli
ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio
alla votazione finale.
Ordini
del giorno di non passaggio agli articoli
1. Dopo
la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli
articoli, il Consiglio deve esaminare prioritariamente gli ordini del giorno
su questioni pregiudiziali o sospensive, oppure diretti ad impedire il
passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi
secondo le norme previste dall'art. 63 del Regolamento.
Emendamenti
1. Gli
emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale
almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli
ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della
seduta.
2. È
ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui
al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti
da almeno 3 Consiglieri, dal rappresentante di un Gruppo, o siano presentati
dal rappresentante della Giunta.
3. Gli
emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul
piano di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente,
subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché
esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente
nel corso della seduta.
4. La votazione
di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso.
Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo,
la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti
soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. Gli emendamenti ad
un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro gli emendamenti non
sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.
Rinvio
in Commissione
1. Il Consiglio
può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli
articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna
un'ulteriore istruttoria.
2. La Commissione
riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti
comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere
rinviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio.
Votazione
delle leggi
1. La votazione
sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato
l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri.
L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale
delle leggi.
Correzioni
di forma e modifiche di coordinamento
1. Prima
della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione
del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento
che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già
approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo
della legge.
2. Nel
caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata
di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.
3. Le proposte
di modificazione dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le
disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo
della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano
oltre un quarto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari
che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio. Nel caso
in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta
dei componenti del Consiglio.
4. Qualora
la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo,
tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella
prima seduta.
Ripresentazione
dei progetti respinti
1. Non
possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente
il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi
6 mesi dalla data della reiezione.
2. Il giudizio
in merito compete all'Ufficio di Presidenza.
Riesame
di leggi
1. Il Presidente
dà comunicazione al Consiglio delle osservazioni del Commissario
di Governo e le trasmette alla Commissione competente che le esamina.
2. Il Consiglio
può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli
o alle parti che hanno dato luogo al rinvio. È comunque necessaria
la votazione finale dell'intero testo.
3. Si osservano
le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, anche
per le deliberazioni annullate o rinviate al Consiglio dalla Commissione
di controllo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto12.
Illegittimità
o annullamento di leggi regionali
1. Nel
caso che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, anche
parziale, di una legge regionale, o nel caso di annullamento della legge
da parte del Parlamento, il Presidente ne informa il Consiglio nella prima
seduta, e la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali è
iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.
Deliberazione
di richiesta di referendum abrogativo
ai sensi
dell'articolo 75 delle Costituzione
1. La Giunta
o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di
richiedere un referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. In tal
caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta
successiva alla presentazione.
2. Il Consiglio
può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla
all'esame della Commissione permanente competente per materia perché
riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse
dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può
deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi
dell'art. 38 del Regolamento.
3. La richiesta
di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della
richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
4. Il Presidente
del Consiglio Regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta
di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti
dei Consigli delle altre Regioni.
5. Lo stesso
Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano
da altre Regioni.
Applicabilità
delle norme
1. Le disposizioni
contenute nel Capo VIII si osservano, in quanto applicabili, per la discussione
di ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.
2. In particolare,
le procedure di cui agli artt. 75, 76, 80, 81 e 83 si applicano anche alle
proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi del
Consiglio, per le quali l'iniziativa spetta alla Giunta e ai singoli Consiglieri
regionali.
3. La proposta
di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo
da assumere.
4. Il voto
sulle deliberazioni può essere espresso per alzata di mano. La dichiarazione
di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva
e su eventuali emendamenti.
CAPO
IX
INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE,
MOZIONI
E ORDINI DEL GIORNO
Interrogazioni
1. L'interrogazione
consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna
informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda
comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere
alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare
informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.
2. Il Consigliere
che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto
al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della
Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari.
3. Il Consigliere,
nella richiesta di cui al 2° comma, specifica se intende avere risposta
scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta
scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta
anche in tempi successivi.
4. Alle
interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede
entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine
suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.
5. Quando
è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni
dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua diponibilità
a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in
Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente
ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta
contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità
o connessione di argomenti.
6. Le interrogazioni,
per cui sia stata richiesta la risposta orale in Commissione, sono trasmesse
dal Presidente del Consiglio contemporaneamente alla Giunta e al Presidente
della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine
del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal
ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti,
i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.
7. Dopo
la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante
o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più
Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto
o motivare l'eventuale insoddisfazione.
8.
Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento
in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione,
salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta,
da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.
9.
L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio
o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 60 giorni dalla comunicazione
alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso
la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni
per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto
di intervento dell'interrogante ai sensi del 7° comma del presente
articolo.
10. Le
interrogazioni di cui sia stata prevista la trattazione in una determinata
seduta del Consiglio, che non abbiano potuto essere trattate nei termini
di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla seduta successiva;
in tal caso l'interrogante può chiedere risposta scritta, che gli
verrà comunicata entro i successivi 5 giorni.
11. A più
interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi,
la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente
comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta;
è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario
per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio
o in Commissione.
Interpellanze
1. L'interpellanza
consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli
intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare
spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
2. La risposta
della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale.
Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per
le interrogazioni ai commi 2o e 5o dell'art. 89.
3. Il Consigliere
interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della
risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più
di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto,
oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione
4. Se nessuno
dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la
stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli
stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal
caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma
scritta all'interpellante o al primo firmatario.
5. Le interpellanze
di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio
che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al 5° comma
dell'art. 47, sono rinviate alla successiva seduta.
6. Qualora,
per qualsiasi ragione, siano trascorsi oltre 60 giorni dalla presentazione
senza che l'interpellanza sia stata trattata in Consiglio o qualora la
risposta della Giunta sia giudicata insoddisfacente dall'interpellante,
questi può promuovere una discussione in Consiglio mediante la presentazione
di una mozione ai sensi dell'art. 91.
7. Il Presidente
del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica
risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni relative ad argomenti
identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di
replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza
e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna
interrogazione.
Mozioni
1. La mozione
è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento
del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento
o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.
2. La mozione,
che deve essere firmata da almeno 5 Consiglieri, è presentata al
Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la
pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze
del programma dei lavori definito ai sensi dell'art. 12 e comunque, su
richiesta dei proponenti, non oltre il 60o giorno dalla data di presentazione.
3. Se la
mozione è presentata a norma dell'art. 90, è sufficiente
la firma di tre Consiglieri.
4. Quando
il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a
fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.
5. La mozione
è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà
di replica, dopo la discussione e prima del voto.
6. Quando
più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del 4° comma,
il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione.
Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per
accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente
per ciascuna mozione.
7. Se sullo
stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono
comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti
alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei
proponenti.
Ordini
del giorno
1. L'ordine
del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento
su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse
politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici
argomenti.
2. L'ordine
del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti
su comunicazioni della Giunta oppure, ai sensi degli artt. 78 e 79, nel
corso della discussione di un progetto di legge, nonchè nel caso
previsto dall'art. 29, 2° comma.
3. La proposta
di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal
rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno 3 Consiglieri.
4. Per
la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme
previste per le mozioni di cui all'art. 91.
Assegnazione
di mozioni e ordini del giorno
alle
Commissioni permanenti
1. Il Presidente
del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la
discussione di mozioni di cui all'art. 91 e di ordini del giorno di cui
all'art. 92 del Regolamento alla Commissione permanente competente per
materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.
2. Nell'ipotesi
di cui al 1° comma, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni
di cui agli articoli precedenti.
3. La votazione
finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale
sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni
di voto.
Capo
X
INFORMAZIONE
E PARTECIPAZIONE
Oggetto
e caratteri dell'informazione
1. Oltre
a quanto previsto dalle norme regionali sulle procedure di programmazione,
l'informazione che il Consiglio regionale fornisce ai cittadini sui programmi,
le decisioni, le proposte e gli atti inerenti alle proprie funzioni, ha
per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale, la cui conoscenza
preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione.
In particolare le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio
regionale, le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento regionali;
progetti di piani e programmi regionali; progetti di pareri regionali ad
organi dello Stato.
2. L'informazione
concerne gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
3. Al fine
di costituire effettivo presupposto della partecipazione, l'informazione
ha carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di
continuità.
Mezzi
dell'informazione
1. L'informazione
viene attuata mediante: la relazione sul consuntivo delle Commissioni permanenti;
la pubblicazione del calendario dei lavori delle Commissioni permanenti
e del Consiglio; il rilascio di copie di atti inerenti le funzioni del
Consiglio regionale; le conferenze, gli incontri e gli altri contatti con
gli Enti locali e con altri soggetti, anche mediante organi ed uffici del
Consiglio individuati dall'Ufficio di Presidenza.
Pubblicazioni
1. Il Consiglio
regionale cura la redazione e la stampa di pubblicazioni periodiche e ogni
altra iniziativa atta ad informare sull'attività del Consiglio e
rendere pubblici materiali di documentazione che riguardano i problemi
regionali.
Consuntivo
delle Commissioni permanenti
1. I Presidenti
delle Commissioni, d'intesa con i Vicepresidenti, curano che sia redatto
a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio un comunicato nel quale viene
data notizia dei dibattiti e delle decisioni di particolare rilievo delle
Commissioni.
2. Al termine
di ogni sessione del Consiglio, le Commissioni permanenti, di concerto
con l'Ufficio di Presidenza, redigono un consuntivo dell'attività
svolta e lo illustrano alla stampa, dandone adeguata diffusione attraverso
le pubblicazioni della Regione.
Pubblicazione
del calendario dei lavori
1. Presso
la sede del Consiglio Regionale viene esposto al pubblico ogni lunedì
e per tutta la settimana il calendario settimanale delle sedute del Consiglio
e di tutte le Commissioni permanenti con i relativi ordini del giorno.
Copia del calendario viene comunicata agli organi di informazione.
Rilascio
di copie
1. Ogni
cittadino può con richiesta scritta ottenere dall'Ufficio di Presidenza
copia integrale:
a)
dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di
sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del Regolamento;
b)
delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale
previo pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio
di Presidenza.
Conferenze,
incontri ed altri contatti
1. Il Consiglio,
nei limiti delle proprie competenze, indice conferenze su singoli temi
di particolare interesse e sui medesimi, di intesa con gli organi competenti,
promuove incontri con gli Enti e le comunità locali, con gli organismi
di azienda e della scuola, con le formazioni sociali e con tutti gli organismi
pubblici operanti sul territorio della Regione.
2. L'Ufficio
di Presidenza individua e decide le forme ed i modi attraverso i quali
vengono realizzate le iniziative di cui al 1° comma.
Obiettività
dell'informazione
1. L'Ufficio di Presidenza è responsabile e garante della completezza
e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità
regionale.
2. A tal
fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività
di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate
in Consiglio.
Consultazione
di particolari categorie e settori della popolazione
1. Fino
a quando non sia disciplinata con legge la consultazione di particolari
categorie e settori di cui all'art. 64 (ora art. 86) dello Statuto, la definizione delle
relative modalità è stabilita con delibera del Consiglio
regionale, a maggioranza assoluta dei componenti. Tale deliberazione deve
garantire l'imparzialità dell'individuazione dei soggetti della
consultazione e delle modalità di effettuazione della stessa.
Presentazione
e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni
degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di
categoria
1. L'interrogazione
al Consiglio regionale di cui all'art. 62 (ora art. 85, comma 2) dello Statuto consiste nella
domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione
sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato
abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati
o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività
della Regione.
2. L'interrogazione
viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione
della relativa delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente
in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.
3. L'Ufficio
di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità
sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione.
Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella
sua prima seduta.
4. L'Ufficio
di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il
quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.
Esame
delle interrogazioni
1. Il Presidente
del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale
alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà
comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni,
le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione
riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.
2. La Commissione
riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni
o la specifica risposta della Giunta.
3. Il Consiglio
regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.
Audizione
dell'interrogante
1.
L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda.
La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa
nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.
Conclusione
delle interrogazioni in Consiglio
1.
Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di
risposta all'interrogazione trasmessagli dalla Commissione competente.
2.
La risposta è deliberata dal Consiglio.
3.
Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante.
4.
La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.
Sottoscrizione
delle petizioni
1.
La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini (elettori della Regione)
firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data
di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata da un
notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione
è compreso il Comune di residenza, o dal giudice conciliatore o
dal Sindaco o dal Segretario di tale Comune.
Presentazione
e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni
1. La petizione
viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato
di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione
sia stata autenticata in base all'art. 107.
2. L'Ufficio
di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità
sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.
3. Qualora
l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima
seduta.
4. L'Ufficio
di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro
il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.
Esame
delle petizioni
1. Il Presidente
del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia.
La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette
le conclusioni all'Ufficio di Presidenza.
2. L'esame
si conclude con relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia
o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare
o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta
di non dare seguito alla petizione.
3. In caso
di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione,
qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le
norme di cui all'art. 105.
Conclusione
della petizione in Consiglio
1. Il Consiglio
regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni
dalla presentazione della petizione.
2. Il Presidente
del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla
petizione trasmessagli dalla Commissione competente.
3. Su tali
conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.
4. Il Presidente
del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione
e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del
relativo svolgimento.
5. Le conclusioni
del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.
Assistenza
dell'Ufficio legislativo
1. Per
l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa
popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza
di avvalersi dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste
dall'art. 31 del Regolamento.
Norma
finale
1.
Il Regolamento approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge
6 dicembre 1973, n. 853, e le sue successive modificazioni ed integrazioni
fanno parte integrante del Regolamento.
2. Sono
abrogate tutte le norme regolamentari approvate prima dell'adozione del
Regolamento, nelle materie disciplinate dallo stesso.
Disposizioni
transitorie
1. Gli
Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della
Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della
Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono
fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali
e la loro presenza non viene computata ai fini della determinazione del
numero legale.
Note
2 A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis entrerà in vigore nel seguente testo:
“2 bis. I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati a) da almeno 3 Consiglieri; b) da almeno 2 Consiglieri, nel caso in cui trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato); c) da almeno 2 Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1”. (Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2006, n. 95-43604). 3 Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 2003, n. 293-29179..
5 Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 16 settembre 2003, n. 293-29179.
7 Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2005, n. 13-23062. Con la stessa deliberazione la dicitura “Commissione per il Regolamento” è stata sostituita con “Giunta per il Regolamento” in tutto il testo regolamentare.
8 A parziale integrazione degli articoli 21 e 22, è istituita una Commissione consiliare permanente avente competenza nelle seguenti materie: “Informazione e monitoraggio degli interventi e delle opere connesse alla fase post-evento dei XX giochi olimpici e IX paralimpici invernali 2006 e sport invernali”, che terminerà i suoi lavori con la conclusione delle iniziative e degli interventi connessi alle materie di competenza e comunque alla sacadenza dell’VIII legislatura (Deliberazione del Consiglio regionale 13 giugno 2006, n. 73-19606).
Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 81/2001 e n. 11/2003
(omissis)
NORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (Testo coordinato)
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
(omissis)
Articolo 1
Ambito del diritto
1. I Consiglieri possono prendere visione dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Ente, nonché degli atti preparatori in essi richiamati, e possono avere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni che siano utili ed affettivamente pertinenti per l’espletamento del loro mandato.
2. Si intendono “pertinenti” i documenti e le informazioni idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell’attività amministrativa, anche riguardo alla sua coerenza con l’indirizzo politico amministrativo dell’Ente.
3. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall’amministrazione o comunque detenuti ai fini dell’attività amministrativa.
4. Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti.
5. I Consiglieri sono vincolati dall’osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy di cui alla legge 675 del 1996 e successive modificazioni.
6. La richiesta di notizie e di informazioni non deve diventare un’indagine: infatti, qualora fosse necessaria una verifica di tale natura, i Consiglieri dovranno attivare gli strumenti previsti dall’articolo 19 dello Statuto..
7. Ai Consiglieri, se richiesto, è consegnata copia fotostatica dei documenti.
Articolo 2
Modalità di esercizio del diritto di accesso
1. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso previa domanda anche orale, agli uffici interessati.
2. I Consiglieri che esercitano il diritto di accesso non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli. Le richieste di accesso e di informazione devono essere determinate e non generiche.
3. Gli uffici sono tenuti ad assolvere la richiesta di accesso con la massima tempestività, compatibile con la natura della richiesta stessa.
4. Al momento della consegna della copia del materiale gli uffici possono richiedere una firma “per ricevuta” da parte del soggetto che ritira.
Articolo 3
Richiesta di interventi delle sedute consiliari non corretti
1. La richiesta di interventi nelle sedute del Consiglio non ancora corretti, deve essere presentata in forma scritta al Presidente dl Consiglio, il quale autorizza la consegna del materiale, operando di volta in volta un bilanciamento tra il diritto di accesso del Consigliere richiedente e la facoltà riconosciuta ai Consiglieri di procedere alla revisione formale dei propri interventi.
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147/2001
(omissis)
“ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA NEL
CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE.” Premesso che con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 510 del 30/6/1997, si era
provveduto ad approvare per la fase sperimentale le modalità tecniche per le
votazioni che si effettuano con il dispositivo elettronico;
Considerato che
ormai la fase sperimentale prevista nella deliberazione sopra indicata, si è
esaurita e che pertanto si possono dettare, sulla base dell’esperienza
acquisita, le modalità in via definitiva;
Vista pertanto la
bozza allegata contenente tali nuove modalità;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
D E L I B E R A
1. di approvare le istruzioni allegate per le votazioni che si effettuano con
dispositivo elettronico nel corso delle sedute del Consiglio Regionale.
Istruzioni per l’utilizzo del
sistema di votazione elettronica
nel corso delle sedute del Consiglio regionale.
“INFORMAZIONI GENERALI”
Ad ogni Consigliere è assegnato un tesserino individuale
nominativo che consente la sua identificazione da parte del sistema. Sul
tesserino è inserita una placca di circuiti elettrici miniaturizzati facile ad
essere deteriorata: si raccomanda di conservarla con cura.
I Consiglieri potranno richiedere, in caso di momentanea indisponibilità, un tesserino
sostitutivo provvisorio prima della loro partecipazione ad ogni seduta che
dev’essere riconsegnato al termine della stessa.
I Consiglieri potranno richiedere un duplicato del tesserino
sositutivo consegnando una richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio
dichiarando la perdita dell’originale.
Ad ogni Consigliere è assegnato un posto fisso in Aula;
l’inserimento del tesserino individuale consente l’attivazione della postazione
(si accende una luce verde affianco al “badge”).
L’inserimento del tesserino segnala al sistema la presenza del
Consigliere.
Il Consigliere deve pertanto inserire il proprio “badge” non
appena prende posto in Aula.
Nel caso il Consigliere lasci l’Aula provvederà a disinserire il
proprio tesserino.
“MODALITA’ DI DISCUSSIONE”
Il Consigliere ottiene la parola quando il Presidente gliela
concede con annumcio verbale (subito dopo si accenderà la ghiera del microfono
su attivazione da parte della gestione del sistema).
Il Consigliere , ottenuta la facoltà di parlare, non dovrà premere
alcun tasto; al termine dell’intervento il Consigliere spegnerà il microfono
con l’apposito tasto posto a destra del microfono stesso.
La durata degli interventi è definita secondo il Regolamento.
Salvo diversa disposizione del Presidente, non verrà utilizzato il “count down”
che interrompe automaticamente la comunicazione microfonica (e, quindi, la registrazione); il
Presidente preannuncerà che il tempo sta finendo, annuncerà che il tempo è
scaduto e potrà fare disattivare il microfono.
“MODO DI VOTAZIONE”
Il sistema di voto elettronico verrà utilizzato per:
a) votazione per alzata di mano (art.67 del Regolamento)
b) votazione per appello nominale (art.68 del Regolamento)
c) votazione a scrutinio segreto (art. 69 del Regolamento)
d) verifica del numero legale (art. 52 del Regolamento)
Ogni votazione viene preannunciata dal Presidente, comunicandone il tempo di inizio.
Prima di dare inizio alla votazione il Presidente verificherà che
i Consiglieri abbiano raggiunto il posto assegnato e attivato la
postazione con l’inserimento del tesserino individuale. I Consiglieri Segretari provvedono a far disattivare le postazioni in assenza del Consigliere.
La durata massima di ogni votazione è di 1 minuto con interruzione
automatica della fase di votazioe al termine del tempo fissato. Il Presidente
può disporre un termine più breve comunque non inferiore a 30 secondi.
Il Presidente annuncia che
ha inizio la fase di voto; al termine dei 60 secondi o del termine da lui fissato ai sensi del punto
precedente il Presidente annuncia che
la votazione è chiusa.
Il Consigliere esprime il voto
prima premendo il tasto “PRESENZA” e poi premendo uno dei tre tasti “SI”, “NO”,
“ASTENUTO”. Nel corso della votazione il Consigliere può modificare il proprio
voto: verrà registrato dal programma solo l’ultimo voto espresso prima della
chiusura.
I Consiglieri che non
partecipano al voto, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento , ma che sono
presenti in aula, premono solo il tasto “PRESENZA”.
I Consiglieri presenti che volutamente non inseriscono il
tesserino individuale sono considerati assenti (non presenti) in aula e non
vengono computati nel numero legale.
Nel caso di modalità di votazione “per alzata di mano” (art. 67
del Regolamento) il Presidente del Consiglio, visto il risulato che compare sui
due tabelloni d’aula, proclama l’esito della votazione, ai sensi dell’art. 71,
comma 1, del Regolamento.
Nel caso di modalità di votazione “per appello nominale” (art. 68
del Regolamento), al termine della fase di votazione, oltre ad apparire su due
tabelloni d’aula i dati riepilogativi, viene stampato l’elenco nominativo dei
votanti con l’indicazione del voto espresso che, vistato dai Consiglieri
Segretari, è consegnato al Presidente per la proclamazione del risultato.
L’elenco dei votanti è messo a disposizione sul banco della
Presidenza ed è allegato al processo verbale della seduta.
Nel caso di modalità “per scrutinio segreto” (art. 69 del Regolamento), al termine della fase di
votazione, oltre ad apparire sul tabellone numerico i soli dati riepilogativi,
viene stampato il risultato del voto che riporta il numero complessivo dei voti
favorevoli, il numero complessivo dei voti contrari, il numero complessivo
degli astenuti e dei non partecipanti al voto. Lo stampato, vistato dai
Consiglieri Segretari, è consegnato al Presidente per la proclamazione del
risultato.
Qualora, ai sensi dell’art. 52, secondo comma, venga fatta
richiesta di verifica del numero legale si procede con la modalità prevista per
la votazione “per appello nominale”; ogni Consigliere dovrà premere il tasto
“SI” della tastiera del voto.
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23/2005
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI
(omissis)
L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, ed ha, altresì, fissato al comma 6 il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui trattasi;
Da ultimo, la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata individuata con l’art. 19 del d.l. 9 novembre 2004, n. 266 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 306 nel 10 gennaio 2005.
Inoltre il 16.12.2004 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’accordo previsto dal comma 7 del citato art. 51 della legge n. 3/2003.
Con il predetto accordo sono state individuate le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché i soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle sanzioni accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e i soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni.
Con la legislazione e l’accordo sopra richiamati si è completato il quadro normativo con il quale vengono forniti gli strumenti per perseguire concretamente l’obiettivo di tutela della salute pubblica e la prevenzione dei gravi danni derivanti dall’esposizione al fumo di tabacco, in particolare tutelando i non fumatori nei luoghi in cui sono compresenti fumatori e non fumatori.
Tale obiettivo viene prioritariamente perseguito, oltre che con l’acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall’esposizione al fumo passivo, anche con l’attivazione di tutti gli strumenti per garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni.
Presso il Consiglio regionale, sono già state attuate specifiche azioni relative alla tutela dei non fumatori, sia con piani di azione illustrati nelle sedute dell’Ufficio di Presidenza del 9 giugno 2000 e del 22 ottobre 2003, cui è seguito l’Ordine di servizio dei Direttori del 7 novembre 2003, sia per l’ambito specifico relativo all’attuazione del D.lgs. 626/1994 e s.m.i. con l’aggiornamento, da ultimo effettuato il 20.12.2004, del piano di valutazione del rischio e il divieto di fumo all’interno degli immobili regionali.
Ora si rende necessario dare attuazione all’art. 51 della legge n. 3/2003 nell’ambito di quanto previsto dall’accordo sancito in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, curando che le finalità e le attività ivi previste possano essere efficacemente realizzate nell’ambito dell’Ente.
Il contesto regionale è senz’altro articolato, poiché il Consiglio regionale, non solo si trova ad operare in molteplici competenze e materie, ma per ciò stesso e in ragione del suo ordinamento vede la compresenza nei propri locali di molteplici soggetti, quali personale dipendente, amministratori, oltre che soggetti esterni e privati cittadini.
E’ opportuno anche, rispetto al modello organizzativo, fornire adeguati indirizzi e disposizioni organizzative al fine di poter individuare in modo omogeneo ed esaustivo i soggetti competenti nel processo di contestazione delle infrazioni e dotare gli stessi degli strumenti utili all’applicazione delle misure previste dall’art. 51 della legge n. 3/2003 e alla concreta realizzazione della procedura sanzionatoria delle infrazioni a tale disciplina, per quanto riguarda i locali chiusi utilizzati dal Consiglio regionale o nei quali esso esercita le proprie funzioni.
Avendo le strutture del Consiglio regionale e della Giunta, in apposite riunioni, approfondito e definito principi di massima e procedure, si è ritenuto opportuno che ciascun Organo adotti, per il proprio ambito di competenza, indirizzi e disposizioni organizzative definite in relazione alle diverse specificità.
Data informazione alle rappresentanze sindacali dell’Ente;
Quanto sopra premesso e considerato;
Visto l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
Visto l’accordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’art. 17 della l.r.. 8. agosto 1997, n. 51;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
1. di emanare gli indirizzi e le disposizioni organizzative formulati nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, ai fini della compiuta attuazione della disciplina di tutela dei non fumatori stabilita dall’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 nei luoghi chiusi utilizzati dal Consiglio regionale o nei quali esso esercita le proprie funzioni;
2. di dare atto che le presenti disposizioni organizzative sono assunte per l’ambito sopra indicato e nelle more dell’adozione di eventuale normativa regionale relativa alle procedure di competenza regionale richiamate dall’accordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 51, comma 7 della legge n. 3/2003.
ALLEGATO
INDIRIZZI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI
Articolo 1.
1. Ai sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 è vietato fumare in tutti i locali chiusi utilizzati dal Consiglio regionale o nei quali esso esercita le proprie funzioni.
2. Il divieto si estende a tutti i dipendenti regionali, al pubblico ed a chiunque a qualunque titolo si trovi presso tali locali.
3. Sarà consentito fumare unicamente negli appositi locali per fumatori, ove questi verranno realizzati nei termini di legge e con le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato I del D.P.C.M. 23 gennaio 2003.
Articolo 2.
1. Ai fini della efficace attuazione del divieto di cui all’articolo precedente, il Direttore regionale e i dirigenti vigilano e applicano le sanzioni di cui all’articolo 3 nei confronti del personale assegnato direttamente, dei componenti esterni degli organismi consiliari e dei soggetti esterni che frequentano uffici loro assegnati o locali comuni per ragioni d’ufficio legate ad attribuzioni di competenza. Il dirigente vicario vigila e applica le medesime sanzioni nei confronti del Direttore regionale, quest’ultimo svolge attività di vigilanza e applica le sanzioni connesse ai dirigenti della Direzione regionale.
2. Qualora non sia presente una figura dirigenziale nelle unità immobiliari che ospitano gli uffici consiliari, il Direttore individua l’incaricato della vigilanza tra i funzionari con posizione organizzativa.
3. Per quanto riguarda gli Uffici di Comunicazione e le segreterie dei Gruppi consiliari, l’organo politico di riferimento individua l’incaricato tra il personale assegnato all’Ufficio il quale vigila e applica le sanzioni previste avverso i dipendenti componenti l’Ufficio medesimo; l’organo politico di riferimento esercita gli analoghi poteri nei confronti dell’incaricato dell’Ufficio di Comunicazione e dei Gruppi consiliari. Il Presidente del Consiglio regionale vigila ed applica le sanzioni previste nel presente regolamento nei confronti dei Consiglieri, in carica e cessati dal mandato; il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale esercita i predetti poteri nei confronti del Presidente del Consiglio regionale. Analogamente procede il Difensore civico per il personale assegnato all’ufficio.
Articolo 3.
1. Ai trasgressori al divieto di fumare si applicano le sanzioni di cui all’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e s.m.i., pari ad un importo da € 27,50 a € 275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora le violazioni siano commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
3. A coloro cui spetta la vigilanza, contestazione ed accertamento delle infrazioni, che non curino l’osservanza del divieto di fumo, si applicano le sanzioni di cui all’art. 52 comma 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e s.m.i., pari ad un importo da € 220,00 ad € 2.200,00.
4. È ammesso il pagamento in forma ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.
Articolo 4.
1. Gli incaricati della vigilanza:
a) Individuano i punti ove collocare i cartelli di divieto di fumo all’ingresso degli edifici e dei settori in cui questi si articolano e nei principali luoghi di passaggio. b) Sorvegliano sull’osservanza dell’applicazione del divieto c) Accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione, con le modalità indicate al successivo art. 7. d) Redigono in triplice copia il verbale di accertamento. Articolo 5.
1. La Direzione Amministrazione e Personale provvederà a fornire ed apporre i cartelli di divieto di fumo, come da modello allegato.
2. Gli incaricati della vigilanza dovranno curare la corretta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di divieto di fumo.
Articolo 6.
1. I verbali di accertamento delle contestazioni confluiscono in copia, a cura degli incaricati della vigilanza, all’Ufficio di coordinamento della legge sul divieto di fumo istituito presso la Giunta regionale.
Articolo 7.
1. L’incaricato della vigilanza provvede ad accertare la violazione ed a verbalizzarla con le modalità di cui all’allegato modulo e relative istruzioni.
2. L’incaricato della vigilanza redige in triplice copia il modulo di contestazione intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981. Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore; la seconda è trasmessa all’Ufficio di coordinamento di cui all’art. 6; la terza viene conservata a cura dell’incaricato.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere immediatamente alla contestazione, l’incaricato della vigilanza trasmette al più presto all’Ufficio di coordinamento la copia per il contravventore affinché l’Ufficio provveda alla notifica della stessa entro 90 giorni dall’accertamento ai sensi della L. 890/1982.
4. L’Ufficio di coordinamento, trascorsi 60 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica, in caso di contestazione non immediata, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento, presenta rapporto all’ ufficio contenzioso dell’ASL territorialmente competente per l’ulteriore corso della procedura.
5. In nessun caso l’incaricato della vigilanza è autorizzato a ricevere il pagamento della sanzione.
6. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla L. 689/1981.
Articolo 8.
1. Le sanzioni sono pagate sul conto corrente postale, i cui estremi sono indicati nell’allegato modulo.
Articolo 9.
1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti indirizzi e disposizioni organizzative, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 83/2005 NORME DI COMPORTAMENTO. APPROVAZIONE
Ritenuto opportuno di definire nuove modalità di comportamento durante le sedute consiliari;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
di approvare le nuove modalità di comportamento durante le sedute consiliari, di cui al testo allegato.
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE SEDUTE CONSILIARI
Articolo 1 - Posti in aula
1. A ciascun consigliere è assegnato in aula un posto fisso da cui utilizzare la scheda magnetica che abilita all'uso del microfono e al voto elettronico.
2. La stampa, i funzionari regionali e i collaboratori dei gruppi devono prendere posto nelle zone loro assegnate in modo ordinato; non è consentita la permanenza di persone in piedi.
3. In particolare sono a disposizione le seguenti postazioni:
a) giornalisti e TV: barcaccia destra; eventuali operatori e fotografi non possono effettuare riprese nell'emiciclo, ma solo dalle aree laterali. b) Ufficio Stampa: tre posti davanti alla barcaccia destra nell'emiciclo. c) Ufficio di Gabinetto Presidente Giunta regionale e Segreteria Giunta: tre posti davanti alla barcaccia sinistra nell'emiciclo d) Funzionari del Consiglio Regionale: nei banchi situati dietro la Presidenza (a sinistra: segreteria dell'Aula; a destra: Capo di Gabinetto Presidenza Consiglio regionale, funzionari delle Commissioni e di altre strutture consiliari in relazione alle materie trattate) e) Collaboratori Gruppi Consiliari: nei posti riservati rispettivamente nell’ultima fila dell’emiciclo di destra per i gruppi di minoranza, nella barcaccia di sinistra per i gruppi di maggioranza, in condivisione con i funzionari della Giunta regionale f) Funzionari della Giunta regionale: barcaccia sinistra, in condivisione con i collaboratori dei gruppi. 4. Il pubblico prende posto esclusivamente nel settore ad esso riservato; non è consentita la permanenza di persone in piedi.
Articolo 2 - Norme per l'accesso e la permanenza in Aula
1. L'ingresso dallo scalone a sinistra dell'atrio è riservato strettamente ai Consiglieri, agli Assessori, ai Consiglieri regionali di precedenti legislature, ai parlamentari ed ai giornalisti.
2. Ogni altra persona, ancorché invitata dai Consiglieri o dagli Assessori, dotata di un apposito "pass", deve raggiungere l'aula dalle scale poste a fondo cortile e accomodarsi nell'area riservata al pubblico.
3. I visitatori che assistono alla seduta debbono stare seduti mantenendo atteggiamenti e posture rispettose del carattere e delle funzioni istituzionali dell'Aula, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione o da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori (art. 58 Reg. C.R.). Non si può altresì leggere giornali, usare telefoni cellulari, appoggiarsi al vetro separatore, abbandonare vestiario, borse e zaini sulle sedie.
4. L'ingresso nell'emiciclo dell'aula è riservato ai Consiglieri, agli Assessori e ai funzionari a ciò autorizzati e muniti di apposito pass; l'ingresso dalle porte a vetri alle spalle della Presidenza è ad uso esclusivo dei componenti l'Ufficio di Presidenza, degli Assessori e dei funzionari del Consiglio regionale.
Articolo 3 - Comunicazioni ai Consiglieri, Assessori e ricevimento del pubblico
1. Gli addetti all'informazione e sicurezza sono incaricati di recapitare ai Consiglieri regionali ed Assessori in aula gli avvisi di telefonate ed ogni altra eventuale comunicazione.
2. I Consiglieri regionali e gli Assessori sono invitati a non ricevere il pubblico nell'anticamera dell'aula e nelle sale adiacenti, salvo il caso di incontri con delegazioni e simili, preventivamente annunciate ed autorizzate dalla Presidenza del Consiglio regionale.
3. Qualora la Giunta regionale, singoli assessori, gruppi consiliari intendano svolgere riunioni nelle pertinenze dell'aula devono preventivamente informarne la Presidenza del Consiglio per la necessaria autorizzazione.
Articolo 4 - Pass - tesserino di riconoscimento – abbigliamento – uso telefoni cellulari
1. In base alle norme organizzative in vigore i "pass" di accesso sono consegnati dalla portineria.
2. La presenza in aula dei funzionari del Consiglio, della Giunta e dei collaboratori dei Gruppi consiliari è consentita solo quando necessaria per i lavori dell'assemblea.
3. Il personale regionale che accede all'aula deve essere riconoscibile tramite il tesserino di identificazione personale portato in modo visibile. I collaboratori dei Gruppi consiliari autorizzati, preventivamente individuati dai rispettivi Presidenti, porteranno apposito pass di identificazione.
4. Tutti coloro che accedono all'Aula devono indossare un abbigliamento decoroso (è d'obbligo la giacca) e assumere un comportamento consono al carattere istituzionale dell'assemblea legislativa.
5. L’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Aula è consentito solo con l’attivazione dell’avviso di chiamata “silenzioso” (senza suonerie).
Articolo 5 - Divieto di fumo
1. E' vietato fumare in tutti gli spazi dell'aula e delle sue pertinenze, così come nell’intero palazzo, salvo che nella saletta posta nelle adiacenze dell’aula consiliare, appositamente attrezzata.
Articolo 6 - Cabine telefoniche
1. L'uso delle cabine telefoniche è riservato esclusivamente ai Consiglieri regionali e agli Assessori.
Articolo 7 - Vigilanza
1. Gli Addetti all'informazione e sicurezza sono incaricati di fare rispettare le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
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